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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23843/2025 del 25/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (appaltatore)

La controversia

La controversia nasce da un appalto di servizi di igienizzazione dei locali di una struttura ospedaliera. L'azienda ospedaliera comunicava la risoluzione del contratto, richiamando una clausola risolutiva espressa contenuta nell'art. 14 del contratto, a seguito di un accertamento interno del servizio igiene che aveva rilevato gravi inadempimenti. Il consorzio appaltatore agiva per far dichiarare la nullità/inefficacia della risoluzione, sostenendo che fosse illegittima per violazione della buona fede e per violazione delle pattuizioni contrattuali e del capitolato. Il Tribunale accoglieva la domanda del consorzio e condannava l'azienda al risarcimento dei danni; la Corte d'appello confermava l'illegittimità della risoluzione ma ricalcolava il danno escludendo il danno da perdita di chance e il danno curriculare. In cassazione l'azienda ospedaliera denunciava: 1) ultrapetizione e violazione dell'art. 112 c.p.c., assumendo che la nullità della clausola risolutiva espressa fosse una nullità di protezione rilevabile solo su eccezione di parte; 2) violazione degli artt. 1455 e 1456 c.c., sostenendo la validità e sufficiente determinatezza della clausola risolutiva; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c., contestando l'accertamento dell'inadempimento. Il consorzio resisteva con controricorso e ricorso incidentale, censurando in via subordinata la motivazione sulla clausola e, soprattutto, la riduzione del risarcimento per difetto di prova del danno curriculare.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale dell'azienda ospedaliera, ritenendo infondati i primi due motivi e inammissibile il terzo. Ha inoltre dichiarato inammissibile il ricorso incidentale del consorzio, assorbito il primo motivo incidentale e inammissibile il secondo. La Corte ha confermato, quindi, la decisione di merito nella parte in cui aveva reputato illegittima la risoluzione fondata su una clausola risolutiva espressa generica e indeterminata, precisando che una clausola priva di specificità è nulla per indeterminatezza dell'oggetto ai sensi del combinato disposto degli artt. 1346 e 1418 c.c. e che tale nullità è rilevabile d'ufficio. Ha anche ribadito che la mera allegazione di un inadempimento non consente in cassazione di rimettere in discussione la valutazione di fatto delle prove. Quanto al danno, è rimasta ferma la rideterminazione operata dalla Corte d'appello, che aveva liquidato equitativamente solo il residuo fatturato e negato il danno curriculare e la perdita di chance per difetto di tempestiva allegazione e di prova. Le spese di legittimità sono state integralmente compensate per reciproca soccombenza. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte di entrambe le parti ricorrenti, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    violazione o falsa applicazione

    il motivo di ultrapetizione è escluso perché la nullità della clausola poteva essere rilevata d'ufficio e, comunque, la decisione non ha introdotto un thema decidendum estraneo.

  • art. 1455 c.c.

    richiamato per verificare la gravità dell'inadempimento e la legittimità della risoluzione, ma la Corte ha ritenuto decisiva l'indeterminatezza della clausola.

  • art. 1456 c.c.

    la clausola risolutiva espressa deve individuare specificamente gli inadempimenti che legittimano la risoluzione; una clausola generica è nulla per indeterminatezza.

  • art. 1346 c.c.

    richiamato insieme all'art. 1418 c.c. per affermare che la clausola priva di specificità è nulla per indeterminatezza dell'oggetto.

  • art. 1418 c.c.

    base della nullità della clausola risolutiva espressa indeterminata, considerata carente di un elemento essenziale della pattuizione.

  • art. 1421 c.c.

    la nullità della clausola indeterminata è rilevabile d'ufficio.

  • art. 101 c.p.c.

    non può essere introdotta una nuova questione in memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.

  • art. 115 c.p.c.

    non consente in cassazione di rimettere in discussione la valutazione di merito delle prove se la censura mira solo a riesaminare i fatti.

  • art. 116 c.p.c.

    la censura è inammissibile se si risolve in un dissenso sulla valutazione delle risultanze istruttorie.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per la ripartizione dell'onere probatorio sul danno e sull'inadempimento, ma le censure sono state ritenute inammissibili o infondate.

  • art. 2043 c.c.

    richiamato dal ricorrente incidentale per il risarcimento, ma la Corte ha escluso la censura perché attinente al riesame del merito.

  • art. 345 L. 20 marzo 1865, n. 2248, All. F

    ritenuto non applicabile perché riferito al recesso legittimo della pubblica amministrazione, non alla risoluzione illegittima per inadempimento.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.

Massime di principio

  • Una clausola risolutiva espressa che consenta la risoluzione "ipso iure" ma non individui in modo specifico le obbligazioni o i fatti di inadempimento che la legittimano è nulla per indeterminatezza dell'oggetto, ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c., perché non aggiunge criteri sufficienti di determinazione della pattuizione.
  • La nullità di una clausola contrattuale indeterminata non è una nullità di protezione riservata alla sola iniziativa della parte interessata, ma una nullità negoziale comune, rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 1421 c.c.; di conseguenza non vi è violazione dell'art. 112 c.p.c. se il giudice la considera nel decidere la lite.
  • In cassazione non è consentito trasformare censure sulla violazione di legge in richieste di nuovo esame del fatto o delle prove: le doglianze ex artt. 115, 116 e 2697 c.c. sono inammissibili quando mirano in realtà a contestare la valutazione probatoria del giudice di merito.
  • Il danno derivante da illegittima risoluzione di un appalto va provato e, solo quando ne ricorrano i presupposti, può essere liquidato equitativamente; tuttavia il giudice può escludere componenti come perdita di chance o danno curriculare se non tempestivamente allegate e adeguatamente dimostrate.
  • Le censure che investono capi della decisione dichiarati assorbiti o che non costituiscono la ratio decidendi non sono scrutinabili utilmente in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiNullitàOnere della provaBuona fede e correttezza

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