Cassazione Civile, Ordinanza n. 00908/2026 del 16/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Una società che gestiva rapporti collegati ad attività di animazione/intrattenimento turistico presso strutture ricettive ha opposto una cartella esattoriale con cui l'ente previdenziale chiedeva contributi dovuti alla ex gestione ENPALS per collaboratori dell'appaltatore impiegati in tali attività. La Corte d'appello, riformando il primo grado, aveva rigettato l'opposizione ritenendo, sulla base di testimonianze, verbali ispettivi e contratti di collaborazione, che il personale non svolgesse soltanto accoglienza o indirizzamento degli ospiti, ma anche intrattenimento serale e in spiaggia. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto un omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che il materiale istruttorio non dimostrasse lo svolgimento di attività di intrattenimento serale e che i collaboratori svolgessero soltanto attività di accoglienza, mentre l'intrattenimento era affidato ad altre figure professionali previste contrattualmente.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che la doglianza non indicava un vero omesso esame di uno specifico fatto storico decisivo, ma mirava soltanto a rimettere in discussione la valutazione del materiale probatorio compiuta dalla Corte d'appello. Quest'ultima aveva esercitato il proprio libero apprezzamento ex art. 116 c.p.c. e aveva già esaminato il quadro istruttorio, traendo una conclusione difforme da quella voluta dalla ricorrente. È stato richiamato il principio secondo cui la censura ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. può essere proposta solo per omesso esame di un fatto storico decisivo e non per contestare la mera valutazione delle prove. Segue la condanna della ricorrente alle spese in favore dell'Inps, mentre nulla è stato disposto nei confronti dell'agente della riscossione rimasto intimato. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
La Corte d'appello ha esercitato il libero apprezzamento delle prove; la Cassazione richiama tale valutazione come legittima quando il motivo mira solo a contestare l'esito dell'apprezzamento probatorio.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il motivo è inammissibile perché non denuncia l'omesso esame di uno specifico fatto storico decisivo, ma soltanto una diversa lettura del materiale istruttorio.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice abbia omesso l'esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non è invece ammissibile per censurare la semplice valutazione delle prove.
- La critica che investe esclusivamente il prudente apprezzamento del materiale istruttorio, senza individuare un fatto storico omesso, non integra un motivo idoneo al sindacato di legittimità.
- Quando la decisione di merito si fonda su un apprezzamento complessivo di testimonianze, verbali ispettivi e documenti contrattuali, la parte soccombente non può limitarsi a proporre una lettura alternativa delle risultanze probatorie in sede di cassazione.
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