Cassazione Civile, Ordinanza n. 31228/2022 del 21/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardiva proposizione rispetto al termine lungo di impugnazione. Ha quindi condannato i ricorrenti, in solido, alla rifusione delle spese processuali in favore della banca e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto. Non ha esaminato i motivi di ricorso nel merito perché la tardività era assorbente.
Esito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasceva da due rapporti di conto corrente: i correntisti avevano chiesto la ripetizione delle somme asseritamente indebitamente versate alla banca in base a clausole contrattuali ritenute nulle; la banca aveva proposto domanda riconvenzionale per ottenere il saldo negativo dei medesimi conti. La Corte d'appello aveva accolto il gravame dell'istituto di credito e condannato uno dei correntisti, in solido con il debitore principale, quale fideiussore fino alla concorrenza dell'importo garantito. In cassazione i ricorrenti proponevano due motivi, ma la Corte non è entrata nel merito delle censure perché ha rilevato d'ufficio la tardività del ricorso: il giudizio era soggetto al termine lungo di un anno ex art. 327, comma 1, c.p.c., applicabile nel testo previgente alla l. n. 69/2009, essendo la causa iniziata nel 2002. Poiché la sentenza d'appello era stata pubblicata il 27 settembre 2019 e il ricorso notificato il 29 gennaio 2021, anche tenendo conto della sospensione emergenziale per pandemia e della sospensione feriale, il termine risultava scaduto il 31 dicembre 2020.
Norme richiamate
termine lungo ex art. 327, primo comma, cod.proc.civ.
Per i giudizi instaurati anteriormente alla riforma del 2009 opera il termine annuale per proporre impugnazione; nel caso concreto il ricorso notificato oltre tale termine è tardivo e quindi inammissibile.
D.L. n. 18 del 2020, art. 83, comma 2
sospensione disposta per la pandemia
Il periodo di sospensione emergenziale dei termini processuali va sottratto dal computo del termine lungo di impugnazione.
successivamente prolungato fino all'11 maggio 2020
La proroga della sospensione emergenziale incide sul calcolo del termine di impugnazione, differendone la scadenza.
convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27 del 2020
Norma di conversione richiamata come fonte della sospensione emergenziale dei termini.
convertito, con modificazioni, dalla L. n. 40 del 2020
Norma di conversione richiamata come fonte della proroga della sospensione emergenziale dei termini.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
sussistenza dei presupposti processuali per il versamento... dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
In caso di inammissibilità del ricorso la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio civile, la tempestività del ricorso per cassazione costituisce questione preliminare e assorbente: se il ricorso è proposto oltre il termine lungo applicabile, la Corte lo dichiara inammissibile senza esaminare i motivi di merito.
- Per i giudizi instaurati prima della riforma del 2009, il termine lungo di impugnazione è di un anno dalla pubblicazione della sentenza, con applicazione del regime previgente dell'art. 327 c.p.c.
- Nel computo del termine per impugnare devono essere considerate le sospensioni normative dei termini processuali, incluse quelle emergenziali e il periodo feriale; solo dopo tale sottrazione si verifica la tempestività dell'impugnazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente soccombente alle spese di lite e l'operatività, ove dovuto, del raddoppio del contributo unificato.
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