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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 29994/2024 del 20/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Controversia per la fornitura e l'avviamento di un impianto di trattamento aria destinato ad una piscina. Gestisport chiese in primo grado la risoluzione del contratto per inadempimento e risarcimento danni; il Tribunale pronunciò la risoluzione e condannò la fornitrice (Primaria) alla restituzione del prezzo e al risarcimento, in solido con le società che avevano partecipato al montaggio. In appello Primaria sostenne che si trattava di una compravendita e che la sua obbligazione era limitata alla funzionalità meccanica verificata in avviamento, non alla piena utilizzabilità in ambiente esterno; la Corte d'appello riformò la sentenza e respinse le domande di Gestisport ritenendo esclusa l'inadempienza grave del venditore e non provata la responsabilità delle altre società. Gestisport ricorse in Cassazione deducendo errata interpretazione della garanzia per vizi, omessa valutazione di un documento probatorio e mancato accertamento di un rapporto de facto con le altre società. Nel frattempo la Gestisport è stata dichiarata fallita e il relativo credito per il saldo del prezzo è stato integralmente ammesso al passivo; Primaria ha inoltre rinunciato agli atti. La Corte di Cassazione ha ritenuto sopravvenuto difetto di interesse del ricorso (equiparabile a rinuncia) e ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia quello incidentale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso principale proposto da Gestisport e del ricorso incidentale, per sopravvenuto difetto di interesse (ammissione al passivo fallimentare del credito e rinuncia di alcune parti). Ha compensato integralmente le spese tra ricorrente principale e ricorrente incidentale; ha però condannato la ricorrente principale (Gestisport) alla refusione delle spese nei confronti della controricorrente Coster Group S.r.l. (già Regula S.r.l.). Non è stato disposto il versamento di ulteriore contributo unificato in considerazione dell'inammissibilità per difetto di interesse.

Norme richiamate

  • art. 1490 c.c. (garanzia per i vizi della cosa venduta)

    La Corte di merito è stata ritenuta corretta nel valutare che la garanzia del venditore riguarda i vizi che rendono il bene non idoneo all'uso a cui è destinato o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore; la pronuncia ha delimitato l'obbligo del venditore alla verifica della funzionalità meccanica in avviamento, non alla garanzia di utilizzabilità in ambiente esterno salvo espresso impegno.

  • artt. 1453, 1455, 1492 c.c. (risoluzione e effetti)

    artt. 1453, 1455, 1492 c.c.

    Richiamate in relazione alle domande di risoluzione e all'eventuale riduzione o restituzione del corrispettivo; la Corte ha ritenuto non integrata la gravità dell'inadempimento tale da giustificare la risoluzione.

  • art. 2697 c.c. (onere della prova)

    La Corte ha applicato il principio che spetta alla parte che deduce un fatto la prova di esso: Gestisport non ha fornito prova sufficientemente chiara di dichiarazioni della fornitrice circa l'idoneità all'uso esterno né di quali soggetti avessero assunto ruoli decisionali, quindi non è stato accertato l'elemento probatorio necessario per la responsabilità altrui.

  • artt. 1218 e 1227 c.c. (responsabilità contrattuale e risarcimento)

    Richiamati dalla ricorrente per sostenere responsabilità contrattuale e quantificazione del danno; la Corte ha osservato che la responsabilità richiede prova dell'inadempimento e del nesso causale, non adeguatamente dimostrati.

  • art. 360 c.p.c. (motivi di cassazione)

    art. 360 c.p.c., nn. 3, 4, 5

    Norma processuale utilizzata dalla ricorrente per articolare i motivi di cassazione (erronea interpretazione della legge, nullità per omessa pronuncia, omesso esame di fatto decisivo); la Corte di Cassazione ha esaminato i motivi ma ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.

  • art. 390 c.p.c. (rinuncia e effetti sul processo)

    La Corte ha ritenuto la sopravvenuta ammissione al passivo fallimentare del credito e le rinunce come eventi assimilabili alla rinuncia ex art. 390, determinando la sopravvenuta inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.

  • art. 378 c.p.c. (intervento del Pubblico Ministero e memorie illustrative)

    art. 378 c.p.c., commi 1-2

    Richiamato per le memorie depositate dal P.M. e per le memorie illustrative delle parti interessate; utilizzato nelle fasi istruttorie della decisione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 (contributo unificato)

    art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte ha stabilito che, per ricorsi dichiarati inammissibili per difetto di interesse, non sussistono i presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato previsto per l'impugnazione.

  • artt. 112, 342 e 346 c.p.c. (nullità per omessa pronuncia/violazioni procedurali)

    artt. 112, 342, 346 c.p.c.

    Richiamati dal ricorso incidentale per censurare l'omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale; la Corte ha considerato la questione superata per sopravvenuto difetto di interesse e per la rinuncia della parte.

Massime di principio

  • Se il credito relativo a un corrispettivo è integralmente ammesso al passivo fallimentare, il curatore o il fallimento possono determinare il sopravvenuto difetto di interesse rispetto a un'impugnazione volta ad ottenere la restituzione del prezzo: l'appello/ricorso diventa inammissibile se manca l'interesse fino alla decisione.
  • In caso di contratto qualificato come compravendita, la garanzia del venditore è in generale riferita alla conformità e ai vizi che rendono il bene non idoneo all'uso normale; la responsabilità per la specifica idoneità in ambienti particolari richiede un chiaro impegno o dichiarazione del venditore.
  • Per attribuire responsabilità ad altri soggetti intervenuti (montatori, consulenti, subfornitori) è necessario dimostrare concretamente il loro ruolo decisionale o le loro dichiarazioni: la responsabilità solidale non può fondarsi su mere supposizioni senza prove documentali o testimonianze chiare.
  • La produzione in giudizio di documenti probatori è cruciale: omissioni o rilievi documentali non considerati in appello devono essere dettagliatamente indicati e dimostrati per ribaltare il giudizio di merito.
  • La rinuncia agli atti o il comportamento compatibile con l'esecuzione del contratto (es. soddisfacimento del credito nel fallimento) può comportare la dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione per sopravvenuto difetto di interesse; in tali ipotesi il giudice può anche compensare le spese o condannare alla refusione solo in relazione a parti che abbiano interesse convivente.

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