Cassazione Penale, Sentenza n. 24407/2025 del 02/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari: il ricorrente lamenta disparità di trattamento rispetto a un coimputato cui sono stati concessi domiciliari, omessa considerazione dell'adeguatezza degli arresti domiciliari (luogo distante, licenziamento e revoca del permesso di accesso alle aree portuali) e valutazione illegittima dell'esercizio del diritto al silenzio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la 'novità' invocata (la concessione degli arresti domiciliari al coimputato) non sia un fatto nuovo idoneo a giustificare la modifica della misura per il ricorrente, poiché la valutazione delle esigenze cautelari è personale e può legittimamente condurre a misure differenziate in ragione del diverso contributo al reato e della personalità dell'imputato. Il Tribunale aveva motivato la permanenza della custodia in carcere con la disponibilità di strumenti di comunicazione criptati e il rischio di riprendere contatti con il gruppo criminale; la Corte ha ritenuto congrua tale motivazione e non sindacabile in sede di legittimità. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di euro 3.000; ordine di trasmissione della sentenza al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art.94 disp. att. cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 110; art. 61 n. 5 e n. 11
Norme richiamate per la contestazione del concorso nel reato e per l'aggravante/attenuanti di cui alla posizione soggettiva; la sentenza rileva la diversa rilevanza del contributo dei correi ai fini della valutazione cautelare
D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (Testo unico stupefacenti)
art. 73, comma 1; art. 80, comma 2
Norme che disciplinano le fattispecie di traffico internazionale di stupefacenti contestate (importazione di cocaina) e le relative pene, poste a fondamento della gravità del fatto e della valutazione del rischio di reiterazione
Previsione delle istanze di revoca/sostituzione della misura cautelare; la terza istanza del ricorrente era fondata sul presunto 'fatto nuovo' costituito dall'applicazione degli arresti domiciliari al coimputato
Criteri per la valutazione delle esigenze cautelari (in particolare il ruolo della personalità e del contributo del singolo nella commissione del reato), usati per giustificare misure differenziate tra correi
Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
art. 173, comma 1, disp. att.
Norma richiamata dal ricorrente per motivare i profili di legittimità dell'impugnazione; la Corte richiama la giurisprudenza sul contenuto del 'fatto nuovo' rilevante
Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
art. 94, comma 1-ter (e comma 1-bis)
Norme che prevedono l'invio della decisione al direttore dell'istituto penitenziario quando la decisione non comporta la rimessione in libertà e l'adempimento degli obblighi conseguenti; qui la Corte ordina la trasmissione della sentenza per gli adempimenti
Massime di principio
- Il 'fatto nuovo' utile a chiedere la revoca o la sostituzione di una misura cautelare deve riguardare la posizione e le circostanze personali dell'indagato/imputato; la semplice concessione di una misura più favorevole a un coimputato non costituisce di per sé novità idonea
- Le misure cautelari possono essere differenziate tra correi: la valutazione tiene conto del contributo materiale e morale di ciascuno al reato e di elementi di personalità, per cui trattamenti diversi possono essere giustificati anche per un medesimo fatto
- L'esercizio del diritto al silenzio o forme di 'collaborazione' non producono automaticamente effetti favorevoli sulla misura cautelare; occorre valutare se vi sia una reale dissociazione dal contesto criminoso
- La valutazione sull'adeguatezza di misure alternative (es. arresti domiciliari con braccialetto elettronico) rispetto alla custodia in carcere è rimessa al giudice della cautela; la Corte di cassazione non rivaluta i fatti ma verifica la congruità della motivazione
- Il rischio di reiterazione può essere desunto non solo da identiche condotte pregresse ma anche da comportamenti della stessa natura e da circostanze che rendono possibile la cooperazione con reti criminali (es. disponibilità di comunicazioni criptate)
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