Cassazione Penale, Sentenza n. 37065/2023 del 11/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila per vizio di motivazione ai sensi dell'art. 192 c.p.p., deducendo carenza e illogicità nella valutazione delle prove: secondo il ricorrente i giudici di merito avrebbero ritenuto erroneamente inattendibili le dichiarazioni dei due acquirenti (trovati in possesso di stupefacente) e avrebbero interpretato in modo errato le conversazioni intercettate, liquidandole come riferite a stupefacenti mentre, a parere dell'imputato, si sarebbero riferite a questioni di lavoro o all'organizzazione di una cena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse fornito una motivazione logica e coerente, ricostruendo le conversazioni intercettate come riferite a stupefacenti (questione di fatto riservata al giudice di merito secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite) e avendo inoltre collegato in modo plausibile tali conversazioni al successivo sequestro di cocaina operato nei confronti degli acquirenti. La Cassazione ha rilevato la presenza di riscontri oggettivi oltre alle intercettazioni e l'assenza, da parte del ricorrente, di deduzioni critiche specifiche rispetto ai punti decisivi. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma richiamata in relazione alla responsabilità penale e alla contestazione dei reati; la sentenza ne evidenzia l'applicazione nel quadro dell'imputazione per cessione di stupefacenti.
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma del testo unico sugli stupefacenti, applicata per la contestazione delle cessioni di cocaina; la Corte ha ritenuto integrati gli elementi di responsabilità per i reati previsti da tale disposizione.
Richiamato come fondamento della critica al vizio di motivazione: la Corte di Cassazione ha valutato che la censura di merito sulla motivazione era inidonea poiché la valutazione delle conversazioni intercettate è questione di fatto rimessa al giudice di merito.
Sez. U. n. 22471 del 26/02/2015 (Sebbar)
Precedente di legittimità richiamato per il principio secondo cui l'interpretazione del linguaggio adoperato dagli intercettati (anche se criptico) è questione di fatto riservata al giudice di merito e sottratta al sindacato di legittimità se la motivazione è logica rispetto alle massime di esperienza.
Massime di principio
- La valutazione del contenuto di conversazioni intercettate, anche se criptiche o allusive, è una questione di fatto rimessa al giudice di merito; la Cassazione non interviene se la motivazione è logica e coerente con le massime di esperienza.
- Il collegamento temporale e contenutistico tra conversazioni intercettate e il successivo sequestro di sostanze stupefacenti fornisce un riscontro oggettivo che può rafforzare la prova e giustificare la condanna anche se basata su elementi indiziari.
- Per impugnare con successo la motivazione delle sentenze di merito è necessario svolgere deduzioni critiche specifiche e confrontarsi puntualmente con i passaggi decisivi della motivazione; proteste generiche sulla presunta illogicità sono spesso inammissibili.
- La presenza di riscontri oggettivi (es. sequestro della droga) riduce l'efficacia delle doglianze che si fondano esclusivamente sulla diversa interpretazione delle conversazioni o sulla presunta inattendibilità dei testi, salvo che si dimostrino vizi procedurali o di valutazione rilevanti e specifici.
- La condanna alle spese e all'oblazione (Cassa delle ammende) può accompagnare la dichiarazione di inammissibilità del ricorso quando il motivo non sia fondato o non affronti criticamente i punti essenziali della decisione impugnata.
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