Cassazione Penale, Ordinanza n. 39895/2025 del 11/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha quindi confermato, nella sostanza, la condanna già pronunciata nei confronti degli imputati per furto aggravato e tentativo di indebito prelievo di denaro. Conseguentemente ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Torino ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Alessandria nei confronti di due imputati per furto aggravato e per tentativo di indebito prelievo di denaro. Contro tale decisione gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione articolando quattro censure: (1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla contestata aggravante della destrezza, ritenuta sussistente perché la sottrazione del portafoglio era stata compiuta con particolare rapidità e abilità ai danni della vittima; (2) violazione di legge e vizio di motivazione sull’esclusione dell’attenuante del risarcimento del danno, sostenendo che la Corte territoriale non l’avesse riconosciuta nonostante l’offerta di una somma; (3) violazione di legge e vizio di motivazione sul diniego della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; (4) violazione di legge e vizio di motivazione sul mancato riconoscimento della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. La Corte di legittimità ha ritenuto tutti i motivi manifestamente infondati, rilevando che la condotta integrava l’aggravante della destrezza, che l’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 c.p. richiede, in caso di mancata accettazione da parte della persona offesa, un’offerta reale con deposito e disponibilità effettiva della somma, che la non particolare tenuità era motivata dalle concrete modalità dell’azione e dalla vulnerabilità della vittima, e che il diniego della pena sostitutiva era sorretto da motivazione discrezionale non illogica fondata sui precedenti penali e sulla prognosi sfavorevole di rieducazione e di recidiva.
Norme richiamate
L’attenuante del risarcimento del danno è riconoscibile, quando la persona offesa non accetti la proposta, solo se l’imputato procede con offerta reale e deposito della somma, lasciandola effettivamente a disposizione della vittima per consentirle una valutazione ponderata e al giudice un apprezzamento di congruità e genuina resipiscenza.
La particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva della fattispecie concreta, considerando modalità della condotta, grado di colpevolezza ed entità del danno o del pericolo; può essere esclusa quando l’offesa non sia tenue per le concrete modalità dell’azione e per la vulnerabilità della persona offesa.
È il parametro da utilizzare, ai fini dell’art. 131-bis c.p. e della valutazione delle pene sostitutive, per apprezzare modalità della condotta, gravità del fatto e personalità del reo.
La decisione sull’applicazione di una pena sostitutiva è rimessa a un potere discrezionale del giudice, che deve valutare i criteri dell’art. 133 c.p.; il diniego è sindacabile in cassazione solo se mancante, manifestamente illogico o contraddittorio.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, se non ricorrono cause di esonero.
Richiamati come disciplina dell’offerta reale, necessaria per perfezionare un’offerta risarcitoria idonea a sostenere l’attenuante del risarcimento quando la persona offesa non abbia accettato la proposta.
Massime di principio
- L’aggravante della destrezza è configurabile quando l’agente adotta un accorgimento ulteriore rispetto alla mera distrazione della vittima, mediante modalità connotate da particolare rapidità, abilità o astuzia funzionali alla sottrazione del bene.
- L’attenuante del risarcimento del danno non può essere riconosciuta sulla base di una mera disponibilità a risarcire o di un’offerta non effettivamente rimessa alla disponibilità della persona offesa; in caso di rifiuto, occorre un’offerta reale con deposito della somma.
- Ai fini della particolare tenuità del fatto il giudice deve svolgere una valutazione complessiva della concreta offensività del fatto, tenendo conto di modalità della condotta, intensità della colpevolezza ed entità del danno o del pericolo; la tenuità può essere esclusa quando la condotta presenti una marcata intensità delittuosa o coinvolga una vittima particolarmente vulnerabile.
- La decisione sulle pene sostitutive è espressione di discrezionalità giudiziale: è legittimo il diniego motivato sulla base dei precedenti penali dell’imputato e di una prognosi sfavorevole circa la finalità rieducativa, il rischio di recidiva e l’adempimento delle prescrizioni.
- In sede di legittimità non è sindacabile il merito del bilanciamento discrezionale sulle pene sostitutive se la motivazione è congrua, non contraddittoria e non manifestamente illogica.
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