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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20508/2025 del 21/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso principale depositata dai ricorrenti, dell’adesione dei controricorrenti e della loro rinuncia al ricorso incidentale, nonché dell’accettazione della rinuncia da parte delle originarie ricorrenti. Ha quindi dichiarato l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 390 c.p.c., disponendo l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

La controversia nasce da una lite tra fondi confinanti nel Comune di Legnago. Le comproprietarie di un fondo hanno chiesto la demolizione di una tettoia/terrazza, di tre ballatoi e di una parete perimetrale del fabbricato sul fondo vicino, assumendo che tali opere fossero state realizzate in violazione delle distanze legali e chiedendo anche il risarcimento dei danni; hanno inoltre domandato l’accertamento dell’inesistenza, sul proprio fondo, di una servitù di mantenere costruzioni a distanza inferiore a quella prescritta dall’art. 9 del D.M. 1444/1968. I proprietari/usufruttuari del fondo vicino si sono difesi e hanno proposto domanda riconvenzionale di demolizione di un fabbricato accessorio dell’attrice. In primo grado la domanda di demolizione della tettoia/terrazza e la riconvenzionale sono state accolte; in appello la decisione è stata confermata. Le ricorrenti hanno proposto sei motivi: 1) vizio di motivazione per contrasto irriducibile tra l’affermazione secondo cui il fabbricato accessorio esisteva già dagli anni ’80 e il mancato riconoscimento del possesso ultraventennale della situazione di minore distanza; 2) violazione degli artt. 878 e 880 c.c. per avere la corte territoriale attribuito alla rete metallica, e non al muro, la funzione di confine; 3) violazione degli artt. 872 c.c. e 36 N.T.A. comunali per avere individuato nel punto della rete metallica il punto di misurazione delle distanze invece che nella facciata del muro prospicente; 4) violazione degli artt. 873 c.c. e 36 N.T.A. per avere qualificato i tre ballatoi come semplici balconi, quindi sottratti alle distanze dal confine; 5) violazione dell’art. 949 c.c. per avere escluso la negatoria servitutis, non considerando che il mantenimento delle opere avrebbe imposto una servitù di non edificare sul fondo attrice; 6) vizio in tema di art. 872 c.c. per il rigetto della domanda risarcitoria, ritenendo non provato il danno nonostante l’allegata violazione delle distanze legali. I resistenti hanno proposto un solo motivo incidentale, sostenendo che la ristrutturazione della tettoia/terrazza, non avendo aumentato la volumetria, non dovesse essere trattata come nuova costruzione soggetta alle distanze. Prima della decisione, tuttavia, i ricorrenti principali hanno rinunciato al ricorso, i controricorrenti hanno aderito alla rinuncia e hanno rinunciato anche al ricorso incidentale; la rinuncia è stata accettata dalle originarie ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Richiamato per i motivi di ricorso relativi al vizio di motivazione, ma il giudizio si è poi estinto per rinuncia.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Richiamato per i motivi di violazione di legge dedotti in cassazione.

  • artt. 878 e 880 c.c.

    Invocati in relazione alla pretesa natura comune del muro di confine e alla sua rilevanza ai fini delle distanze.

  • art. 872 c.c.

    Invocato sia per la disciplina delle distanze legali sia per il lamentato danno conseguente alla loro violazione.

  • art. 873 c.c.

    Richiamato in tema di distanze tra costruzioni e dal confine.

  • art. 949 c.c.

    Richiamato a fondamento della domanda di negatoria servitutis per escludere una servitù di non edificare.

  • art. 9 D.M. 1444/1968

    Richiamato quale parametro regolamentare delle distanze tra costruzioni.

  • art. 36 N.T.A. del Comune di Legnago

    Richiamato come disciplina urbanistico-edilizia locale sulle distanze e sulla qualificazione delle opere.

  • art. 3 D.P.R. 380/2001

    Richiamato nel ricorso incidentale per sostenere che l’intervento fosse una ristrutturazione e non una nuova costruzione.

  • art. 390 c.p.c.

    Applicato dalla Corte per dichiarare l’estinzione del giudizio a seguito di rinuncia al ricorso e al ricorso incidentale.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso principale, se accettata dalla controparte quando richiesto, e la rinuncia anche al ricorso incidentale determinano l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 390 c.p.c.
  • Quando il giudizio si estingue per rinuncia, la Corte non decide i motivi di ricorso e può compensare integralmente le spese di lite.
  • Le questioni sulla misurazione delle distanze legali, sulla qualificazione delle opere edilizie e sull’eventuale natura comune del confine restano assorbite se interviene l’estinzione del processo prima della decisione nel merito.

Come è indicizzato

MaterieProprietàImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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