Cassazione Penale, Sentenza n. 44357/2023 del 06/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza del 12/10/2022 contestando la mancata partecipazione all'udienza di discussione di quella data, sostenendo che, essendo detenuto, aveva richiesto di partecipare all'udienza in presenza o tramite videoconferenza. In cassazione ha dedotto violazione di legge per l'asserita esclusione dalla partecipazione; tuttavia il ricorso non ha indicato con specificità gli elementi probatori (data della richiesta, deposito nel fascicolo, documenti) richiamati dall'art. 187, comma 2, c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha rilevato l'assenza, negli atti, di qualunque istanza dell'imputato per partecipare all'udienza; risulta invece che il difensore aveva chiesto la sospensione dell'udienza per depositare procura speciale per l'accesso alla richiesta di pena concordata, procura poi effettivamente depositata. Perciò il vizio dedotto non è documentato e il ricorso è stato respinto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e ad una somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 599-bis cod. proc. pen.
Costituisce la base procedurale per il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa in grado di appello; il ricorso è stato proposto ai sensi di questa norma.
art. 73, comma 1, D.P.R. 309/1990
Norma sostanziale penale relativa al reato contestato nell'originario grado di giudizio (illeciti relativi agli stupefacenti); nel ricorso la norma è richiamata come fattispecie di riferimento del procedimento impugnato.
art. 187, comma 2, cod. proc. pen.
Richiede che il ricorrente indichi con specificità gli elementi dai quali desumere le caratteristiche dell'atto impugnato quando si deducano errori in procedendo; la Corte ha ritenuto che la mancata specificazione (es. data della richiesta di partecipazione, deposito) renda il motivo privo dei requisiti di ammissibilità.
Massime di principio
- Quando si impugna in cassazione vizi procedurali ("errori in procedendo") occorre indicare in modo preciso gli elementi documentali e le date rilevanti ai sensi dell'art. 187, comma 2, c.p.p.; la genericità comporta il rigetto per manifesta infondatezza o inammissibilità.
- La mera affermazione che l'imputato abbia richiesto la partecipazione all'udienza non basta: è necessario che la richiesta sia formalmente depositata nel fascicolo, notificata o comunque provata (copia dell'istanza, ricevute, annotazioni in udienza).
- La condotta del difensore (es. deposito di procure o istanze difensive) non sostituisce automaticamente una richiesta specifica del detenuto di partecipare in presenza o via videoconferenza se tale richiesta non risulta dagli atti.
- In situazioni analoghe, prima di proporre ricorso per cassazione conviene acquisire e allegare copia degli atti che dimostrino la richiesta (notifiche, PEC, istanze, verbali d'udienza) e, se necessario, chiedere l'integrazione del fascicolo in sede di impugnazione.
- La Corte di Cassazione esercita un controllo limitato sugli "errori in procedendo" ma richiede il rispetto delle formalità e della specificità delle censure; la mancanza di riscontro documentale è causa frequente di inammissibilità e di condanna alle spese.
- Prassi consigliata: in caso di detenzione e necessità di partecipare a udienze, presentare formale istanza con data certa, conservarne copia e, se la partecipazione viene negata, far verbalizzare l'eccezione in udienza per preservare il motivo in sede di impugnazione.
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