Cassazione Penale, Ordinanza n. 32663/2026 del 02/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Palermo, che aveva confermato la decisione del Tribunale di Marsala, condannandolo alla pena di due anni e quattro mesi di reclusione e di 1.000 euro di multa per un furto aggravato tentato, contestato ai sensi degli artt. 56, 624 e 625 n. 2 c.p., nonché per più violazioni dell'art. 75, comma 1, del d.lgs. n. 159/2011. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo la mancanza di corrispondenza tra il fatto contestato e quello oggetto della condanna, in violazione del principio di correlazione tra accusa e decisione, in ragione della diversa indicazione della data del reato. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, rilevando che la diversa data indicata nell'imputazione non determina violazione del principio di correlazione quando dagli atti sia desumibile il tempo effettivo del reato e l'imputato abbia avuto la possibilità di conoscere e difendersi rispetto a tutti gli elementi dell'accusa. Con il secondo motivo ha censurato la valutazione degli elementi probatori ai sensi dell'art. 192 c.p.p., prospettando una diversa ricostruzione dei fatti e delle risultanze processuali. La Corte ha ritenuto tale doglianza non consentita in sede di legittimità, poiché la cassazione non può procedere a una rilettura o rivalutazione autonoma delle prove né sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito. Ha inoltre rilevato che il motivo reiterava sostanzialmente le doglianze già formulate in appello e disattese dalla Corte territoriale, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, perché la diversa indicazione della data del reato non aveva compromesso il diritto di difesa né la conoscibilità dell'accusa. Il secondo motivo è stato ritenuto estraneo ai limiti del giudizio di legittimità, in quanto diretto a ottenere una nuova valutazione delle prove e fondato sulla reiterazione di censure già esaminate e respinte in appello. La sentenza impugnata è stata giudicata adeguatamente e congruamente motivata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato quale fondamento della contestazione del delitto tentato.
Richiamato quale norma incriminatrice del furto.
Richiamato quale disposizione relativa all'aggravamento del furto.
art. 75, comma 1, d.lgs. n. 159/2011
Richiamato quale fondamento delle ulteriori violazioni contestate.
La censura relativa alla valutazione della prova non consente, in sede di cassazione, una rivalutazione autonoma delle risultanze processuali.
principio di correlazione tra accusa e decisione
La diversa indicazione della data del reato non viola il principio quando dagli atti emerga il tempo effettivo della consumazione e l'imputato abbia avuto piena possibilità di conoscere l'accusa e di difendersi.
Massime di principio
- Non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e decisione per la mera indicazione nell'imputazione di una data del reato diversa da quella effettiva, se dagli atti risulta il momento di consumazione e l'imputato ha avuto la possibilità di conoscere tutti gli elementi dell'accusa e di esercitare pienamente il diritto di difesa.
- Nel giudizio di cassazione non è consentito chiedere una nuova lettura o rivalutazione degli elementi di fatto e delle prove per ottenere una ricostruzione alternativa a quella accolta dal giudice di merito.
- La mera prospettazione di una diversa o più plausibile valutazione delle risultanze processuali non integra, di per sé, un vizio deducibile in cassazione, quando la motivazione della sentenza impugnata sia adeguata, congrua e immune da vizi logico-giuridici.
- Sono inammissibili per difetto di specificità i motivi di ricorso che si limitano a reiterare doglianze già proposte in appello e puntualmente disattese, senza confrontarsi in modo argomentato con la motivazione della sentenza impugnata.
Come è indicizzato
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