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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36255/2022 del 26/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per usura (art. 644 c.p.), deducendo vizi di motivazione relativi alla ritenuta attendibilità della persona offesa e di altri testi, presunte violazioni degli artt. 500 e 514 c.p.p. (contestazioni in dibattimento e valore delle prove testimoniali), censurava la valutazione degli atti notarili e della compravendita immobiliare (anche in relazione alla dichiarazione di nullità del contratto), criticava il calcolo della pena con riferimento all'art. 63, comma 4 c.p. (recidiva) e contestava la qualificazione di aggravanti; sollevava infine profili processuali connessi agli artt. 194 e 533 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso complessivamente infondato e ha rigettato le censure. Ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello, integrata con quella del primo giudice, fosse congrua e avesse dato risposta puntuale alle criticità sollevate; ha escluso la possibilità per la Cassazione di rivedere la valutazione di merito sui fatti (diversa valutazione delle prove) e ha rilevato che le doglianze relative alle testimonianze ai sensi dell'art. 500 c.p.p. erano tardive o generiche. Sul piano sanzionatorio la Cassazione ha confermato che il calcolo della pena è stato eseguito correttamente applicando prima l'aumento per la recidiva ai sensi dell'art. 63, comma 4 c.p. e poi eventuali aumenti facoltativi; la dichiarazione di nullità degli atti (compravendita) è stata ritenuta corretta anche in presenza di intestazione fittizia a terzi. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali del grado di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 644 cod. pen.

    Norma sostanziale del reato contestato (usura); la Corte ha confermato la condanna riconoscendo rilevanza agli elementi probatori e alla documentazione (assegni, atti notarili) che hanno corroborato la posizione della persona offesa

  • art. 63, comma 4 cod. pen.

    Regola sull'ordine di applicazione degli aumenti di pena: la Corte ha ritenuto correttamente applicata la recidiva come circostanza aggravante più grave e da computare prima degli aumenti facoltativi previsti per le aggravanti speciali

  • art. 500 cod. proc. pen.

    Regola sulle contestazioni in dibattimento ai testi: la Corte ha rilevato che eventuali violazioni procedurali relative alle contestazioni non rendono inutilizzabili automaticamente le dichiarazioni ma al più ne possono incidere il valore, e che le doglianze tardive dovevano essere sollevate in appello

  • art. 514 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in rapporto alla gestione delle dichiarazioni testimoniali; la Cassazione ha ritenuto che i giudici di merito abbiano valutato correttamente le testimonianze complessivamente

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Criterio in dubio pro reo: la Corte ha osservato che i giudici di merito hanno motivato la scelta preferendo la versione accusatoria e hanno valutato l'inverosimiglianza delle spiegazioni alternative del ricorrente

  • art. 194 cod. proc. pen.

    Disciplina sui mezzi di prova e limitazioni al racconto di terzi: la Cassazione ha ritenuto che non vi sia stata condotta violativa tale da inficiare la valutazione complessiva degli elementi acquisiti

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Ambito di revisione della Cassazione (lett. e) sui vizi di motivazione); la Corte ha ribadito che il controllo è limitato a verificare se i giudici di merito abbiano esaminato gli elementi e motivato adeguatamente, non a rivedere i fatti

  • D.P.R. 309/1990, art. 73 (riferimento comparativo)

    Citato per richiamare precedenti sul carattere di specialità di alcune norme penali; utilizzato per spiegare l'applicazione ordinaria dell'art. 63 c.p. al reato di usura

Massime di principio

  • La Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione del fatto: le critiche che si risolvono in una diversa lettura delle prove sono inammissibili in sede di legittimità se i giudici di merito hanno motivato adeguatamente
  • Per vizi procedurali relativi alle contestazioni ai testimoni (art. 500 c.p.p.) l'effetto non è automaticamente l'inutilizzabilità assoluta della prova; eventuali travisamenti devono essere dedotti in appello e specificamente motivati
  • In tema di calcolo della pena, l'aumento per recidiva previsto dall'art. 63, comma 4 c.p. va applicato prima degli aumenti facoltativi previsti per aggravanti concorrenti, salvo diversa disciplina speciale
  • La nullità degli atti strumentali al profitto del reato (es. compravendite intestate fittiziamente) può essere dichiarata anche se formalmente intestati a terzi, quando emerga la fittizietà e il collegamento con l'imputato
  • Le censure generiche o proposte tardivamente (deposito memoria ex post) sulla valutazione delle prove sono difficilmente accolte in Cassazione: occorre puntualizzare l'errore logico-giuridico o la carenza motivazionale specifica

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