Cassazione Civile, Ordinanza n. 24700/2024 del 13/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso avvisi di accertamento per l'anno d'imposta 2001, ricostruendo induttivamente la plusvalenza derivante da una cessione d'azienda tra due società riconducibili al medesimo gruppo familiare e rideterminando il maggior reddito d'impresa della società e, per trasparenza, i redditi di partecipazione dei soci. I contribuenti avevano impugnato gli avvisi sostenendo che l'adesione della società al condono tombale avesse effetto estensivo anche sui soci. Dopo il rigetto in appello, i soci hanno proposto ricorso per cassazione con cinque motivi contro la sentenza della CTR Lombardia. Nelle more del giudizio di legittimità, i ricorrenti hanno aderito alla definizione agevolata prevista dalla normativa sopravvenuta e hanno documentato l'integrale pagamento delle rate dovute, chiedendo di fatto la definizione del giudizio.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio, rilevando che i ricorrenti avevano perfezionato la definizione agevolata con integrale pagamento delle somme dovute entro il 30 novembre 2023. Poiché i soci erano parte del giudizio quali litisconsorti necessari in qualità di successori della società estinta e la società aveva già aderito al condono tombale sul presupposto avviso di accertamento, è venuto meno l'interesse alla decisione del ricorso. Le spese sono state poste a carico di chi le ha anticipate.
Norme richiamate
artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
richiamate per la trattazione del ricorso in camera di consiglio e per il rinvio a nuovo ruolo in attesa della definizione agevolata
art. 6 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193
norma sulla definizione agevolata cui i ricorrenti hanno aderito e che, una volta perfezionata con il pagamento integrale, ha condotto all'estinzione del giudizio
legge di conversione del d.l. n. 193/2016, richiamata quale base della definizione agevolata
art. 1, comma 4, d.l. 16 ottobre 2017, n. 148
ulteriore disciplina richiamata in tema di definizione agevolata e rateizzazione
legge di conversione del d.l. n. 148/2017, richiamata per la disciplina della definizione agevolata
richiamata per il condono tombale cui aveva aderito la società sul presupposto avviso di accertamento
Massime di principio
- La definizione agevolata del debito tributario, quando sia perfezionata mediante integrale pagamento delle somme dovute, determina il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio e comporta l'estinzione del processo.
- Nei giudizi relativi ad avvisi di accertamento emessi nei confronti di società di persone e dei soci per trasparenza, la posizione dei soci può essere trattata unitariamente a quella della società, specie quando essi intervengano quali successori della società estinta e litisconsorti necessari.
- L'estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata assorbe l'esame dei motivi di ricorso, con regolazione delle spese a carico di chi le ha anticipate.
Come è indicizzato
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