Cassazione Civile, Ordinanza n. 28852/2025 del 31/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente impositore)
La controversia
Una società impugnava un'intimazione di pagamento cui era seguito un pignoramento presso terzi, deducendo che le cartelle presupposte non le erano mai state notificate e che l'ente era pertanto incorso in decadenza; la commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso ritenendo tardive le notifiche delle cartelle relative a tributi locali, mentre in appello la commissione tributaria regionale, su gravame principale dell'ente locale e incidentale della contribuente, aveva ritenuto valida la notificazione via PEC delle cartelle, richiamando l'equivalenza tra firme digitali CAdES e PAdES e la sanatoria di eventuali irregolarità per raggiungimento dello scopo. In cassazione la società ha proposto un unico motivo per violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c., sostenendo che la CTR avrebbe deciso su una pretesa irritualità della notifica telematica, mentre la difesa della contribuente aveva sempre negato di aver ricevuto le notifiche telematiche e aveva contestato la conformità agli originali delle copie prodotte. La Corte ha ritenuto infondato il motivo, osservando che il giudice non è vincolato all'interpretazione delle parti circa i fatti e i documenti e che non vi è ultrapetizione quando il giudice si limita a valutare la ritualità della notifica e, ritenendola valida, esclude implicitamente la mancanza di notifica; ha inoltre valorizzato il giudicato interno formatosi sulla statuizione non specificamente impugnata circa la regolare notifica delle cartelle e la loro inoppugnabilità per mancata autonoma impugnazione nei termini.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso della società contribuente, confermando la decisione della CTR che aveva riconosciuto la validità della notifica delle cartelle presupposte e la conseguente legittimità dell'intimazione di pagamento. La Corte ha escluso la violazione dell'art. 112 c.p.c. perché la CTR non ha attribuito un bene diverso o maggiore rispetto a quello richiesto, ma ha solo qualificato come rituale la notifica telematica delle cartelle; inoltre ha rilevato che era passata in giudicato interno la statuizione sulla regolare notifica delle cartelle e sulla loro inoppugnabilità per mancata impugnazione autonoma nei termini. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore di entrambi i controricorrenti ed è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il divieto di ultrapetizione non impone al giudice di aderire all'interpretazione dei fatti e degli atti sostenuta dalle parti; il vizio ricorre solo se viene attribuito un bene diverso o maggiore rispetto a quello domandato.
art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c.
La censura è stata proposta come nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
La notifica delle cartelle a mezzo PEC è stata ritenuta valida seguendo le modalità previste dalla disciplina sulla posta elettronica certificata.
La mancata autonoma impugnazione delle cartelle nei termini comporta che i vizi ad esse relativi divengano inoppugnabili.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro richiamato per determinare l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il vizio di ultrapetizione sussiste solo quando il giudice attribuisce una tutela o un bene diverso e più ampio di quello richiesto; non basta che il giudice qualifichi diversamente i fatti o gli atti allegati dalle parti.
- Il giudice conserva il potere-dovere di valutare autonomamente gli elementi documentali e processuali, senza essere vincolato alla lettura prospettata dai litiganti.
- In materia tributaria, la mancata autonoma impugnazione della cartella nei termini di legge rende definitivi i vizi ad essa riferibili, con formazione di giudicato interno sulla rituale notificazione se non specificamente censurata.
- La contestazione della notifica di una cartella via PEC deve confrontarsi con la verifica della ritualità della procedura notificatoria; una eventuale irregolarità formale non comporta automaticamente la nullità se l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo.
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