Cassazione Civile, Ordinanza n. 20435/2022 del 24/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (promittenti venditori)
La controversia
La controversia nasce da un contratto preliminare di vendita di un podere agricolo stipulato tra le parti. I promittenti venditori agirono per ottenere la risoluzione del preliminare per grave inadempimento del promissario acquirente, il rilascio del fondo e il risarcimento dei danni, deducendo che l'acquirente aveva da subito avuto la disponibilità del podere e dei mezzi agricoli ma non aveva adempiuto integralmente alle obbligazioni assunte, in particolare non aveva pagato il debito residuo verso una banca cui si era accollato e aveva anche alienato una trattrice agricola. Il promissario acquirente resistette chiedendo in via riconvenzionale l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., sostenendo di essere disposto ad adempiere, e in subordine il rimborso di migliorie, somme pagate per i creditori e restituzioni varie. La Corte d'appello rigettò il gravame confermando la risoluzione e la condanna al rilascio e al risarcimento. Nel ricorso per cassazione il promissario acquirente dedusse: 1) violazione degli artt. 1385 e 1455 c.c., sostenendo che non fosse stato accertato un inadempimento di non scarsa importanza e che il residuo prezzo sarebbe stato poi coperto da un mutuo non erogato per fatto dei venditori; 2) violazione degli artt. 1385, 1455 e 1460 c.c. e vizi motivazionali, lamentando che non fosse stata verificata la fissazione di un termine e la comparazione degli inadempimenti; 3) omesso rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio per rideterminare i danni, assumendo che il fondo fosse stato rilasciato prima e quindi per un periodo più breve; 4) violazione di norme di rito e degli artt. 2932, 1362, 1183 c.c. e 116 c.p.c., sostenendo che la prestazione dei venditori fosse immediatamente esigibile e che non fosse corretto considerare inadempiente l'acquirente per non aver pagato i creditori accollati.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la gravità dell'inadempimento ex art. 1455 c.c. è apprezzamento di fatto del giudice di merito, qui congruamente motivato, e perché la decisione impugnata aveva effettivamente pronunciato la risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c., non un recesso ex art. 1385 c.c. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché le censure sulla motivazione non erano più proponibili nel vigore del nuovo art. 360, n. 5, c.p.c., e comunque miravano a una rivalutazione del merito; analogamente, la dedotta violazione di legge mascherava una critica al giudizio di fatto. Il terzo motivo è stato respinto perché la mancata rinnovazione della consulenza era sorretta da motivazione adeguata: il nuovo accertamento si fondava su un documento tardivo e su un fatto non allegato in primo grado. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per commistione tra violazione di legge e vizio di motivazione e perché, in sostanza, sollecitava una nuova valutazione dei fatti e introduceva questioni nuove. Nessuna statuizione sulle spese per la mancata costituzione delle parti intimate; è stato dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La Corte esclude che la decisione impugnata abbia applicato la disciplina della caparra confirmatoria o del recesso correlato; il caso è stato invece deciso come risoluzione per inadempimento.
La valutazione della non scarsa importanza dell'inadempimento è questione di fatto rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e non sindacabile in cassazione se congruamente motivata.
La Corte ricorda che la sentenza di merito ha pronunciato la risoluzione del preliminare per grave inadempimento del promissario acquirente, con relativa condanna al risarcimento dei danni.
Le censure fondate sulla mancata valutazione comparativa degli inadempimenti sono state ritenute inammissibili perché volte a ottenere una nuova valutazione del fatto.
La domanda riconvenzionale di esecuzione in forma specifica è stata rigettata nei giudizi di merito; in cassazione le doglianze sul punto sono state ritenute inammissibili perché miravano a rivalutare i fatti e a introdurre questioni nuove.
Invocato dal ricorrente per sostenere una diversa interpretazione del preliminare; la Corte non esamina nel merito la lettura del contratto, ritenendo la censura inammissibile perché diretta a una rivalutazione fattuale.
Richiamato dal ricorrente per affermare l'esigibilità immediata della prestazione; la censura è stata reputata inammissibile per commistione di motivi e perché orientata a rimettere in discussione l'accertamento di merito.
Invocato per contestare la valutazione delle prove, ma la Corte rileva che il ricorso tendeva a una nuova lettura del compendio istruttorio, non consentita in cassazione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La deduzione di violazione di legge è inammissibile quando, sotto la sua apparente formulazione, mira in realtà a contestare la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al "minimo costituzionale"; non sono più deducibili insufficienza o contraddittorietà della motivazione se non nei casi di motivazione mancante, apparente, perplessa o incomprensibile.
art. 111, sesto comma, Cost.
È richiamato come parametro del "minimo costituzionale" della motivazione, la cui violazione ricorre solo nei casi estremi indicati dalla giurisprudenza.
Richiamato solo per dare atto del deposito della memoria nel procedimento camerale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio di risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive, la gravità dell'inadempimento ex art. 1455 c.c. è una valutazione di fatto riservata al giudice di merito e può essere censurata in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale consentito.
- Quando la sentenza di merito ha pronunciato la risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c., non è corretto ricondurre la decisione alla disciplina della caparra confirmatoria e del recesso ex art. 1385 c.c. se dal testo della decisione emerge un diverso fondamento giuridico.
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non sono più ammissibili censure di semplice insufficienza o contraddittorietà della motivazione; il controllo della Cassazione resta confinato ai casi di motivazione mancante, apparente o radicalmente incomprensibile.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove compiuta dai giudici di merito.
- La rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la decisione di non disporla è adeguatamente motivata.
- Non possono essere introdotti per la prima volta in appello o in cassazione fatti nuovi o documenti tardivi per sorreggere una diversa ricostruzione della controversia o per ottenere la rideterminazione del danno.
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