Cassazione Penale, Sentenza n. 32295/2023 del 25/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Roma che, in sede di giudice dell'esecuzione (rinvio ex art. 627 c.p.p.), ha rideterminato le pene inflitte con due sentenze di merito, ritenendosi violata la disciplina dell'art. 73, co. 1, d.P.R. n. 309/1990 in relazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 40/2019. Il ricorrente deduce che il giudice dell'esecuzione, nel calcolare la pena-base per la sentenza n. 907/2014 del Tribunale di Perugia, è partito da una pena (anni 7, mesi 6 e euro 27.000 multa) più alta del minimo edittale rideterminato e ha quindi rivalutato la gravità del fatto rispetto alla valutazione fatta dal giudice della cognizione; inoltre contesta l'ulteriore incremento applicato con riferimento alla sentenza n. 15249/2015 del Tribunale di Roma per mancanza di adeguata motivazione
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Il Collegio ha richiamato l'orientamento costante secondo cui, dopo la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 73, co. 1 d.P.R. 309/1990 (sent. Corte Cost. n. 40/2019), il giudice dell'esecuzione è tenuto a rinnovare la sola valutazione sanzionatoria sulla base dei criteri degli artt. 132 e 133 cod. pen., operando la necessaria riduzione e senza poter rivalutare la gravità del fatto diversamente rispetto al giudice della cognizione. Nel caso concreto il giudice dell'esecuzione ha invece rivalutato in senso peggiorativo la gravità del fatto (calcolando una pena-base aumentata rispetto al parametro originario fissato dal giudice di merito) e non ha fornito adeguata motivazione; per tali ragioni la decisione è stata annullata (con rinvio, secondo il consolidato approccio giurisprudenziale) per essere rideterminata conforme ai principi indicati
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1
nella parte in cui fissava il minimo edittale in anni otto di reclusione, anziché in anni sei
La norma era stata dichiarata incostituzionale nella parte che elevava il minimo edittale a 8 anni; per i reati di stupefacenti l'operatore deve ora considerare il minimo di 6 anni e il giudice dell'esecuzione, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 40/2019, deve adeguare le pene irrevocabili riducendole se necessario
Corte Costituzionale, sentenza n. 40 del 2019
Declaratoria di incostituzionalità dell'inciso che aveva portato il minimo edittale a 8 anni; effetto retroattivo nella determinazione delle pene irrevocabili per reati di stupefacenti, imponendo la rideterminazione solo della sanzione sulla base dei criteri degli artt. 132 e 133 cod. pen.
Principi e criteri per la determinazione della pena (individualizzazione della sanzione, proporzionalità in relazione al fatto e alla responsabilità dell'autore) da adottare dal giudice dell'esecuzione nella rideterminazione della pena
Modalità di determinazione della pena nel rispetto dei criteri di cui all'art. 132; vincola la rideterminazione operata dal giudice dell'esecuzione
Codice di procedura penale, art. 627
Disciplina del giudice del rinvio: il giudice dell'esecuzione opera la rinnovazione della valutazione sanzionatoria nei limiti e secondo i criteri indicati dalla Corte di Cassazione
Massime di principio
- Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 40/2019 il giudice dell'esecuzione può solo rideterminare la sanzione in senso riduttivo sulla base degli artt. 132 e 133 cod. pen., senza riesaminare i fatti e senza aumentare la gravità rispetto alla valutazione del giudice della cognizione
- Se il giudice dell'esecuzione parte da una pena-base diversa (più grave) rispetto a quella effettivamente adottata dal giudice di merito e incrementa la pena per ritenuta maggiore gravità del fatto, la sua decisione è viziata e soggetta ad annullamento in Cassazione
- Qualsiasi modifica della pena in sede di esecuzione richiede motivazione specifica e aderente ai criteri di individualizzazione (art. 132 c.p.) e deve evitare rivalutazioni del fatto che esulino dal mero adeguamento sanzionatorio dovuto a modifiche normative o costituzionali
- In caso di violazione dei principi sopra indicati, il rimedio più probabile è l'annullamento con rinvio affinché il giudice dell'esecuzione ridetermini la pena conformemente ai criteri giurisprudenziali e costituzionali
- Per il difensore: impugnare l'ordinanza di rideterminazione quando si riscontri una rivalutazione peggiorativa della gravità del fatto o mancanza di motivazione rispetto alla pena-base fissata dal giudice di merito
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