Cassazione Civile, Ordinanza n. 00907/2026 del 16/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda la pretesa dell'INPS di ottenere il pagamento dei contributi dovuti alla Gestione separata per gli anni 2008-2011 da parte di un ingegnere docente di ruolo, già iscritto all'albo e alla cassa professionale Inarcassa, ma tenuto secondo l'ente al solo contributo integrativo e non al contributo soggettivo. La Corte d'appello aveva ritenuto esistente l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata, escludendo la prescrizione e qualificando però il regime sanzionatorio come omissione e non evasione. L'INPS ricorreva per un solo motivo, sostenendo che la dichiarazione dei redditi fosse incompleta e che vi fosse occultamento dell'attività professionale, con conseguente applicazione delle sanzioni per evasione contributiva. Il professionista proponeva ricorso incidentale con otto motivi: contestava l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata, invocando la disciplina delle casse professionali, il proprio status di iscritto a Inarcassa, il principio di esclusività della copertura previdenziale, l'interpretazione della contribuzione integrativa come sufficiente a escludere la Gestione separata, e deduceva inoltre l'erroneità del dies a quo della prescrizione, che la Corte d'appello aveva fatto decorrere dalla dichiarazione dei redditi anziché dalla scadenza del pagamento contributivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso principale dell'INPS. Ha rigettato i primi sette motivi del ricorso incidentale del professionista, confermando l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per gli ingegneri iscritti ad altra forma obbligatoria di previdenza che versino solo il contributo integrativo alla cassa professionale, perché tale versamento non costituisce una posizione previdenziale individuale e il rapporto tra cassa categoriale e Gestione separata è di complementarità, non di alternatività. Ha invece accolto l'ottavo motivo del ricorso incidentale sulla prescrizione, affermando che il termine decorre dalla scadenza del pagamento dei contributi, determinata dai d.P.C.m. attuativi dell'art. 12, comma 5, d.lgs. n. 241/1997, e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. Applicando tale criterio, ha ritenuto tempestive le interruzioni della prescrizione per le annualità 2008, 2009 e 2010, ma prescritta l'annualità 2011. Quanto alle sanzioni civili, ha applicato il dictum della Corte costituzionale n. 55/2024, escludendole per le annualità 2008-2010; il ricorso principale dell'INPS è stato quindi respinto, mentre il ricorso incidentale è stato accolto solo sul profilo della prescrizione per il 2011. La sentenza d'appello è stata cassata limitatamente a tale profilo e rinviata al giudice di merito per la regolazione coerente delle conseguenze sul solo anno 2011.
Norme richiamate
art. 116, comma 8, lett. a) e b), L. n. 388/2000
richiamato dall'INPS per sostenere l'applicazione del regime sanzionatorio dell'evasione contributiva in caso di dichiarazione incompleta e occultamento dell'attività professionale, ma il motivo è stato respinto.
artt. 2, commi 25 e 26, L. n. 335/1995
interpretati nel senso che i professionisti iscritti ad altra forma obbligatoria di previdenza, ma privi di una posizione previdenziale propria perché versano solo contributi integrativi solidaristici, sono tenuti all'iscrizione alla Gestione separata INPS.
art. 18, comma 12, D.L. n. 98/2011
richiamato dal ricorrente incidentale per escludere l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata, ma la Corte ne ha escluso una lettura incompatibile con il principio di universalizzazione della copertura assicurativa.
richiamati per qualificare l'attività professionale e contestare l'obbligo contributivo; non sono stati ritenuti idonei a escludere l'iscrizione alla Gestione separata.
art. 21 L. n. 6/1981
citato nel ricorso incidentale a sostegno della posizione previdenziale dell'ingegnere iscritto all'albo, senza esito favorevole.
art. 2.7 Statuto Inarcassa
richiamato per sostenere la copertura previdenziale presso la cassa professionale; la Corte ha ritenuto che il solo contributo integrativo non dia luogo a una posizione previdenziale individuale.
richiamato nel ricorso incidentale in tema di assetto previdenziale delle casse professionali, ma non ritenuto ostativo all'iscrizione alla Gestione separata.
richiamato nel ricorso incidentale; la Corte ha ribadito la complementarità tra cassa professionale e Gestione separata.
richiamato insieme alle norme regolamentari di Inarcassa sul contributo integrativo, senza incidere sull'obbligo di iscrizione alla Gestione separata.
art. 26, comma 5, Regolamento Inarcassa
invocato per contestare la natura del contributo integrativo; la Corte lo ha letto nel senso che il contributo integrativo ha funzione solidaristica.
art. 38 Cost.
richiamato per sostenere il principio di esclusività della copertura previdenziale e il divieto di doppia copertura; la Corte ha però affermato la complementarità dei sistemi e l'universalizzazione della tutela.
citato nel motivo sulla violazione della norma di interpretazione autentica, ma senza accoglimento.
art. 101, comma 2, Cost.
richiamato nel motivo incidentale relativo al contraddittorio e alla norma di interpretazione autentica, senza rilievo decisivo.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
citato per contestare la motivazione della sentenza d'appello, ma il motivo è stato respinto.
richiamato nel motivo incidentale relativo alla motivazione, senza esito favorevole.
interpretato nel senso che la prescrizione del credito contributivo decorre dalla scadenza del termine di pagamento, non dalla dichiarazione dei redditi.
richiamato in combinato disposto per la decorrenza della prescrizione dei contributi.
art. 55 R.D.L. n. 1827/1935
richiamato nel motivo sulla prescrizione, ma il dies a quo è stato individuato nella scadenza del pagamento.
art. 18, comma 4, D.lgs. n. 241/1997
richiamato in combinato disposto con il d.P.R. n. 435/2001 per la disciplina dei termini di pagamento dei contributi.
art. 17, commi 1 e 2, D.P.R. n. 435/2001
richiamato per la determinazione dei termini di versamento rilevanti ai fini della prescrizione.
art. 12, comma 5, D.lgs. n. 241/1997
norma attuativa richiamata per individuare i d.P.C.m. che fissano la data di scadenza del pagamento dei contributi.
d.P.C.m. 4 giugno 2009
utilizzato per fissare al 6 luglio 2009 il termine di pagamento dei contributi 2008.
d.P.C.m. 10 giugno 2010
utilizzato per fissare al 6 luglio 2010 il termine di pagamento dei contributi 2009.
d.P.C.m. 12 maggio 2011
utilizzato per fissare al 6 luglio 2011 il termine di pagamento dei contributi 2010.
d.P.C.m. 6 giugno 2012
utilizzato per fissare al 9 luglio 2012 il termine di pagamento dei contributi 2011.
applicato per affermare che l'impugnazione incidentale del capo principale travolge anche il capo accessorio delle sanzioni civili, escludendo il giudicato interno su tale punto.
Corte cost. n. 55/2024
richiamata per escludere il dovuto delle sanzioni civili per le annualità 2008, 2009 e 2010.
Massime di principio
- Per gli ingegneri e architetti iscritti ad altra forma obbligatoria di previdenza che versino alla cassa professionale soltanto il contributo integrativo, il versamento non integra una posizione previdenziale individuale; ne consegue l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS, in attuazione del principio di universalizzazione della copertura assicurativa.
- Il rapporto tra cassa professionale categoriale e Gestione separata non è di alternativa ma di complementarità: l'iscrizione alla cassa non esclude, di per sé, la contribuzione alla Gestione separata quando manchi un contributo soggettivo idoneo a costituire prestazione previdenziale.
- La prescrizione dei crediti contributivi decorre dalla scadenza del termine di pagamento del contributo e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi; ai fini dell'individuazione del dies a quo occorre fare riferimento ai termini fissati dai d.P.C.m. emanati in attuazione della disciplina sui versamenti.
- L'impugnazione del capo principale della decisione travolge anche il capo accessorio dipendente, sicché non si forma giudicato interno sulle sanzioni civili quando sia ancora controverso il titolo o l'entità dell'obbligazione contributiva.
- In tema di sanzioni civili sui contributi previdenziali, va applicato il principio affermato dalla Corte costituzionale n. 55/2024 nei termini richiamati dalla Cassazione, con esclusione delle sanzioni per le annualità interessate secondo il criterio adottato nella decisione.
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