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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29436/2021 del 21/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da rapporti complessi intercorsi tra le parti e sfociati in plurimi procedimenti arbitrali e giudiziari. La Corte d'appello di Brescia, decidendo sull'impugnazione per nullità di un lodo arbitrale sottoscritto il 4 luglio 2011, aveva respinto tutte le censure dei soccombenti e li aveva condannati alle spese. In Cassazione i ricorrenti hanno proposto cinque motivi. Con il primo hanno denunciato violazione dell'art. 829, comma 1, n. 4, c.p.c. in relazione agli artt. 2909 e 2504-bis c.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente esteso il giudicato sulla competenza arbitrale e il perimetro soggettivo della clausola compromissoria, includendo una società che non sarebbe stata parte sostanziale della convenzione arbitrale. Con il secondo hanno dedotto omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell'art. 829, comma 1, n. 6, c.p.c., assumendo che il lodo fosse stato pronunciato oltre il termine arbitrale di cui all'art. 820 c.p.c. e che il verbale di proroga del termine non fosse mai stato prodotto. Con il terzo hanno denunciato violazione degli artt. 829, comma 1, n. 2, 815 e 51 n. 4 c.p.c., contestando la gestione della ricusazione/incompatibilità dell'arbitro e l'effetto preclusivo attribuito alla pronuncia presidenziale sulla ricusazione. Con il quarto hanno dedotto violazione dell'art. 100 c.p.c., sostenendo che la controparte non avesse interesse ad agire con domanda di accertamento negativo prima della definitività della nullità della convenzione transattiva. Con il quinto, limitatamente a una delle ricorrenti, hanno denunciato nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., lamentando l'omesso esame dei motivi di ricusazione dell'arbitro specificamente riferibili alla sua posizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi e il quinto, ritenendo, in sintesi, che le doglianze non fossero autosufficienti e non colpissero specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata; in particolare, non poteva chiedersi alla Cassazione di rivalutare direttamente il lodo o gli accertamenti di fatto compiuti dalla Corte d'appello, e alcune questioni avrebbero dovuto semmai essere veicolate con revocazione se fondate su un errore percettivo del giudice. Il quarto motivo è stato ritenuto infondato perché l'interesse ad agire in accertamento negativo sussisteva già in presenza di decreti ingiuntivi e di una situazione oggettiva di incertezza sul credito. La Corte ha quindi confermato la decisione di merito e ha condannato i ricorrenti, in solido, alle spese del giudizio di legittimità, oltre all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 829 c.p.c.

    Le censure di nullità del lodo arbitrale sono scrutinabili nei limiti delle specifiche ipotesi di nullità dedotte; il ricorso deve colpire la concreta ratio della decisione impugnata e non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del lodo o dei fatti.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato sostanziale rileva nei limiti dell'identità della pretesa o del punto già deciso; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura che non riproduceva compiutamente gli atti e la precedente decisione su cui il giudicato era fondato.

  • art. 2504-bis c.c.

    La censura sulla fusione e sui suoi effetti soggettivi è stata ritenuta non autosufficiente e non specifica rispetto alla decisione impugnata.

  • art. 820 c.p.c.

    Il termine per la deliberazione del lodo può essere prorogato dalle parti; la contestazione del suo superamento deve confrontarsi con l'accertamento della Corte territoriale sulla proroga intervenuta.

  • art. 821 c.p.c.

    La tempestiva deduzione della decadenza per tardività del lodo non basta se la censura non investe specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 815 c.p.c.

    Il rigetto dell'istanza di ricusazione dell'arbitro non impedisce di dedurre in impugnazione del lodo la questione, ma occorre indicare in modo specifico come la partecipazione dell'arbitro avrebbe inficiato la decisione; non è consentito eludere la non impugnabilità del provvedimento sulla ricusazione riproponendo le stesse doglianze già disattese.

  • art. 51 c.p.c.

    Richiamato quale parametro dell'incompatibilità/ricusazione del giudice-arbitro, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 100 c.p.c.

    L'interesse ad agire in accertamento, anche negativo, richiede un interesse attuale e concreto a rimuovere un'incertezza oggettiva sul rapporto giuridico; la pendenza di decreti ingiuntivi integra tale interesse.

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza di omesso esame, formulata come violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, è stata dichiarata inammissibile perché in realtà reiterava le stesse censure sulla ricusazione dell'arbitro già esaminate e respinte.

  • art. 395 c.p.c.

    Se il giudice di merito fonda la decisione su un presupposto di fatto errato o su un documento ritenuto esistente ma inesistente, il rimedio appropriato può essere la revocazione della sentenza che ha deciso sull'impugnazione del lodo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Norma richiamata quale fonte della disciplina sull'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità contro la sentenza che decide sull'impugnazione per nullità del lodo arbitrale, la Corte di cassazione non può riesaminare direttamente il lodo o sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito sugli accertamenti di fatto e sulla ricostruzione istruttoria.
  • Le censure avverso la sentenza resa sull'impugnazione del lodo devono essere specifiche e autosufficienti: il ricorso deve riprodurre, almeno nei passaggi essenziali, gli atti e i documenti decisivi e deve confrontarsi con la concreta ratio decidendi della pronuncia impugnata.
  • La deduzione della nullità del lodo per scadenza del termine arbitrale richiede di misurarsi con l'accertamento del giudice di merito sull'eventuale proroga del termine stessa, non essendo sufficiente contestare in modo generico l'esistenza o la produzione del documento valorizzato dalla Corte territoriale.
  • Il rigetto della ricusazione dell'arbitro non preclude in assoluto la doglianza in sede di impugnazione del lodo, ma la parte deve indicare in modo preciso come la partecipazione dell'arbitro avrebbe concretamente inficiato la decisione; non è consentita una mera riproposizione delle stesse ragioni di incompatibilità già disattese dal presidente del tribunale.
  • L'interesse ad agire in accertamento negativo sussiste quando esista un'incertezza attuale e concreta sul rapporto giuridico e la rimozione di tale incertezza sia idonea a produrre un'utilità pratica immediata, anche se il rapporto è oggetto di contestazioni o di procedure monitorie pendenti.
  • Quando il giudice di merito si fonda su un presupposto documentale o fattuale che si assume inesistente, il rimedio corretto può essere la revocazione, non la mera riproposizione della doglianza come vizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniArbitratoTransazioneInadempimento
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaBuona fede e correttezzaLitisconsorzio necessario

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