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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25749/2023 del 04/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore e debitore)

La controversia

La controversia nasce da un trasferimento gratuito o comunque patrimonialmente compensato di una metà indivisa di un appartamento e di un garage, effettuato dal marito alla moglie nell'ambito di una convenzione di negoziazione assistita collegata alla separazione consensuale e trascritta nel 2015. Una creditrice del marito, che assumeva di vantare un credito per il saldo prezzo di una precedente cessione di attività commerciale, aveva promosso azione revocatoria per ottenere la declaratoria di inefficacia dell'atto nei suoi confronti, sostenendo che il debitore avesse posto in essere l'operazione per sottrarre beni alla garanzia patrimoniale. Il tribunale aveva accolto la domanda ritenendo l'atto oneroso e ravvisando eventus damni e consilium fraudis; la corte d'appello aveva confermato, valorizzando la consapevolezza della moglie circa la situazione debitoria del marito e alcuni elementi presuntivi, tra cui la notifica del precetto e la vicinanza temporale tra pignoramento e stipula dell'accordo. In cassazione la terza acquirente ha dedotto, con il primo motivo, extrapetizione e violazione degli artt. 112, 113 e 115 c.p.c., degli artt. 2 e 111 Cost. e dell'art. 2901 c.c., sostenendo che l'attrice avesse impostato la revocatoria come se l'atto fosse gratuito e che, qualificandolo invece come oneroso, i giudici di merito avessero introdotto un diverso fatto costitutivo aggravando illegittimamente l'onere probatorio della creditrice; con il secondo motivo ha censurato la prova presuntiva del consilium fraudis, contestando gravità, precisione e concordanza degli indizi e la stessa conoscenza del precetto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo ritenendo legittima la diversa qualificazione del negozio compiuta dal giudice di merito: gli accordi patrimoniali tra coniugi o ex coniugi, anche se inseriti in una separazione o in una negoziazione assistita, conservano autonomia e possono essere revocati; il giudice può qualificare l'atto come oneroso anziché gratuito entro i limiti della domanda e delle allegazioni, senza incorrere in extrapetizione, purché non alteri il contraddittorio né aggravi a sorpresa l'onere probatorio della parte attrice. Nel caso concreto, la creditrice aveva allegato l'atto dispositivo pregiudizievole e i giudici avevano ritenuto che l'operazione fosse onerosa, anche per il conguaglio in denaro, con conseguente necessità di accertare il consilium fraudis, poi ritenuto provato sulla base degli elementi presuntivi dedotti in causa. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a una diversa ricostruzione in fatto degli stessi elementi presuntivi, non consentita in sede di legittimità. Nulla è stato disposto sulle spese, non avendo gli intimati svolto difese, ed è stato dato atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    L'azione revocatoria è esperibile anche contro atti dispositivi tra coniugi o ex coniugi; se l'atto è qualificato come oneroso occorre la prova del consilium fraudis del terzo, oltre all'eventus damni.

  • art. 112 c.p.c.

    Non c'è ultrapetizione se il giudice qualifica diversamente il negozio dedotto in giudizio entro il perimetro della domanda e delle allegazioni di parte.

  • art. 113 c.p.c.

    Il giudice può applicare d'ufficio la corretta qualificazione giuridica del rapporto/negozio in base ai fatti allegati.

  • art. 115 c.p.c.

    La diversa qualificazione non può tradursi in un aggravio probatorio non preventivamente contraddetto; nel caso concreto, però, ciò non è avvenuto.

  • art. 2 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura, ma non decisivo nella ratio della decisione.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione al contraddittorio e alla parità delle armi; la Corte esclude la violazione nel caso concreto.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    Le presunzioni possono fondare la prova del consilium fraudis se gli indizi sono gravi, precisi e concordanti; nel caso concreto la Corte territoriale ha valorizzato correttamente gli elementi presuntivi.

  • art. 2697 c.c.

    La doglianza sul riparto dell'onere probatorio è infondata perché la diversa qualificazione in oneroso non ha illegittimamente spostato su una parte un onere non previsto o più gravoso senza contraddittorio.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale richiamata come parametro del vizio di violazione di legge dedotto nei motivi di ricorso.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indicato per la trattazione in camera di consiglio e per la riserva di deposito della decisione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Presuppone, in caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Gli accordi patrimoniali stipulati tra coniugi o ex coniugi in occasione della separazione o del divorzio conservano autonomia causale rispetto allo status personale e possono essere aggrediti dai creditori mediante azione revocatoria o, ricorrendone i presupposti, mediante azione di simulazione.
  • Nel giudizio revocatorio il giudice di merito può qualificare il negozio impugnato come oneroso o gratuito in modo difforme dalla prospettazione di parte, purché la qualificazione resti entro il perimetro dei fatti allegati e non determini una sorpresa probatoria lesiva del contraddittorio.
  • Se l'atto dispositivo tra coniugi viene qualificato come oneroso, la prova dell'azione revocatoria richiede anche la dimostrazione del consilium fraudis del terzo beneficiario; tale elemento può essere provato per presunzioni, purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti.
  • In cassazione non è consentito ottenere una rivalutazione del merito degli elementi indiziari posti a base della decisione impugnata, quando la censura si risolva nella richiesta di una diversa lettura del materiale probatorio.
  • La diversa qualificazione giuridica del negozio non è censurabile dalla parte contro la quale la domanda è stata comunque accolta, se non comporta un concreto pregiudizio del diritto di difesa o un aggravamento imprevedibile dell'onere probatorio della parte attrice.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneProveImpugnazioni
RamiContrattiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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