Cassazione Penale, Sentenza n. 4461/2022 del 09/02/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per incompetenza territoriale: la ricorrente era stata condannata per il reato di cui all'art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, riferite ai mesi di giugno e ottobre 2012). Il motivo di cassazione deduceva che il Tribunale di Monza era incompetente per territorio perché la società aveva sede legale ed effettiva a Limbiate (comune ricompreso nel circondario del Tribunale di Milano) e, per i reati in materia di dichiarazione relativi alle persone giuridiche, la competenza territoriale va determinata con riferimento al domicilio fiscale della società, che di regola coincide con la sede legale salvo prova contraria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso: ha ritenuto fondato il motivo relativo alla incompetenza territoriale, affermando che, in assenza di elementi contrari, il domicilio fiscale della società va individuato in Limbiate (sede effettiva e legale) e dunque il reato va considerato consumato nel circondario del Tribunale di Milano. Ha constatato l'erroneità delle decisioni di merito (Tribunale e Corte d'Appello di Milano) che avevano mantenuto la competenza a Monza. Ha annullato senza rinvio la sentenza di appello e quella di primo grado e ha disposto la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano per l'ulteriore corso.
Norme richiamate
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 2
Norma che punisce l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti; categoria di reato cui è ascritta la condotta oggetto del procedimento.
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 18, comma 2
Stabilisce la regola di competenza territoriale per i reati in materia di dichiarazione riguardanti le imposte relative alle persone giuridiche: la competenza è determinata in base al domicilio fiscale della società, che di regola coincide con la sede legale, salvo che non emerga prova univoca della sua nature fittizia, nel qual caso rileva la sede effettiva.
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 18, comma 1
Richiamato solo per distinguere la diversa regola applicabile ad altre fattispecie (es. omesso versamento IVA, in capo II), dove la competenza segue la disciplina generale diversa dalla previsione di cui al comma 2.
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 58, comma 3
Prevede la presunzione relativa che il domicilio fiscale coincida con la sede legale; la Corte precisa che si tratta di una presunzione superabile con prove che dimostrino la fittizietà della sede legale e la diversa sede effettiva.
Massime di principio
- Per i reati tributari relativi alla dichiarazione delle persone giuridiche (es. art. 2 d.lgs. 74/2000) la competenza territoriale si determina in base al domicilio fiscale della società; la sede legale vale come domicilio fiscale salvo prova contraria.
- La coincidenza tra sede legale e domicilio fiscale è una presunzione relativa: se si prova che la sede legale è meramente fittizia, il domicilio fiscale e quindi il luogo di consumazione del reato si determinano in base alla sede effettiva della società.
- La semplice presentazione della dichiarazione o l'intervento degli uffici tributari in un determinato luogo (es. attività di accertamento) non sostituiscono, di per sé, la regola di competenza fissata dall'art. 18, comma 2, per le fattispecie riguardanti le persone giuridiche.
- Occorre distinguere la fattispecie contestata: per reati disciplinati in altri capi (es. omesso versamento IVA, capo II) possono applicarsi regole diverse (art. 18, comma 1). Pertanto, verificare sempre quale norma di competenza territoriale sia applicabile alla specifica fattispecie tributaria.
- L'eccezione di incompetenza territoriale deve essere tempestivamente sollevata e adeguatamente documentata; se accolta, può portare all'annullamento delle pronunce adottate da un giudice territorialmente incompetente e alla trasmissione degli atti al competente ufficio procedente.
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