Cassazione Penale, Sentenza n. 23676/2024 del 13/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del Tribunale di Torino che aveva confermato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca "allargata" disposto dal GIP: per SINANI somme (4.400 euro e 1.000 franchi svizzeri) e un'AUDI (acquistata per 53.000 euro); per ENI una MERCEDES (valutata 23.000 euro). Hanno dedotto l'assenza del nesso di pertinenzialità tra beni e reato (art. 73 d.P.R. 309/1990), la mancata verifica della provenienza lecita dei beni, la errata applicazione/interpretazione degli artt. 85-bis d.P.R. 309/1990 e 240-bis c.p., e vizio di motivazione: le auto erano state acquistate mesi prima, SINANI avrebbe avuto redditi sufficienti (circa 40.000 euro nel primo quadrimestre 2023), si è contestata l'utilizzabilità di intercettazioni rilevate in altro procedimento non trasmesse formalmente e la qualificazione della ENI come mero prestanome.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che il rimedio in Cassazione ex art. 325 c.p.p. sia limitato alla violazione di legge e non consente la riesamina dei concreti fatti o della motivazione valutativa sulla sproporzione tra redditi leciti e patrimonio; ha confermato la natura e i presupposti della confisca "allargata" (art. 240-bis c.p.), per la quale non è necessaria la pertinenzialità del singolo bene rispetto al reato ma è sufficiente la sproporzione tra disponibilità patrimoniale e redditi leciti e la disponibilità diretta o indiretta dei beni. Ha ritenuto altresì ammissibile l'utilizzo, ai fini valutativi, dell'annotazione della polizia giudiziaria che fa riferimento a elementi intercettativi ai quali la difesa aveva fatto cenno. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento di 3.000 euro ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato come base normativa della misura reale di sequestro preventivo finalizzato alla confisca in materia di stupefacenti; la decisione conferma che tale misura può riguardare beni non direttamente pertinenti al singolo illecito ma rilevanti ai fini della confisca
Reato contestato (illecita detenzione, produzione o traffico di sostanze stupefacenti): la sussistenza del fumus commissi delicti per tale fattispecie è propedeutica alla confisca allargata
Disciplina la confisca "allargata"; interpretata nel senso che per il sequestro preventivo propedeutico a tale confisca il giudice valuta la natura del reato e la sproporzione tra redditi leciti e patrimonio, senza richiedere il nesso di pertinenzialità tipico della confisca ordinaria
Norma che limita il ricorso per cassazione avverso ordinate di sequestro a motivi di violazione di legge: la Corte ha ribadito che non costituiscono motivo di ricorso per cassazione le critiche alla motivazione e alla valutazione dei fatti, salvo violazioni di legge
Regola l'utilizzabilità delle intercettazioni in altri procedimenti: la Corte ha ritenuto non preclusa la valutazione di elementi intercettativi richiamati nell'annotazione di PG ai fini del giudizio di fumus
Rilevata la distinzione tra vizio di motivazione (art. 606 lett. e) ed errori di diritto; la Corte ha sottolineato che la manifesta illogicità della motivazione è rimessa al diverso motivo di ricorso previsto dall'art. 606
Massime di principio
- Nelle misure finalizzate alla confisca "allargata" non è necessario dimostrare la pertinenzialità diretta di ciascun bene rispetto al reato: rileva la sproporzione tra patrimonio e redditi leciti e la disponibilità diretta o indiretta dei beni
- La presunzione di illecita accumulazione prevista per la confisca allargata può estendersi a beni intestati a conviventi o familiari quando la titolarità formale appaia simulata o incompatibile con i redditi dichiarati
- In Cassazione avverso ordinanze di sequestro ex art. 325 c.p.p. il sindacato è limitato a questioni di diritto e violazioni di legge; le contestazioni sui fatti, sulla valutazione della sproporzione patrimoniale o sulla motivazione richiedono altri rimedi o sono inammissibili
- L'utilizzabilità di elementi intercettativi acquisiti in altro procedimento può essere valutata attraverso l'annotazione della polizia giudiziaria e non è automaticamente esclusa se disciplinata dall'art. 270 c.p.p.
- Quando opera la presunzione di illecita provenienza, l'onere probatorio si sposta sul titolare apparente per dimostrare l'origine lecita dei beni; la mancata giustificazione può legittimare il sequestro preventivo propedeutico alla confisca
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