Cassazione Penale, Ordinanza n. 15411/2025 del 17/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per la guida in stato di alterazione da stupefacenti ex art. 187 Codice della strada. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione sulla ricostruzione del fatto, sostenendo che mancasse totalmente la prova che egli fosse alla guida del veicolo al momento del sinistro. Con il secondo motivo ha censurato il diniego delle attenuanti generiche, lamentando una motivazione insufficiente o illogica. La Corte di cassazione ha ritenuto le doglianze non ammissibili perché dirette a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e perché riproducevano questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito; quanto alle attenuanti generiche, ha ritenuto corretta la motivazione fondata sull'assenza di elementi positivi valorizzabili.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la sentenza impugnata era sorretta da una motivazione coerente e priva di fratture logiche: dal verbale di pronto soccorso, che indicava come modalità del trauma un incidente in Piazza Tommaso Natale, e dal rinvenimento nello stesso luogo dell'autovettura gravemente incidentata intestata alla madre dell'imputato, i giudici di merito avevano desunto logicamente che l'imputato fosse il conducente. La censura mirava invece a una diversa lettura delle prove, estranea al giudizio di legittimità, senza indicare specifici travisamenti. Quanto alle attenuanti generiche, la Corte ha richiamato l'orientamento consolidato secondo cui il diniego può essere motivato dall'assenza di elementi positivi e non richiede, dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p., il solo stato di incensuratezza. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
è la fattispecie per cui l'imputato era stato ritenuto responsabile, cioè la guida in stato di alterazione da stupefacenti
il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere motivato dall'assenza di elementi di segno positivo; non basta il solo stato di incensuratezza
richiamato come fonte della riforma dell'art. 62-bis c.p.
legge di conversione del d.l. n. 92/2008, richiamata per la riforma dell'art. 62-bis c.p.
la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentita una mera rivalutazione del compendio probatorio o una lettura alternativa delle emergenze di fatto, se la sentenza impugnata è sorretta da motivazione coerente e logicamente non contraddittoria.
- Le censure di vizio di motivazione sono inammissibili quando non individuano specifici travisamenti delle prove poste a base della decisione di merito e si limitano a riproporre questioni già esaminate e respinte dai giudici di merito.
- In presenza di 'doppia conforme', il controllo di legittimità è ulteriormente circoscritto e non può trasformarsi in un nuovo giudizio sul merito della ricostruzione fattuale.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente sorretto dall'assenza di elementi positivi favorevoli all'imputato; dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p., non è sufficiente il solo stato di incensuratezza per ottenere la diminuente.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono per legge la condanna alle spese processuali e il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.
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