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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16362/2025 del 17/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia trae origine da un'azione revocatoria ordinaria proposta da una banca nei confronti del venditore di alcuni immobili e dell'acquirente, coniuge del venditore, per ottenere l'inefficacia nei propri confronti degli atti dispositivi ritenuti pregiudizievoli delle ragioni creditorie. La Corte d'appello di Torino aveva confermato la decisione di primo grado che accoglieva la domanda revocatoria ex art. 2901 c.c. La ricorrente per cassazione ha articolato tre motivi: con il primo ha denunciato la violazione delle norme sulle presunzioni semplici e sull'onere della prova, sostenendo che la Corte territoriale avesse fondato la scientia damni su indizi non gravi, precisi e concordanti e avesse omesso di considerare fatti secondari decisivi; con il secondo ha censurato la mancata ammissione di prove testimoniali e di una consulenza tecnica d'ufficio, ritenute decisive per escludere i presupposti della revocatoria; con il terzo ha dedotto nullità della sentenza per contraddittorietà della motivazione, lamentando l'uso promiscuo dei concetti di scientia damni e partecipatio fraudis e la mancata considerazione del fatto che il mero vincolo di parentela non sarebbe sufficiente senza un legame qualificato tra le parti. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili il primo e il secondo motivo e infondato il terzo, rilevando che la Corte d'appello aveva correttamente desunto, mediante un giudizio globale e non atomistico degli indizi, la consapevolezza del pregiudizio in capo sia al debitore sia al terzo, valorizzando la situazione debitoria compromessa, la vicinanza temporale degli atti rispetto al sorgere e al peggioramento del credito, il rapporto coniugale e la coabitazione, oltre alla mancanza di prova contraria. Ha quindi rigettato il ricorso, condannando la ricorrente alle spese e dando atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibili le censure che, sotto veste di violazione di legge e vizi motivazionali, miravano in realtà a una rivalutazione del merito e delle prove; ha ritenuto infondato il motivo sulla pretesa contraddittorietà della motivazione, poiché la Corte d'appello aveva correttamente applicato l'art. 2901 c.c. per atti a titolo oneroso successivi al sorgere del credito, valorizzando presunzioni semplici tratte da un quadro indiziario complessivo e coerente. Conseguentemente ha confermato la sentenza impugnata, condannato la ricorrente al pagamento delle spese di legittimità in favore della banca controricorrente e disposto il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    Negli atti dispositivi a titolo oneroso, il creditore deve provare che il terzo fosse consapevole del pregiudizio arrecato alle sue ragioni; se l'atto è anteriore al sorgere del credito, è richiesta anche la partecipazione alla dolosa preordinazione.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in relazione alla ripartizione dell'onere della prova nella domanda revocatoria e nella prova dei fatti dedotti in giudizio.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato come base normativa delle presunzioni semplici.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici devono essere gravi, precise e concordanti; la loro valutazione richiede un esame globale degli indizi e non atomistico.

  • art. 366, n. 6 c.p.c.

    Il ricorso deve indicare specificamente i fatti e gli atti processuali su cui si fonda la censura, con indicazione di dove e quando siano stati dedotti o discussi.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La violazione dell'art. 2729 c.c. è denunciabile solo se il giudice ha applicato presunzioni prive dei requisiti legali, non quando si contesti la diversa ricostruzione del fatto.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Invocato per la dedotta nullità della sentenza per asserita contraddittorietà della motivazione.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    Richiamato quale parametro della motivazione della sentenza, la cui nullità non è stata ravvisata.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla mancata ammissione delle prove, senza che la Corte ravvisasse violazioni rilevanti.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla dedotta nullità motivazionale e processuale.

  • artt. 115, 116, 177, 100, 187, 188 e 244 c.p.c.

    Richiamati dalla ricorrente per censurare il governo delle prove e la decisione sulle istanze istruttorie; la Corte ha ritenuto che la valutazione di inconferenza e irrilevanza delle prove fosse rimessa al giudice di merito.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La causa è stata trattata in adunanza camerale secondo il rito accelerato previsto dalla norma.

  • art. 96, commi 3 e 4 c.p.c.

    Richiamato per escludere la condanna per responsabilità aggravata, in ragione dell'anomalia della proposta di decisione accelerata priva di motivazione nel fascicolo telematico.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della ricorrente.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • In tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto dispositivo a titolo oneroso è successivo al sorgere del credito, la consapevolezza del pregiudizio in capo al terzo può essere provata anche per presunzioni semplici, purché il giudice valuti gli indizi nel loro complesso e non in modo atomistico.
  • La violazione dell'art. 2729 c.c. è configurabile solo se il giudice di merito fonda la decisione su presunzioni non gravi, non precise o non concordanti; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura delle circostanze di fatto o una differente inferenza probabilistica.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito e delle prove sotto la veste della violazione di legge, se la censura non individua con precisione il passaggio della decisione impugnata e i fatti processuali rilevanti.
  • Quando il giudice di merito ritenga decisive le risultanze documentali già acquisite, può dichiarare inconferenti o irrilevanti le prove testimoniali e la consulenza tecnica richieste dalla parte, se tali mezzi non incidono sui presupposti giuridicamente rilevanti dell'azione.
  • Ai fini della prova della scientia damni del terzo, il rapporto familiare o coniugale non è di per sé sufficiente in astratto, ma può assumere rilievo indiziario insieme ad altri elementi, quali la coabitazione e la compromissione della situazione debitoria del disponente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaGiudicato

Testo integrale

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