Cassazione Civile, Ordinanza n. 29477/2025 del 07/11/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (erede)
La controversia
La controversia nasce da un’opposizione agli atti esecutivi proposta dagli eredi di un originario interessato nell’ambito di una procedura di esecuzione immobiliare relativa a bene di interesse artistico-storico. Gli opponenti contestavano, da un lato, che il Tribunale avesse riqualificato l’atto introduttivo come impugnazione dell’ordinanza di rigetto della sospensione, ritenendo necessaria la via del reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.; dall’altro, sostenevano che il Ministero della Cultura, nell’esercizio della prelazione, dovesse essere assoggettato al pagamento contestuale del prezzo, con conseguente illegittimità della decisione di merito. Con ricorso incidentale le controparti chiedevano invece la revisione della liquidazione delle spese di lite, ritenuta troppo esigua rispetto al valore della causa.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale: il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il giudice di merito aveva non implausibilmente interpretato l’oggetto dell’impugnazione come diretto contro l’ordinanza di rigetto della sospensione, atto avverso il quale era esperibile il reclamo e non l’opposizione agli atti esecutivi; il secondo motivo è stato ritenuto infondato, poiché l’esercizio della prelazione da parte del Ministero determina il trasferimento della proprietà del bene indipendentemente dal pagamento del prezzo, che non costituisce condizione del perfezionamento dell’acquisto, fermo restando l’eventuale inadempimento dell’amministrazione. È stato invece accolto il ricorso incidentale sulle spese: la liquidazione del grado di merito è stata cassata e la Corte, decidendo nel merito, ha rideterminato le spese in Euro 30.000 oltre accessori in favore dei ricorrenti incidentali, condannando i ricorrenti principali in solido. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti principali in favore del Ministero e delle altre controparti costituite. È stato inoltre disposto l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L’opposizione agli atti esecutivi non può essere utilizzata per impugnare un provvedimento per il quale l’ordinamento prevede un diverso rimedio specifico.
Il reclamo è il mezzo di tutela previsto avverso l’ordinanza di sospensione richiamata in causa; se l’atto effettivamente contestato è questo, l’opposizione ex art. 617 c.p.c. è inammissibile.
La censura prospettava violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per la pretesa errata individuazione dell’oggetto della domanda.
Richiamato dalla parte ricorrente come norma processuale asseritamente violata nella qualificazione dell’impugnazione.
Richiamato in relazione alla procedura esecutiva immobiliare e alla contestazione sul pagamento del prezzo/prelazione.
Richiamato dalla parte ricorrente in tema di trasferimento del bene nella vendita forzata.
Richiamato dalla parte ricorrente in collegamento alla disciplina della vendita forzata.
Richiamato dalla parte ricorrente nel contesto della procedura esecutiva immobiliare.
art. 65 r.d. 30 gennaio 1913 n. 363
Norma richiamata come base della prelazione esercitata dall’amministrazione sui beni di interesse storico-artistico.
artt. 24 e 111 Cost.
Richiamati per sostenere un vizio motivazionale rilevante costituzionalmente.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato in tema di motivazione apparente o mancante della sentenza.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Invocato per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Invocato per nullità della sentenza per motivazione apparente e per errori processuali.
art. 32, terzo comma, L. 1 giugno 1939 n. 1089
Nel sistema storico-artistico, il provvedimento di prelazione determina il passaggio della proprietà allo Stato.
artt. 60 e segg. d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42
Richiamati come disciplina successiva della prelazione sui beni culturali, coerente con l’orientamento sulla natura del trasferimento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Applicato per attestare i presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso principale.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Richiamato quale parametro per quantificare l’ulteriore contributo unificato dovuto.
Richiamato in tema di regolamento delle spese di lite secondo soccombenza.
Citato nel motivo incidentale in relazione alla liquidazione delle spese, ma senza autonoma portata decisiva nella motivazione.
Usato come parametro per verificare la correttezza della liquidazione degli onorari professionali.
Massime di principio
- L’opposizione agli atti esecutivi non è ammissibile quando il provvedimento realmente contestato è soggetto a uno specifico rimedio tipico diverso, come il reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.; in tal caso la qualificazione dell’atto introduttivo compiuta dal giudice di merito, se non implausibile, non è censurabile in cassazione.
- Nell’esercizio della prelazione su beni di interesse artistico o storico, il provvedimento amministrativo di prelazione determina il trasferimento della proprietà in favore dello Stato; il pagamento del prezzo non costituisce condizione di perfezionamento dell’acquisto, ma un obbligo successivo la cui inosservanza può generare responsabilità dell’amministrazione come debitrice inadempiente.
- La legittimità dell’esercizio della prelazione da parte della pubblica amministrazione, in quanto espressione di poteri autoritativi e discrezionali, appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, mentre nel giudizio esecutivo civile resta scrutinabile solo il profilo processuale coerente con il rimedio azionato.
- La liquidazione delle spese processuali è censurabile in cassazione quando si deduca specificamente la violazione dei parametri tariffari; in tal caso la Corte può cassare la decisione e provvedere direttamente alla rideterminazione delle spese se non occorrono ulteriori accertamenti di fatto.
- Quando la controversia sulla liquidazione delle spese riguarda solo quel capo della decisione, viene meno l’inscindibilità tipica dell’opposizione agli atti esecutivi e non è necessaria la partecipazione di tutti i contraddittori del precedente grado, ma solo di coloro incisi dal capo impugnato.
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