Cassazione Civile, Ordinanza n. 21462/2023 del 19/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (esecutato)
La controversia
Nel corso di una procedura di espropriazione immobiliare, la persona esecutata ha impugnato ex art. 617, comma 2, c.p.c. l'aggiudicazione del bene a favore di un terzo aggiudicatario, deducendo che l'avviso di vendita non riportava correttamente confini e dati catastali dell'immobile e che il prezzo di aggiudicazione non fosse "giusto" ai sensi dell'art. 586 c.p.c. Il Tribunale ha rigettato l'opposizione, ritenendo che gli atti del professionista delegato fossero reclamabili ex art. 591-ter c.p.c. e che, comunque, la mancata indicazione dei confini non fosse decisiva e il prezzo non fosse incongruo secondo la giurisprudenza richiamata. In cassazione sono stati proposti tre motivi: 1) vizio di motivazione ex art. 132 c.p.c. per non avere considerato la disciplina del procedimento esecutivo immobiliare e per avere escluso l'opponibilità ex art. 617 c.p.c. degli atti del delegato; 2) errata applicazione degli artt. 950 e 2826 c.c. per avere svalutato la rilevanza della mancata indicazione dei confini ai fini dell'identificazione del bene; 3) errata applicazione dell'art. 586 c.p.c. e dell'art. 132 c.p.c. per avere escluso che un prezzo notevolmente inferiore al valore di stima o di mercato potesse rendere non giusta l'aggiudicazione.
La decisione
La Corte ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c., non perché ha accolto nel merito le doglianze sulla vendita o sul prezzo, ma perché ha rilevato che l'opposizione ex art. 617 c.p.c. non era proprio proponibile contro l'atto di aggiudicazione compiuto dal professionista delegato. Secondo la Corte, la parte avrebbe dovuto esperire il reclamo ex art. 591-ter c.p.c. contro l'atto del delegato oppure attendere il decreto di trasferimento del giudice dell'esecuzione e impugnare quello per invalidità derivata. Poiché il Tribunale aveva esaminato il merito delle censure invece di dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione, la sentenza è stata cassata senza rinvio. La ricorrente è stata condannata alle spese del merito e del giudizio di legittimità, oltre all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
non è il rimedio esperibile contro l'atto di aggiudicazione adottato dal professionista delegato; il vizio va fatto valere con il reclamo ex art. 591-ter c.p.c. oppure contro il primo atto del giudice dell'esecuzione successivo, se del caso
costituisce il rimedio specifico per denunciare i vizi delle operazioni di vendita delegate al professionista, prima del decreto di trasferimento
il decreto di trasferimento è il primo atto del giudice dell'esecuzione successivo all'atto delegato asseritamente viziato ed è dunque l'atto da opporre per invalidità derivata, se non sia stato prima reclamato l'atto del delegato
richiamato nel racconto dei fatti per la decadenza dell'aggiudicataria nella precedente gara, senza che ciò impedisse la nuova partecipazione alla vendita
invocato come vizio di motivazione della sentenza di merito, ma non è stato scrutinato nel merito perché la decisione è stata cassata per inammissibilità originaria dell'opposizione
richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'assunto sulla necessità dell'indicazione dei confini, ma la Corte non ha esaminato il motivo nel merito
richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'assunto sulla necessità dell'indicazione dei confini e dei dati catastali, ma la Corte non ha esaminato il motivo nel merito
consente la cassazione senza rinvio quando la causa non poteva essere proposta o proseguita nel merito
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
legittima l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della parte soccombente
Massime di principio
- Nell'espropriazione immobiliare disciplinata dalla normativa anteriore al d.lgs. n. 149 del 2022, i vizi degli atti compiuti dal professionista delegato nella vendita devono essere fatti valere con il reclamo ex art. 591-ter c.p.c.; l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. non è il rimedio ordinario contro tali atti.
- L'opposizione ex art. 617 c.p.c. è proponibile, di regola, contro il primo atto del giudice dell'esecuzione che conclude la fase, normalmente il decreto di trasferimento, salvo che nella sequenza intervenga un provvedimento del giudice con nuove condizioni di vendita che debba essere autonomamente impugnato.
- Se il rimedio esperito è ontologicamente inammissibile perché rivolto contro un atto non impugnabile con quello strumento, la Corte può cassare senza rinvio la sentenza che abbia deciso il merito invece di dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione.
- La qualificazione del mezzo di tutela nella fase esecutiva dipende dalla natura dell'atto censurato: atto del delegato e atto del giudice dell'esecuzione seguono rimedi diversi e non fungibili.
- Quando la decisione si fonda su un errore preliminare sul rimedio esperibile, non occorre scrutinare le ulteriori censure di merito sollevate contro l'aggiudicazione o il prezzo di vendita.
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