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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00956/2026 del 16/01/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente riscossore)

La controversia

La società ha impugnato un estratto di ruolo a sé intestato, riferito a trentanove titoli. Per i venti più risalenti ha eccepito la prescrizione del credito; per i diciannove successivi ha dedotto la mancata notifica dei relativi atti. In primo grado il Tribunale ha accolto solo in parte, dichiarando prescritta la pretesa riferita ad alcuni titoli e rigettando il resto, oltre ad accogliere la domanda riconvenzionale dell'INAIL. In appello la società ha riproposto le censure; l'INPS ha eccepito anche l'inammissibilità originaria dell'impugnazione dell'estratto di ruolo. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto: violazione degli artt. 2702 c.c. e 214-216 c.p.c. per il disconoscimento delle sottoscrizioni sui referti di notifica; omessa pronuncia su tale disconoscimento e sulla mancata verificazione; violazione della disciplina delle notifiche via PEC (L. n. 53/1994 e CAD) con dedotta inesistenza delle notifiche; nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla inesistenza delle notifiche PEC da indirizzi non inseriti negli elenchi pubblici; violazione dell'art. 615 c.p.c. e dell'art. 112 c.p.c. per avere la Corte territoriale riconosciuto l'interesse ad agire tramite impugnazione del ruolo e per omessa pronuncia sull'opposizione esecutiva; omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione. Prima della decisione la ricorrente ha chiesto l'estinzione per adesione alla rottamazione-quater, ma non ha provato il pagamento della prima rata.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non provata l'adesione perfezionata alla definizione agevolata invocata dalla ricorrente e, quindi, ha deciso nel merito. Ha affermato che l'impugnazione dell'estratto di ruolo e delle cartelle asseritamente invalide è ammissibile soltanto nei casi tassativi previsti dalla disciplina sopravvenuta sull'interesse ad agire; poiché nella specie tali ipotesi non risultavano dedotte, il ricorso originario era privo di interesse e quindi inammissibile. Ha conseguentemente condannato la ricorrente alle spese in favore delle controparti costituite, oltre all'ulteriore somma ex art. 96 c.p.c. e alla sanzione in favore della Cassa delle Ammende, nonché agli oneri ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Indicata come parametro di legittimità per i motivi di violazione di legge dedotti con il ricorso.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Indicata come parametro di legittimità per i motivi di nullità processuale e omessa pronuncia dedotti con il ricorso.

  • art. 2702 c.c.

    Richiamato per il valore probatorio della scrittura privata e il disconoscimento dell'autenticità delle sottoscrizioni sui referti di notifica.

  • artt. 214, 215 e 216 c.p.c.

    Richiamati in relazione al disconoscimento delle scritture e alla eventuale verificazione della provenienza delle sottoscrizioni.

  • L. n. 53/1994, art. 3-bis

    Richiamata dalla ricorrente per contestare la validità delle notifiche telematiche via PEC effettuate dagli enti.

  • d.lgs. n. 82/2005, art. 6-quater, comma 1

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'inesistenza delle notifiche PEC da indirizzi non presenti negli elenchi pubblici.

  • art. 615 c.p.c.

    Richiamato in relazione all'opposizione all'esecuzione e all'interesse ad agire contro la pretesa contributiva attraverso l'estratto di ruolo.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per dedurre omessa pronuncia su eccezioni e domande proposte nei gradi di merito.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la proposta di definizione anticipata e per gli effetti sanzionatori connessi alla decisione conforme alla proposta.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    Applicato per la condanna a ulteriori spese e alla somma in favore della Cassa delle Ammende, in ragione della soccombenza e della conformità della decisione alla proposta accelerata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per il contributo unificato aggiuntivo conseguente al rigetto/inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973

    Norma centrale sulla selezione dei casi in cui l'invalida notificazione della cartella integra interesse ad agire nell'impugnazione dell'estratto di ruolo.

  • art. 3-bis del d.l. n. 146/2021

    Indicata come disposizione introduttiva dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973.

  • L. n. 215/2021

    Richiamata come legge di conversione del d.l. n. 146/2021 che ha introdotto la disciplina sull'impugnazione dell'estratto di ruolo.

  • art. 24 del d.lgs. n. 46/1999

    Citato nel richiamo all'orientamento superato sulla tutela recuperatoria in materia di riscossione di crediti previdenziali.

  • art. 1, commi 231-252, L. n. 197/2022

    Richiamata dalla ricorrente per invocare la rottamazione-quater e l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

  • art. 12, comma 1, d.lgs. n. 110/2024

    Richiamato quale integrazione delle ipotesi tassative di impugnazione del ruolo e delle cartelle invalidamente notificate.

Massime di principio

  • L'interesse ad agire nell'impugnazione dell'estratto di ruolo è condizione dell'azione a contenuto dinamico e può essere ridefinito da norme sopravvenute fino al momento della decisione.
  • L'impugnazione dell'estratto di ruolo o di cartelle asseritamente invalidamente notificate è ammissibile solo nei casi tassativi previsti dalla disciplina vigente; al di fuori di tali ipotesi manca l'interesse ad agire.
  • Se la parte invoca l'estinzione del giudizio per adesione a una definizione agevolata, deve fornire prova del perfezionamento della procedura e, in particolare, del pagamento richiesto dalla legge o dalla misura invocata.
  • L'omessa pronuncia su questioni processuali o di merito non consente di superare, in cassazione, il difetto originario di interesse ad agire quando la domanda introduttiva risulti comunque inammissibile.
  • La verifica dell'ammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo prevale sull'esame delle censure di merito relative a notifica, prescrizione e validità degli atti, se manca una delle condizioni legali di accesso alla tutela.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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