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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28740/2023 del 04/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Palermo (10/02/2022) che ha confermato la condanna in abbreviato del Tribunale di Agrigento (18/06/2020) a mesi 5 e giorni 10 di reclusione per il reato previsto dall'art. 10, comma 2-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (reingresso nel territorio dello Stato da parte di straniero destinatario di provvedimento di rimpatrio e divieto di ingresso). I motivi di ricorso sono: 1) violazione/erronea applicazione della legge penale perché la normativa nazionale sarebbe incompatibile con la direttiva rimpatri 2008/115/CE (sanzione qualitativamente e temporalmente più gravosa rispetto alla direttiva); 2) in subordine, assenza di capacità di conoscere il contenuto del decreto di respingimento (mancata traduzione), sicché avrebbe potuto configurarsi al più il diverso reato di cui all'art. 10-bis (ingresso/soggiorno illegale); denuncia di nullità processuale ex art. 143 c.p.p. per mancata traduzione; 3) mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile e/o manifestamente infondato il motivo di incompatibilità con la direttiva rimpatri, richiamando la giurisprudenza della Corte di Giustizia (sent. C-294/14, Celaj) che ammette la possibilità per lo Stato membro di prevedere pene detentive per il reingresso irregolare dopo un rimpatrio e divieto di ingresso. Ha dichiarato inammissibile in cassazione la questione relativa alla mancata traduzione del decreto di respingimento perché non era stata dedotta in appello (limite di cognizione della Cassazione legato ai motivi di gravame). Ha altresì rigettato il motivo sulla particolare tenuità: la Corte territoriale aveva correttamente valutato che il reato era stato consumato entro il periodo di divieto e il ricorrente non aveva indicato circostanze di fatto specifiche che giustificassero la tenuità ex art. 131-bis. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; resta ferma la condanna di primo grado (mesi 5 e giorni 10).

Norme richiamate

  • d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 10, comma 2-ter

    Criminalizza il reingresso nello Stato senza autorizzazione da parte dello straniero già destinatario di provvedimento di rimpatrio e divieto di ingresso; applicata nel caso in cui il reingresso avvenga durante il periodo di divieto.

  • Direttiva 2008/115/CE (Direttiva rimpatri)

    art. 7 e segg. (divieto di ingresso e misure di rimpatrio)

    La direttiva stabilisce procedure comuni per il rimpatrio ma non uniforma in modo da escludere misure sanzionatorie nazionali più severe; le diverse situazioni di irregolarità possono essere trattate con provvedimenti differenziati secondo il criterio di progressività.

  • Corte di Giustizia UE, Causa C-294/14, Celaj (sentenza 01/10/2015)

    "la direttiva 2008/115/CE ... non osta, in linea di principio, ad una normativa ... che prevede l'irrogazione di una pena detentiva ad un cittadino di un paese terzo ... che rientri irregolarmente ... trasgredendo un divieto di ingresso"

    Principio espresso dalla CGUE: la direttiva non impedisce che uno Stato membro preveda pene detentive per il reingresso irregolare dopo un rimpatrio quando sia stato imposto un divieto di ingresso.

  • art. 10-bis d.lgs. 286/1998

    Prevede il reato di ingresso e soggiorno illegale; può trovare applicazione quando non sussista la circostanza del reingresso dopo rimpatrio con divieto specifico, ma nel caso concreto la Corte ha ritenuto applicabile l'art.10, comma 2-ter.

  • art. 143 cod. proc. pen.

    Ragione per la quale il ricorrente lamentava nullità per mancata traduzione; tuttavia la Corte ha rilevato che la mancata deduzione in appello rende la questione inammissibile in cassazione.

  • art. 609, comma 1 cod. proc. pen.

    Limita la cognizione della Corte di cassazione ai motivi dedotti nel ricorso; la Cassazione non può esaminare questioni non dedotte in appello.

  • art. 606, comma 3 cod. proc. pen.

    Prevede la non deducibilità in Cassazione delle questioni non prospettate nei motivi di appello; rafforza il principio di preclusione delle questioni non già appellate.

  • art. 597, comma 1 cod. proc. pen.

    Attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione limitata ai punti devoluti con l'appello; rilevanza nel valutare l'ammissibilità di questioni poi sollevate in Cassazione.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Disciplina la non punibilità per particolare tenuità del fatto: la sua applicazione richiede l'indicazione di specifiche circostanze di fatto che dimostrino l'esiguità dell'offesa e l'esiguità del disvalore sociale del comportamento; non è sufficiente un'asserita compatibilità astratta.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese processuali; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.

Massime di principio

  • La normativa nazionale che sanziona il reingresso nel territorio dopo un rimpatrio e un divieto d'ingresso è compatibile con la direttiva rimpatri (Direttiva 2008/115/CE) secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia (es. Celaj); gli Stati membri possono prevedere sanzioni diverse in funzione della progressività delle misure.
  • In Cassazione non possono essere dedotte questioni che non siano state sollevate in appello: la mancata deduzione in secondo grado di vizi relativi a provvedimenti amministrativi (es. mancata traduzione) comporta l'inammissibilità di tali censure in sede di legittimità.
  • Per ottenere l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) è necessario indicare e provare specifiche circostanze fattuali che dimostrino l'esiguità dell'offesa e del disvalore sociale; contestazioni generiche o astratte non sono sufficienti.
  • La differenza tra il reato di cui all'art. 10, comma 2-ter (reingresso dopo rimpatrio con divieto) e l'art. 10-bis (ingresso/soggiorno illegale) è sostanziale: la qualificazione dipende dall'esistenza preventiva di un provvedimento di rimpatrio e di un divieto di ingresso e dal periodo in cui avviene l'entrata.
  • Chi riceve provvedimenti amministrativi che limitano la mobilità internazionale (rimpatrio/divieto di ingresso) dovrebbe tempestivamente far valere eventuali vizi (es. mancanza di traduzione) già in sede di impugnazione o in appello per non perdere la possibilità di farli esaminare in Cassazione.

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