Cassazione Penale, Sentenza n. 38265/2024 del 18/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la conferma, in appello, della condanna per il reato previsto dall'art. 4 L. 13/12/1989 n. 401 (raccolta scommesse senza titolo). Il ricorrente ha dedotto: (1) vizio di motivazione e violazione del diritto alla libertà di stabilimento alla luce della giurisprudenza convenzionale (riferimento a Placanica/Corte EDU) sostenendo di aver richiesto l'autorizzazione ex art. 88 T.U.L.P.S.; (2) applicazione erronea o mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. (circostanza attenuante per incensurato); (3) omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e ripetizione pedissequa dei motivi già proposti in appello, non confrontandosi specificamente con le argomentazioni del provvedimento impugnato. In particolare: la Corte territoriale aveva accertato che il Maugeri svolgeva attività di raccolta e incasso delle scommesse senza la licenza/autorizzazione ex art. 88 T.U.L.P.S.; le modalità (apparecchi nascosti, rimozione prima dei controlli) e le dichiarazioni dei testi hanno rafforzato la valutazione di abitualità e gravità dell'attività, escludendo il fatto di minima entità e l'applicabilità dell'art. 131-bis. Quanto alle attenuanti generiche (art. 62-bis), la Corte ha ritenuto mancassero elementi positivi concreti, evidenziando anche il tentativo di disfarsi della strumentazione e le dichiarazioni contraddittorie in dibattimento. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese nonché al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Legge 13 dicembre 1989, n. 401
La Corte ha ritenuto integrata la fattispecie quando l'operatore italiano raccolga e incassi scommesse senza il prescritto titolo; è esclusa quando l'operatore si limiti in modo trasparente alla trasmissione dati per un allibratore straniero legittimamente autorizzato, mentre è reato se vi è illegittima intermediazione o uso di conti di comodo.
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.)
L'assenza dell'autorizzazione/licenza ex art. 88 è elemento centrale per la responsabilità; per escludere il reato occorre dimostrare che l'operatore estero sia stato illegittimamente escluso dalle procedure per l'assegnazione delle concessioni.
Legge 23 dicembre 2014, n. 190
Richiamata rispetto alla procedura di regolarizzazione per operatori stranieri: la mancata adesione alla regolarizzazione può integrare la fattispecie di illecito se l'operatore continua l'attività senza titolo.
Decreto ministeriale 1 marzo 2006, n. 111
art. 1, comma 2, lett. i) e art. 2, comma 5
Definisce i "luoghi di vendita" e delimita alcune attività ammesse; la giurisprudenza interpretata dalla Corte distingue l'attività lecita di mera trasmissione da quella illecita di raccolta/intermediazione non trasparente.
art. 131-bis; art. 62-bis
Art. 131-bis (circostanza attenuante per il primo reato): può ridurre la pena ma richiede valutazione concreta dei fatti; nel caso è stata esclusa per la gravità e abitualità dell'attività. Art. 62-bis (attenuanti generiche): l'eventuale riconoscimento richiede elementi positivi e specifici; allegazioni generiche sono inidonee.
artt. 581 e 591; art. 616
Artt. 581 e 591: i motivi di cassazione devono specificare le ragioni di diritto e gli elementi di fatto e confrontarsi puntualmente con la motivazione impugnata; la mera ripetizione degli stessi motivi d'appello determina inammissibilità. Art. 616: in caso di inammissibilità per colpa non grave, può essere disposto il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento di euro 3.000,00.
Giurisprudenza europea e nazionale richiamata
sent. Placanica (C-338/04 e altri) e varie sentenze di questa Corte (es. Sez. 3 n. 32459/2023; Sez. 3 n. 25439/2020; Sez. 3 n. 13680/2022)
La Corte osserva che il richiamo generico alla giurisprudenza convenzionale non è sufficiente: occorre dimostrare, alla luce dei fatti processuali, la concreta illegittimità dell'esclusione dall'accesso al mercato o che l'attività svolta rientri nella fattispecie lecita di mera trasmissione.
Corte Costituzionale
sent. 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in tema di condanna per spese e ammenda in caso di inammissibilità; utilizzata per motivare l'applicazione dell'onere delle spese e del pagamento alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In Cassazione i motivi devono essere specifici e confrontare puntualmente le argomentazioni del provvedimento impugnato; la mera ripetizione dei motivi d'appello genera inammissibilità.
- Per escludere la responsabilità prevista dall'art. 4 L. 401/1989 è necessario dimostrare, oltre al rapporto con un allibratore straniero, che l'operatore italiano si sia limitato a una trasmissione trasparente dei dati e che l'operatore straniero non sia stato illegittimamente escluso dalle concessioni; l'assenza di autorizzazione ex art. 88 T.U.L.P.S. è rilevante salvo prova dell'illegittima esclusione.
- Le circostanze attenuanti (art. 131-bis e art. 62-bis) richiedono elementi di fatto concreti e positivi: la semplice autocertificazione di buona condotta o allegazioni generiche non bastano se emergono elementi che indicano abitualità, organizzazione o tentativi di elusione dei controlli.
- La prova orale e gli accertamenti (es. dispositivi nascosti, rimozione prima dei controlli, mancanza di ricevute) possono rafforzare la qualificazione dell'attività come raccolta illecita e l'esclusione di attenuanti o benefici.
- Se un motivo di appello è 'inammissibile in origine' per manifesta genericità o infondatezza, la mancata pronuncia della corte d'appello su quel motivo non rende automaticamente proponibile il motivo in Cassazione; l'inammissibilità originaria può determinare il passaggio in giudicato della sentenza di merito.
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