Cassazione Penale, Ordinanza n. 11738/2026 del 27/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha quindi confermato la decisione impugnata quanto alla condanna per i reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 e ha posto a carico del ricorrente le spese processuali e il pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia che lo aveva condannato per reati in materia di stupefacenti ex art. 73 d.P.R. n. 309/1990. L'unico motivo di ricorso riguardava l'aumento di pena applicato per continuazione, censurato nella sua quantificazione. La Corte ha rilevato che la doglianza era sostanzialmente riproduttiva di questioni già esaminate dai giudici di merito e, inoltre, era formulata in modo generico, senza un confronto effettivo con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
norma incriminatrice richiamata come base della condanna per reati in materia di stupefacenti; il testo non specifica la condotta contestata all'interno dell'articolo.
richiamato implicitamente dal tema della continuazione e dell'aumento di pena applicato per reati unificati dal medesimo disegno criminoso.
base per la condanna del ricorrente, in caso di declaratoria di inammissibilità, al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il motivo che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito può essere dichiarato inammissibile se non si confronta in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La doglianza sulla quantificazione dell'aumento di pena per continuazione deve essere specifica e argomentata; un rilievo generico non è idoneo a superare la motivazione della decisione impugnata.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
- Quando il ricorso è inammissibile, la decisione di merito resta ferma, con conseguente conferma sostanziale della condanna già pronunciata nei gradi precedenti.
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