Cassazione Penale, Sentenza n. 30825/2022 del 09/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) vizi di contraddittorietà e illogicità della motivazione per presunto travisamento della prova (dichiarazioni di Del Grosso e di un appartenente alle forze dell'ordine) e dedotta ipotesi che l'urto sia avvenuto in fase di sorpasso senza contatto tra i veicoli; 2) errata valutazione delle prove in relazione alla velocità accertata (circa 46-50 km/h) e alla presunta assenza di contatto tra i mezzi; 3) violazione e falsa applicazione dell'art. 175 c.p. relativa al diniego del beneficio della non menzione nel casellario giudiziale (motivo enunciato ma non sviluppato).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorrente abbia illegittimamente tentato di sostituire le proprie valutazioni di merito a quelle dei giudici di merito; i primi due motivi sono stati considerati inammissibili e, in parte, manifestamente infondati in quanto non provano un travisamento della prova idoneo a disarticolare l'intero percorso probatorio (richiamati i limiti del c.d. "doppia conforme"). È stato precisato che la velocità accertata, pur inferiore al limite, era non consona alle condizioni e alle distanze di sicurezza; la presunta mancata valutazione del contatto tra i veicoli non comporta l'illogicità della motivazione. Il terzo motivo è stato ritenuto aspecifico e quindi inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro tremila alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma applicata per la qualificazione del fatto come omicidio colposo; la Corte ha confermato la responsabilità per colpa (negligenza, imprudenza, imperizia) del conducente.
d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), artt. 141, 149, 191
Violazioni del codice della strada (regole di comportamento, sorpasso, distanza di sicurezza) ritenute profili di colpa della condotta del conducente e integrate nella motivazione della responsabilità.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato come limite alla motivazione: il ricorso è stato redatto nei termini strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Norma richiamata nelle argomentazioni sui limiti della cassazione rispetto al travisamento della prova e al divieto di ricostruzione del merito nei casi di doppia conforme; usata per dichiarare inammissibili censure che sostanzialmente impugnano valutazioni di merito.
Norma richiamata dal ricorrente in relazione alla non menzione nel certificato del casellario; la Corte ha ritenuto la censura aspecifica e non ha esaminato la questione sostanzialmente per mancata articolazione del motivo.
Norma applicata per la condanna alle somme da versare alla cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso con profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La Corte di cassazione non è luogo per rinnovare la valutazione di fatto: i motivi che impugnano valutazioni probatorie dei giudici di merito sono inammissibili se non dimostrano un travisamento della prova chiaro, definito e capace di disarticolare l'intero ragionamento probatorio.
- In caso di 'doppia conforme' (conferma sia in primo che in secondo grado), il sindacato in Cassazione è assai limitato: il ricorrente deve provare l'esistenza di un macroscopico errore o l'utilizzo di elementi non presenti nel materiale processuale.
- La circolazione a velocità formalmente entro i limiti non esclude responsabilità se la velocità è valutata non consona alle condizioni della strada e alle distanze di sicurezza; la sussistenza di colpa può fondarsi anche su tali elementi.
- Motivi enunciati senza precisa doglianza normativa o argomentazione concreta (non motivati) sono dichiarati inammissibili come 'non motivo'. Per questioni come la non menzione nel casellario occorre esplicitare la norma invocata e dimostrare l'errata applicazione.
- La condanna alle spese e l'irrogazione di somme alla cassa delle ammende possono derivare dalla presentazione di ricorsi inammissibili ove emerga colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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