Cassazione Civile, Ordinanza n. 27796/2022 del 22/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo relativo al pagamento di forniture di energia elettrica. In primo grado il tribunale, revocato il decreto ingiuntivo e preso atto di un pagamento parziale già intervenuto, aveva condannato la Prefettura a corrispondere il residuo credito azionato dalla società fornitrice, mandataria di altra società del gruppo. In appello, però, la domanda era stata rigettata per difetto di prova che le prestazioni fatturate fossero riferibili a rapporti contrattuali facenti capo alla Prefettura o ad amministrazioni ad essa riferibili, rilevandosi inoltre che non risultavano prodotti i contratti di somministrazione e che le sole fatture non erano comunque sufficienti a dimostrare il credito. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c., sostenendo che la Prefettura non aveva mai contestato il rapporto e che aveva accettato le fatture, oltre ad averne pagate alcune; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., lamentando che la corte territoriale avesse ritenuto mancante la produzione delle fatture senza considerare che esse erano state esaminate nel precedente giudizio e senza valutare correttamente le prove acquisite.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché non indicava con precisione il dato testuale o extratestuale da cui desumere il fatto asseritamente omesso, non ne dimostrava la decisività e invocava come decisivo un parziale pagamento che la sentenza d'appello aveva già considerato. Il secondo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile perché formulato in modo non coerente con la dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e, comunque, non si confrontava con la ratio decisiva della sentenza d'appello, cioè che le fatture, anche ove prodotte, non sarebbero bastate a provare il credito in un giudizio di cognizione piena. La Corte ha inoltre ribadito che, in opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto forniture, l'onere di provare il fatto costitutivo del credito grava sul creditore opposto e che fatture e scritture contabili, da sole, non bastano a fondare la pretesa; ha aggiunto che l'art. 2710 c.c. opera solo nei rapporti tra imprenditori, situazione qui non ricorrente. È stato infine disposto l'obbligo per la ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il motivo per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se non indica specificamente il fatto, il dato da cui risulta e la sua decisività.
Il ricorrente deve indicare e localizzare specificamente gli atti e i documenti su cui fonda il motivo.
La sua violazione non può essere dedotta nei termini generici della semplice contestazione della valutazione delle prove da parte del giudice di merito.
Non consente di censurare in cassazione la mera valutazione del materiale probatorio, salvo specifiche ipotesi di errore di percezione o di attribuzione di valore legale alla prova.
I libri bollati e vidimati regolarmente tenuti fanno prova nei rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa solo nelle controversie tra imprenditori.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ricorrendone i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
Ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si applicano le regole ordinarie di cognizione e l'onere di provare il fatto costitutivo del credito grava sul creditore opposto.
- Nelle controversie relative a forniture, le fatture e le scritture contabili dell'istante non hanno, di regola, efficacia probatoria sufficiente da sole a dimostrare il credito contro la contestazione della controparte.
- La censura di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se non individua puntualmente il fatto, il relativo supporto documentale e la sua effettiva decisività.
- La deduzione di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può trasformarsi in un riesame del merito o della valutazione delle prove compiuta dal giudice di appello.
- Le scritture contabili ex art. 2710 c.c. possono valere come prova favorevole alla parte che le produce solo nei rapporti tra imprenditori e per controversie inerenti all'esercizio dell'impresa.
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