Cassazione Civile, Ordinanza n. 12815/2024 del 10/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (subappaltatore)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di subappalto relativo a opere da eseguire su un immobile. Una società committente/appaltante aveva chiamato in causa la subappaltatrice per ottenere la risoluzione del contratto di subappalto per asserito inadempimento e il risarcimento dei danni, contestando la mancata esecuzione di parte dei lavori e i vizi delle opere eseguite. In primo grado le domande attoree originarie venivano dichiarate inammissibili per intervenuto accordo conciliativo con la società appaltante; la domanda di risoluzione del subappalto veniva rigettata. In appello la società appaltante censurava l’accertamento di merito sostenendo che la Corte territoriale avesse valorizzato scambi di e-mail non pertinenti e avesse male interpretato il contenuto contrattuale, omettendo l’esame di fatti decisivi e violando i canoni ermeneutici degli artt. 1362 e ss. c.c.; lamentava inoltre omessa pronuncia sul terzo motivo di appello e violazione dell’art. 112 c.p.c. Il ricorso per cassazione, tuttavia, è stato poi oggetto di rinuncia depositata dalla ricorrente e notificata alla controricorrente, senza accettazione di quest’ultima.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla ricorrente ai sensi dell’art. 390 c.p.c. e, non risultando l’accettazione della controricorrente, ha dichiarato l’estinzione del giudizio di cassazione. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente. È stato escluso l’applicarsi dell’art. 391, ultimo comma, c.p.c. e non sono state applicate le conseguenze di cui all’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., né il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il motivo era prospettato come omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il motivo denunciava la violazione delle norme sull'interpretazione del contratto, in particolare degli artt. 1362 e ss. c.c.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il motivo era formulato anche come nullità della sentenza per mancata pronuncia e violazione dell'art. 112 c.p.c.
La ricorrente ha rinunciato al ricorso con atto notificato alla controparte.
L’estinzione per rinuncia non ha comportato l’ipotesi di adesione della controparte prevista dall’ultimo comma.
primo comma; comma secondo; ultimo comma
Era stata formulata proposta di definizione del giudizio per manifesta infondatezza; la rinuncia ha impedito l’applicazione delle conseguenze sanzionatorie richiamate dalla norma.
Non si sono applicati, per effetto della rinuncia, i profili sanzionatori per responsabilità aggravata previsti dalla norma.
Era dedotta la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per omessa decisione su un motivo di appello.
La ricorrente lamentava la violazione dei criteri legali di interpretazione del contratto di subappalto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha escluso l’obbligo del contributo unificato aggiuntivo in ragione dell’estinzione del giudizio.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente notificata e non accettata dalla parte resistente, determina l’estinzione del giudizio di legittimità.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia del ricorrente, la parte rinunciante resta tenuta alle spese processuali in favore della controparte, salvo diverse ipotesi previste dalla legge.
- La rinuncia al ricorso impedisce l’applicazione delle conseguenze sanzionatorie collegate alla definizione del giudizio per manifesta infondatezza quando venga meno la decisione nel merito.
- Quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia, non opera il contributo unificato aggiuntivo previsto per il rigetto o l’inammissibilità del ricorso.
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