Cassazione Civile, Ordinanza n. 06769/2025 del 14/03/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente aveva ricevuto un avviso di irrogazione di sanzioni collegato al mancato pagamento del contributo unificato. In precedenza, dopo la notificazione di un'intimazione di pagamento relativa a tre cartelle esattoriali, aveva proposto impugnazione soltanto contro le tre cartelle presupposte e aveva versato il contributo unificato calcolato su tali tre atti, non anche sull'intimazione. L'ufficio sosteneva invece che il contributo fosse dovuto anche per l'intimazione di pagamento, benché non espressamente impugnata, perché richiamata nella decisione del giudice tributario di merito. Nel ricorso per cassazione il contribuente ha denunciato violazione degli artt. 12 e 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 13 del d.lgs. n. 115 del 2002 e dell'art. 111 Cost., oltre a vizio motivazionale ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., sostenendo che non è dovuto il contributo unificato per un atto non impugnato e che, quindi, era illegittima la sanzione per omesso versamento di un importo non dovuto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze per difetto di legittimazione passiva, perché nel giudizio relativo all'invito al pagamento del contributo unificato è legittimato passivo soltanto l'ufficio di segreteria/cancelleria che ha emesso l'atto. Nel merito, ha accolto il ricorso contro l'ufficio di segreteria, ha cassato la decisione della CTR e, decidendo direttamente nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha accolto l'originario ricorso del contribuente annullando l'atto di irrogazione delle sanzioni. Ha inoltre condannato l'ufficio resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato invocato come parametro per censurare la violazione di legge commessa dalla CTR.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È stato invocato per denunciare l'asserita carenza e contraddittorietà della motivazione della sentenza d'appello.
artt. 12 e 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992
Sono stati richiamati per sostenere che l'impugnazione riguardava solo le cartelle esattoriali e che non ogni atto menzionato dal giudice diventa per ciò solo oggetto di impugnazione.
art. 13 del D.Lgs. n. 115 del 2002
È stato richiamato in relazione al contributo unificato dovuto nel processo tributario.
art. 111 Cost.
È stato evocato quale parametro costituzionale a sostegno della censura motivazionale.
art. 248 del d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per affermare che l'invito al pagamento del contributo unificato è un atto autonomamente impugnabile.
art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992
La Corte lo ha utilizzato per ribadire che l'invito al pagamento del contributo unificato è autonomamente impugnabile e che il giudizio va proposto nei confronti della segreteria/cancelleria che ha emesso l'atto.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
È stato applicato per decidere la causa nel merito senza rinvio, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- Ai fini del contributo unificato nel processo tributario, conta esclusivamente il perimetro degli atti effettivamente impugnati: un atto richiamato o esaminato incidentalmente dal giudice non diventa, per ciò solo, oggetto di impugnazione.
- Se il contribuente impugna solo alcune cartelle esattoriali e non anche l'intimazione di pagamento, il contributo unificato va commisurato alle sole cartelle effettivamente gravate dal ricorso.
- L'invito al pagamento del contributo unificato è atto autonomamente impugnabile, ma il relativo giudizio deve essere proposto esclusivamente contro l'ufficio di segreteria o cancelleria che lo ha emesso, quale unico soggetto legittimato passivo.
- Quando la questione di diritto è definita e non richiede ulteriori accertamenti in fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere direttamente nel merito, accogliendo l'originario ricorso.
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