Cassazione Civile, Sentenza n. 29994/2024 del 20/11/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Controversia per la fornitura e l'avviamento di un impianto di trattamento aria destinato ad una piscina. Gestisport chiese in primo grado la risoluzione del contratto per inadempimento e risarcimento danni; il Tribunale pronunciò la risoluzione e condannò la fornitrice (Primaria) alla restituzione del prezzo e al risarcimento, in solido con le società che avevano partecipato al montaggio. In appello Primaria sostenne che si trattava di una compravendita e che la sua obbligazione era limitata alla funzionalità meccanica verificata in avviamento, non alla piena utilizzabilità in ambiente esterno; la Corte d'appello riformò la sentenza e respinse le domande di Gestisport ritenendo esclusa l'inadempienza grave del venditore e non provata la responsabilità delle altre società. Gestisport ricorse in Cassazione deducendo errata interpretazione della garanzia per vizi, omessa valutazione di un documento probatorio e mancato accertamento di un rapporto de facto con le altre società. Nel frattempo la Gestisport è stata dichiarata fallita e il relativo credito per il saldo del prezzo è stato integralmente ammesso al passivo; Primaria ha inoltre rinunciato agli atti. La Corte di Cassazione ha ritenuto sopravvenuto difetto di interesse del ricorso (equiparabile a rinuncia) e ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia quello incidentale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso principale proposto da Gestisport e del ricorso incidentale, per sopravvenuto difetto di interesse (ammissione al passivo fallimentare del credito e rinuncia di alcune parti). Ha compensato integralmente le spese tra ricorrente principale e ricorrente incidentale; ha però condannato la ricorrente principale (Gestisport) alla refusione delle spese nei confronti della controricorrente Coster Group S.r.l. (già Regula S.r.l.). Non è stato disposto il versamento di ulteriore contributo unificato in considerazione dell'inammissibilità per difetto di interesse.
Norme richiamate
art. 1490 c.c. (garanzia per i vizi della cosa venduta)
La Corte di merito è stata ritenuta corretta nel valutare che la garanzia del venditore riguarda i vizi che rendono il bene non idoneo all'uso a cui è destinato o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore; la pronuncia ha delimitato l'obbligo del venditore alla verifica della funzionalità meccanica in avviamento, non alla garanzia di utilizzabilità in ambiente esterno salvo espresso impegno.
artt. 1453, 1455, 1492 c.c. (risoluzione e effetti)
artt. 1453, 1455, 1492 c.c.
Richiamate in relazione alle domande di risoluzione e all'eventuale riduzione o restituzione del corrispettivo; la Corte ha ritenuto non integrata la gravità dell'inadempimento tale da giustificare la risoluzione.
art. 2697 c.c. (onere della prova)
La Corte ha applicato il principio che spetta alla parte che deduce un fatto la prova di esso: Gestisport non ha fornito prova sufficientemente chiara di dichiarazioni della fornitrice circa l'idoneità all'uso esterno né di quali soggetti avessero assunto ruoli decisionali, quindi non è stato accertato l'elemento probatorio necessario per la responsabilità altrui.
artt. 1218 e 1227 c.c. (responsabilità contrattuale e risarcimento)
Richiamati dalla ricorrente per sostenere responsabilità contrattuale e quantificazione del danno; la Corte ha osservato che la responsabilità richiede prova dell'inadempimento e del nesso causale, non adeguatamente dimostrati.
art. 360 c.p.c. (motivi di cassazione)
art. 360 c.p.c., nn. 3, 4, 5
Norma processuale utilizzata dalla ricorrente per articolare i motivi di cassazione (erronea interpretazione della legge, nullità per omessa pronuncia, omesso esame di fatto decisivo); la Corte di Cassazione ha esaminato i motivi ma ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
art. 390 c.p.c. (rinuncia e effetti sul processo)
La Corte ha ritenuto la sopravvenuta ammissione al passivo fallimentare del credito e le rinunce come eventi assimilabili alla rinuncia ex art. 390, determinando la sopravvenuta inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.
art. 378 c.p.c. (intervento del Pubblico Ministero e memorie illustrative)
art. 378 c.p.c., commi 1-2
Richiamato per le memorie depositate dal P.M. e per le memorie illustrative delle parti interessate; utilizzato nelle fasi istruttorie della decisione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 (contributo unificato)
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha stabilito che, per ricorsi dichiarati inammissibili per difetto di interesse, non sussistono i presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato previsto per l'impugnazione.
artt. 112, 342 e 346 c.p.c. (nullità per omessa pronuncia/violazioni procedurali)
artt. 112, 342, 346 c.p.c.
Richiamati dal ricorso incidentale per censurare l'omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale; la Corte ha considerato la questione superata per sopravvenuto difetto di interesse e per la rinuncia della parte.
Massime di principio
- Se il credito relativo a un corrispettivo è integralmente ammesso al passivo fallimentare, il curatore o il fallimento possono determinare il sopravvenuto difetto di interesse rispetto a un'impugnazione volta ad ottenere la restituzione del prezzo: l'appello/ricorso diventa inammissibile se manca l'interesse fino alla decisione.
- In caso di contratto qualificato come compravendita, la garanzia del venditore è in generale riferita alla conformità e ai vizi che rendono il bene non idoneo all'uso normale; la responsabilità per la specifica idoneità in ambienti particolari richiede un chiaro impegno o dichiarazione del venditore.
- Per attribuire responsabilità ad altri soggetti intervenuti (montatori, consulenti, subfornitori) è necessario dimostrare concretamente il loro ruolo decisionale o le loro dichiarazioni: la responsabilità solidale non può fondarsi su mere supposizioni senza prove documentali o testimonianze chiare.
- La produzione in giudizio di documenti probatori è cruciale: omissioni o rilievi documentali non considerati in appello devono essere dettagliatamente indicati e dimostrati per ribaltare il giudizio di merito.
- La rinuncia agli atti o il comportamento compatibile con l'esecuzione del contratto (es. soddisfacimento del credito nel fallimento) può comportare la dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione per sopravvenuto difetto di interesse; in tali ipotesi il giudice può anche compensare le spese o condannare alla refusione solo in relazione a parti che abbiano interesse convivente.
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