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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38265/2024 del 18/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la conferma, in appello, della condanna per il reato previsto dall'art. 4 L. 13/12/1989 n. 401 (raccolta scommesse senza titolo). Il ricorrente ha dedotto: (1) vizio di motivazione e violazione del diritto alla libertà di stabilimento alla luce della giurisprudenza convenzionale (riferimento a Placanica/Corte EDU) sostenendo di aver richiesto l'autorizzazione ex art. 88 T.U.L.P.S.; (2) applicazione erronea o mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. (circostanza attenuante per incensurato); (3) omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e ripetizione pedissequa dei motivi già proposti in appello, non confrontandosi specificamente con le argomentazioni del provvedimento impugnato. In particolare: la Corte territoriale aveva accertato che il Maugeri svolgeva attività di raccolta e incasso delle scommesse senza la licenza/autorizzazione ex art. 88 T.U.L.P.S.; le modalità (apparecchi nascosti, rimozione prima dei controlli) e le dichiarazioni dei testi hanno rafforzato la valutazione di abitualità e gravità dell'attività, escludendo il fatto di minima entità e l'applicabilità dell'art. 131-bis. Quanto alle attenuanti generiche (art. 62-bis), la Corte ha ritenuto mancassero elementi positivi concreti, evidenziando anche il tentativo di disfarsi della strumentazione e le dichiarazioni contraddittorie in dibattimento. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese nonché al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • Legge 13 dicembre 1989, n. 401

    La Corte ha ritenuto integrata la fattispecie quando l'operatore italiano raccolga e incassi scommesse senza il prescritto titolo; è esclusa quando l'operatore si limiti in modo trasparente alla trasmissione dati per un allibratore straniero legittimamente autorizzato, mentre è reato se vi è illegittima intermediazione o uso di conti di comodo.

  • Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.)

    L'assenza dell'autorizzazione/licenza ex art. 88 è elemento centrale per la responsabilità; per escludere il reato occorre dimostrare che l'operatore estero sia stato illegittimamente escluso dalle procedure per l'assegnazione delle concessioni.

  • Legge 23 dicembre 2014, n. 190

    Richiamata rispetto alla procedura di regolarizzazione per operatori stranieri: la mancata adesione alla regolarizzazione può integrare la fattispecie di illecito se l'operatore continua l'attività senza titolo.

  • Decreto ministeriale 1 marzo 2006, n. 111

    art. 1, comma 2, lett. i) e art. 2, comma 5

    Definisce i "luoghi di vendita" e delimita alcune attività ammesse; la giurisprudenza interpretata dalla Corte distingue l'attività lecita di mera trasmissione da quella illecita di raccolta/intermediazione non trasparente.

  • Codice penale

    art. 131-bis; art. 62-bis

    Art. 131-bis (circostanza attenuante per il primo reato): può ridurre la pena ma richiede valutazione concreta dei fatti; nel caso è stata esclusa per la gravità e abitualità dell'attività. Art. 62-bis (attenuanti generiche): l'eventuale riconoscimento richiede elementi positivi e specifici; allegazioni generiche sono inidonee.

  • Codice di procedura penale

    artt. 581 e 591; art. 616

    Artt. 581 e 591: i motivi di cassazione devono specificare le ragioni di diritto e gli elementi di fatto e confrontarsi puntualmente con la motivazione impugnata; la mera ripetizione degli stessi motivi d'appello determina inammissibilità. Art. 616: in caso di inammissibilità per colpa non grave, può essere disposto il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento di euro 3.000,00.

  • Giurisprudenza europea e nazionale richiamata

    sent. Placanica (C-338/04 e altri) e varie sentenze di questa Corte (es. Sez. 3 n. 32459/2023; Sez. 3 n. 25439/2020; Sez. 3 n. 13680/2022)

    La Corte osserva che il richiamo generico alla giurisprudenza convenzionale non è sufficiente: occorre dimostrare, alla luce dei fatti processuali, la concreta illegittimità dell'esclusione dall'accesso al mercato o che l'attività svolta rientri nella fattispecie lecita di mera trasmissione.

  • Corte Costituzionale

    sent. 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in tema di condanna per spese e ammenda in caso di inammissibilità; utilizzata per motivare l'applicazione dell'onere delle spese e del pagamento alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In Cassazione i motivi devono essere specifici e confrontare puntualmente le argomentazioni del provvedimento impugnato; la mera ripetizione dei motivi d'appello genera inammissibilità.
  • Per escludere la responsabilità prevista dall'art. 4 L. 401/1989 è necessario dimostrare, oltre al rapporto con un allibratore straniero, che l'operatore italiano si sia limitato a una trasmissione trasparente dei dati e che l'operatore straniero non sia stato illegittimamente escluso dalle concessioni; l'assenza di autorizzazione ex art. 88 T.U.L.P.S. è rilevante salvo prova dell'illegittima esclusione.
  • Le circostanze attenuanti (art. 131-bis e art. 62-bis) richiedono elementi di fatto concreti e positivi: la semplice autocertificazione di buona condotta o allegazioni generiche non bastano se emergono elementi che indicano abitualità, organizzazione o tentativi di elusione dei controlli.
  • La prova orale e gli accertamenti (es. dispositivi nascosti, rimozione prima dei controlli, mancanza di ricevute) possono rafforzare la qualificazione dell'attività come raccolta illecita e l'esclusione di attenuanti o benefici.
  • Se un motivo di appello è 'inammissibile in origine' per manifesta genericità o infondatezza, la mancata pronuncia della corte d'appello su quel motivo non rende automaticamente proponibile il motivo in Cassazione; l'inammissibilità originaria può determinare il passaggio in giudicato della sentenza di merito.

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