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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25133/2025 del 08/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Consiglio regionale ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello di Cagliari che, accogliendo l'opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. proposta da Giuseppe Atzeri (condannato per peculato), aveva rideterminato i limiti della sospensione del trattamento post-mandato (vitalizio) disposta ex art. 28 n. 5 cod. pen., ritenendo applicabile il limite dell'art. 545 cod. proc. civ. e ordinando la restituzione delle somme trattenute oltre tale limite. Il Consiglio ha dedotto: 1) violazione del contraddittorio perché non è stato convocato all'incidente di esecuzione che riguardava la legittimità di un suo provvedimento; 2) errata applicazione dell'art. 545 cod. proc. civ. e contrasto con principi costituzionali e norme (art. 69 Cost., l. 5/1/1950 n.180, d.P.R. 28/7/1950 n.895) sostenendo che i vitalizi dei consiglieri regionali non sono assimilabili alle pensioni e non soggetti ai limiti di impignorabilità previsti dall'art. 545.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione del Consiglio regionale a partecipare all'incidente di esecuzione promosso dal condannato. Ha ritenuto che, secondo l'art. 666, comma 1, cod. proc. pen. e la consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, l'iniziativa in materia di esecuzione delle pene accessorie spetti esclusivamente al pubblico ministero o all'interessato (o al suo difensore), e che la partecipazione all'incidente è riservata ai soggetti titolari di una specifica situazione giuridica soggettiva e non al mero interesse generale all'esecuzione corretta. Per queste ragioni il ricorso del Consiglio è stato dichiarato inammissibile e il Consiglio è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma ai sensi dell'art. 616 c.p.p. per la colpa nella presentazione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 667, comma 4, cod. proc. pen.

    Norma richiamata come titolo dell'opposizione proposta da Atzeri in sede di incidente di esecuzione; disciplina l'opposizione dell'interessato contro atti esecutivi relativi a pene accessorie.

  • art. 28, n. 5, cod. pen.

    Prevede l'interdizione dai pubblici uffici come pena accessoria, con effetti anche patrimoniali (fra cui la sospensione di assegni o vitalizi); la controversia verteva sui limiti di applicazione di tale pena rispetto al trattamento post-mandato.

  • art. 545, cod. proc. civ.

    Fornisce i limiti di impignorabilità e di trattenibilità degli assegni sociali/pensionistici; la Corte d'appello ha ritenuto applicabile il relativo limite al trattamento post-mandato quale 'indennità che tiene luogo di pensione'.

  • art. 666, comma 1, cod. proc. pen.

    Stabilisce chi può promuovere l'incidente di esecuzione; la Corte ha interpretato la norma in senso restrittivo, esclusivo per il pubblico ministero o l'interessato/ difensore, negando legittimazione al Consiglio regionale.

  • art. 662, cod. proc. pen.

    Attribuisce al pubblico ministero il compito di trasmettere gli estratti di sentenza per l'esecuzione delle pene accessorie agli organi interessati, confermando il ruolo esclusivo del PM nell'esecuzione delle pene accessorie.

  • art. 183 disp. att. cod. proc. pen.

    Prevede che il pubblico ministero richieda l'applicazione delle pene accessorie quando ciò non sia stato predisposto in sentenza, confermando l'iniziativa del PM nell'esecuzione.

  • art. 139, cod. pen.

    Stabilisce regole di compatibilità cronologica tra pena principale e pene accessorie (es. differimento dell'esecuzione delle accessorie ove sconti pena detentiva), richiamata per spiegare l'assetto dell'esecuzione penale.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Previsione utilizzata per l'irrogazione di una sanzione pecuniaria a carico del ricorrente per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso.

  • artt. 2, 36 e 38 Cost.

    Richiamati dalla Corte d'appello come principi generali cui i limiti di impignorabilità (art. 545 c.p.c.) sono espressione; la Cassazione non ha invece convalidato l'intervento del Consiglio sul presupposto della mera tutela costituzionale del trattamento.

  • art. 69 Cost., l. 5/1/1950 n.180, d.P.R. 28/7/1950 n.895

    Norme e riferimenti costituzionali richiamati dal ricorrente per sostenere la natura non previdenziale dei vitalizi; la Corte ha ritenuto che tali rilievi non valgono a conferire al Consiglio la legittimazione ad agire nell'incidente di esecuzione senza una specifica situazione giuridica soggettiva.

Massime di principio

  • L'incidente di esecuzione in materia di pene accessorie può essere promosso validamente solo dalle parti espressamente legittimate (pubblico ministero o interessato/ suo difensore); terzi amministrazioni non possono intervenire se non dimostrano una specifica situazione giuridica soggettiva.
  • Una pubblica amministrazione che contesti l'applicazione di misure esecutive relative a propri atti deve provare un pregiudizio diretto e una posizione giuridica qualificata: il generico interesse all'esecuzione corretta non è sufficiente per acquisire legittimazione processuale.
  • L'esecuzione delle pene accessorie è ordinariamente curata dal pubblico ministero, che ha il ruolo decisionale e di impulso; gli enti e gli organi chiamati all'esecuzione hanno funzioni ancillari e devono recepire le indicazioni del PM.
  • Sui trattamenti post-mandato (vitalizi) la qualificazione giuridica rilevante per questioni di impignorabilità o trattenibilità è quella ricavabile dalle norme procedurali (es. art. 545 cod. proc. civ.) e dall'interpretazione giurisprudenziale: la Corte d'appello può ritenere applicabili limiti di impignorabilità se ricorre la figura di 'indennità che tiene luogo di pensione', ma tale valutazione non autorizza automaticamente la partecipazione di terzi all'incidente esecutivo.
  • Proceduralmente, gli atti di esecuzione che incidono su diritti patrimoniali richiedono l'instaurazione del contraddittorio con le parti interessate; la mancata partecipazione di un soggetto non legittimato rende inammissibile l'impugnazione di quest'ultimo e può comportare condanna alle spese e sanzioni ex art. 616 c.p.p.

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