Cassazione Civile, Ordinanza n. 37943/2021 del 02/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'amministrazione finanziaria aveva contestato a una persona fisica la responsabilità solidale per le sanzioni tributarie irrogate per violazioni commesse nell'anno d'imposta 2013 da una cooperativa. La CTP aveva accolto il ricorso del destinatario dell'atto; la CTR aveva respinto l'appello dell'Ufficio, ritenendo non provata la natura meramente fittizia della cooperativa e, quindi, la riconducibilità della responsabilità sanzionatoria al soggetto che ne avrebbe assunto la gestione di fatto. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione dell'art. 11 del D.Lgs. 472/1997 e dell'art. 7 del D.L. 269/2003 conv. in L. 326/2003, sostenendo che la CTR avrebbe erroneamente escluso la responsabilità dell'amministratore di fatto per le sanzioni derivanti da violazioni tributarie riferibili alla persona giuridica.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo dell'Ufficio, ribadendo che il regime dell'art. 7 del D.L. 269/2003, che pone le sanzioni tributarie per i rapporti fiscali delle società con personalità giuridica esclusivamente a carico dell'ente, opera solo quando la violazione sia stata commessa nell'interesse e a beneficio della società. Se invece l'autore della violazione ha agito nel proprio esclusivo interesse, utilizzando l'ente come mero schermo per sottrarsi alle conseguenze degli illeciti, viene meno la ratio della disciplina speciale e si applica la regola generale della responsabilità personale dell'autore dell'illecito. Nel caso concreto, la CTR aveva accertato in fatto che l'Ufficio non aveva dimostrato che la cooperativa fosse uno schermo fittizio o che la sua struttura fosse artificiosa; tale accertamento non era sindacabile in cassazione. Le spese sono state poste a carico della ricorrente soccombente.
Norme richiamate
"la sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione"
Introduce, insieme all'art. 2, comma 2, il principio di personalizzazione della sanzione tributaria e la responsabilità personale dell'autore della violazione, con solidarietà della persona rappresentata nei casi previsti.
art. 2, comma 2, D.Lgs. 472/1997
Conferma che la sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione.
Delimita l'applicazione temporale del nuovo regime sanzionatorio alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore del decreto.
art. 98, comma 6, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Per le violazioni precedenti all'entrata in vigore del D.Lgs. 472/1997 continua ad applicarsi il previgente regime di responsabilità della società/ente e della persona fisica in solido.
"le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società od enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica"
Prevede una deroga al principio personalistico: per i rapporti fiscali di società con personalità giuridica le sanzioni sono poste esclusivamente a carico dell'ente, ma solo se la violazione è commessa nell'interesse e a beneficio della società.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Costituisce il parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- In tema di sanzioni amministrative tributarie, il principio generale è quello della personalizzazione della sanzione: essa colpisce la persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione.
- La disciplina speciale che pone le sanzioni relative ai rapporti fiscali di società o enti con personalità giuridica esclusivamente a carico dell'ente opera solo se la violazione è stata commessa nell'interesse e a beneficio della società.
- Se l'amministratore o rappresentante agisce nel proprio esclusivo interesse e utilizza la società come mero schermo per fini personali, non opera la regola speciale di traslazione della sanzione sull'ente e torna applicabile la responsabilità personale dell'autore dell'illecito.
- Quando il giudice di merito accerta in fatto l'assenza di prova della fittizietà dell'ente o della sua artificiosa interposizione, tale valutazione è insindacabile in cassazione se congruamente motivata.
- La responsabilità solidale dell'ente o la sua responsabilità esclusiva per le sanzioni dipendono dall'interesse perseguito dall'autore materiale della violazione, non dalla mera qualifica formale rivestita dal soggetto agente.
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