Cassazione Civile, Ordinanza n. 18366/2024 del 04/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di cancellazione di un'ipoteca iscritta su beni immobili di proprietà del debitore per euro 12.600, ipoteca costituita a garanzia di un credito portato da una sentenza di condanna già azionata in via esecutiva dal creditore. Il Tribunale aveva accolto la domanda di cancellazione; la Corte d'appello di Bologna aveva confermato. In cassazione il creditore proponeva sette motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione inesistente o apparente; 2) violazione di legge per il rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione ad agire del debitore, originaria e sopravvenuta; 3) violazione di legge per il rigetto dell'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria; 4) violazione di legge per il rigetto dell'eccezione di inammissibilità della domanda di cancellazione dell'ipoteca; 5) violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi in ordine all'insussistenza dei presupposti per la cancellazione e alla persistenza di un credito capitale residuo garantito da ipoteca; 6) violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi circa il mancato pagamento delle spese di iscrizione ipotecaria e l'omessa pronuncia sulla loro liquidazione; 7) illegittimità della condanna ex art. 13 d.lgs. n. 28/2010. Il debitore, nel controricorso, proponeva ricorso incidentale lamentando l'omessa pronuncia sull'eccezione di tardività dell'appello per notificazione effettuata a un indirizzo PEC del difensore non estratto dai registri ReGIndE e INI-PEC.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale del debitore, perché proposto da parte integralmente vittoriosa nel merito e quindi priva di concreto interesse ad impugnare solo per ottenere una diversa statuizione sull'ammissibilità dell'appello. Ha poi dichiarato inammissibile anche il ricorso principale del creditore, ritenendo violato l'art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c. per insufficiente esposizione sommaria dei fatti: il ricorso non ricostruiva in modo chiaro e completo le domande, le difese, l'iter processuale e, soprattutto, non trascriveva o riassumeva adeguatamente l'atto introduttivo, il provvedimento esecutivo su cui si fondava la pretesa e la motivazione della sentenza impugnata, impedendo così alla Corte di comprendere compiutamente la vicenda e di esaminare nel merito i motivi. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate per reciproca soccombenza; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte di entrambi i ricorrenti.
Norme richiamate
la trattazione congiunta di impugnazioni è possibile solo in presenza dell'identità della sentenza impugnata
l'interesse ad impugnare richiede la possibilità di conseguire una utilità giuridica concreta e attuale, non un mero interesse astratto a correggere la motivazione
art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.
il ricorso per cassazione deve contenere una esposizione chiara ed esauriente dei fatti di causa, tale da consentire alla Corte di comprendere la vicenda senza ricorrere ad altre fonti
il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza nel termine previsto
art. 13 d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28
è stata censurata la condanna pronunciata ai sensi della norma sulla mediazione, ma il motivo non è stato esaminato nel merito per l'inammissibilità del ricorso
richiamato nel motivo incidentale in relazione al preteso difetto di interesse e alla tardività dell'impugnazione
richiamato nel motivo incidentale per lamentata omessa pronuncia
richiamato nel motivo incidentale in tema di termini di impugnazione
richiamato nel motivo incidentale in tema di decorrenza dei termini di impugnazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di inammissibilità del ricorso va dato atto dei presupposti processuali per l'ulteriore contributo unificato
art. 1-bis d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato quale norma di collegamento per la misura dell'ulteriore importo dovuto
non citato espressamente nel testo fornito
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione l'interesse ad impugnare non coincide con il mero desiderio di ottenere una diversa motivazione o una diversa soluzione di una questione astratta: occorre una utilità concreta e attuale derivante dall'eventuale cassazione della sentenza.
- La parte integralmente vittoriosa nel giudizio di merito non ha, di regola, interesse ad impugnare la sentenza solo per far dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione avversaria, se da tale pronuncia non deriverebbe per essa un vantaggio giuridicamente apprezzabile.
- Il ricorso per cassazione deve esporre in modo chiaro e completo i fatti di causa e la vicenda processuale, includendo le domande, le eccezioni, le difese, i passaggi essenziali della sentenza impugnata e gli atti rilevanti su cui si fondano i motivi; la mancanza di tale ricostruzione comporta inammissibilità.
- È insufficiente una trascrizione frammentaria o allusiva degli atti e della motivazione impugnata quando ciò impedisca alla Corte di comprendere il significato delle censure senza ricorrere autonomamente agli atti del processo.
- L'inammissibilità del ricorso comporta il rilievo dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della parte ricorrente, ove dovuto.
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