Cassazione Civile, Ordinanza n. 34413/2021 del 15/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (soci)
La controversia
La controversia nasce dall’adozione, da parte della società cooperativa, di una delibera di esclusione di alcuni soci per avere essi partecipato, con incarichi gestionali, a un’associazione ritenuta portatrice di interessi confliggenti con quelli della cooperativa. Nella delibera del 20/12/2011 veniva concesso un termine di 15 giorni per eliminare la situazione di conflitto mediante dimissioni e cessazione di ogni incarico nell’associazione concorrente. I soci esclusi hanno agito per ottenere la sospensione/inefficacia delle delibere di esclusione e il risarcimento dei danni. La Corte d’appello ha confermato l’accoglimento solo parziale già disposto in primo grado, ritenendo inefficace la delibera di esclusione perché i soci avevano presentato le dimissioni entro il termine concesso, e respingendo le ulteriori domande. La società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 2385 e 2448 c.c. per sostenere che la cessazione dalle cariche sociali dei consiglieri dell’associazione concorrente si sarebbe perfezionata solo successivamente, in virtù della prorogatio sino alla comunicazione al Registro delle imprese, e violazione dell’art. 1362 c.c. per contestare l’interpretazione della delibera di esclusione e della successiva documentazione assembleare; ha inoltre dedotto omesso esame di fatti decisivi, in particolare le delibere dell’assemblea e del consiglio direttivo del marzo 2012 che avrebbero eliminato il termine di 15 giorni e rimesso i soci esclusi nei termini per impugnare la delibera.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure, pur formalmente prospettate come violazioni di legge e omesso esame di fatti decisivi, mirassero in realtà a contestare la valutazione delle risultanze documentali compiuta dai giudici di merito e a sollecitare un riesame del merito non consentito in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che i fatti dedotti come omessi erano stati in realtà esaminati dalla Corte d’appello, la quale aveva correttamente attribuito rilievo alla sola delibera di esclusione del 2011 e alla tempestiva attivazione dei soci per adempiere alla condizione risolutiva, escludendo rilievo alle condotte di terzi e alle successive modifiche. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il motivo di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge è inammissibile se, sotto tale veste, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle risultanze probatorie.
Dopo la riforma del 2012 il vizio motivazionale è denunciabile solo come omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti; non sono più ammissibili censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La mancanza assoluta, la motivazione apparente o la motivazione perplessa/incomprensibile integrano nullità della sentenza; al di fuori di tali ipotesi il controllo sulla motivazione è ristretto.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione deve rispettare il minimo costituzionale; solo il suo mancato raggiungimento consente il controllo di legittimità.
La ricorrente lo invocava per la prorogatio degli amministratori/consiglieri dimissionari, ma la Corte ha ritenuto la deduzione inconferente rispetto alla questione decisa.
La ricorrente lo richiamava in tema di cessazione delle cariche e comunicazioni al Registro delle imprese; la Corte ha rilevato che la questione non risultava utilmente dedotta in appello e non era decisiva per la decisione.
Il richiamo alle regole di interpretazione contrattuale è stato giudicato inconferente, perché la doglianza tendeva in realtà a contestare la valutazione del materiale documentale già compiuta dal giudice di merito.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002
Richiamato quale base del raddoppio del contributo unificato in caso di soccombenza nel giudizio di legittimità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la deduzione di violazione di legge non è ammissibile quando si risolve nella richiesta di una nuova valutazione delle prove o dei documenti compiuta dal giudice di merito.
- Il vizio di motivazione, dopo la riforma dell’art. 360 n. 5 c.p.c., è limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non è più consentito censurare la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
- L’omesso esame di singoli elementi istruttori non integra di per sé il vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. se il fatto storico rilevante è stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito.
- Quando la delibera impugnata prevede una condizione risolutiva o un termine per rimuovere una causa di esclusione, ai fini della sua efficacia rileva anzitutto il comportamento tempestivo del soggetto inciso, non quello di terzi estranei al rapporto controverso.
- Il controllo di legittimità sulla motivazione è circoscritto al rispetto del minimo costituzionale: solo la mancanza assoluta, la motivazione apparente o quella incomprensibile determinano nullità della sentenza.
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