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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1009/2022 del 13/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che confermava le condanne per tentata estorsione (capi B e C). I principali profili di doglianza riguardano: 1) la configurabilità e la motivazione dell'aggravante "metodo mafioso" (art.7 L.203/91 ora art.416-bis.1 c.p.), ritenuta dai ricorrenti non dimostrata perché, a loro dire, mancavano elementi di appartenenza, di spessore criminale o di efficacia intimidatoria riconducibile ad un vincolo mafioso; 2) la presunta travisazione o contraddittorietà della valutazione probatoria, in particolare delle intercettazioni (captazioni) e della loro trascrizione/interpretazione; 3) la mancata prova della sincrona presenza di più persone idonea ad integrare l'aggravante di cui all'art.628 c.3 n.1 c.p.; 4) la rilevanza o meno di circostanze ed elementi ambientali (protocollo Antoci, certificazioni antimafia); 5) l'erronea estensione ad ipotesi di delitto tentato di alcune aggravanti (art.71 D.Lgs.159/11) da parte dei giudici di merito; 6) censure sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti da tutti i ricorrenti. Ha ritenuto che i giudici di merito avessero adeguatamente motivato la sussistenza della tentata estorsione e degli elementi aggravanti (anche il metodo mafioso) in relazione al contesto territoriale, alle condotte intimidatorie (uccisione dei suini con simboli tracciati, furti, aggressioni, biglietti minatori, morso a Militello) e alle intercettazioni, non essendo consentito in sede di legittimità un riesame del merito. La Corte ha inoltre affermato che l'aggravante per "metodo mafioso" può sussistere anche nei reati tentati se, con giudizio ex ante, gli atti intimidatori evocano la forza intimidatrice del vincolo associativo. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e, in solido, alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili, con liquidazioni parziali indicate nella sentenza (es. Militello e Triscari liquidati complessivi euro 4.000,00; Associazione Antiracket ed Antiusura di Troina euro 3.510,00).

Norme richiamate

  • art. 7 legge 203/1991 (oggi art. 416-bis.1 c.p.)

    La Corte ricava che l'aggravante del "metodo mafioso" si realizza quando l'azione, evocando la contiguità ad una associazione mafiosa, sia funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento; può operare anche nel delitto tentato se, con giudizio ex ante, gli atti del tentativo evocano la forza intimidatrice del vincolo associativo.

  • art. 628 comma 3 n.1 c.p.

    L'aggravante per la minaccia posta in essere in presenza di più persone è applicabile laddove la sincrona presenza incrementi l'effetto intimidatorio; i giudici di merito hanno ritenuto sussistente tale maggior impatto in relazione all'aggressione collettiva documentata.

  • art. 71 D.Lgs. 159/2011

    La Corte interpreta l'aggravante collegata a misure di prevenzione come ricomprendente anche i delitti in forma tentata quando la ratio della norma (maggiore pericolosità dell'agente) giustifica l'estensione al tentativo, trattandosi di circostanze preesistenti o concomitanti all'esecuzione del reato.

  • art. 606 cod. proc. pen. (giurisprudenza sulla limitazione del sindacato della Cassazione)

    In sede di legittimità non è consentito ripetere una rivalutazione del merito: la Corte verifica l'eventuale travisamento della prova (utilizzo di prova inesistente o risultato oggettivamente diverso), non riformula la valutazione dei fatti già compiuta dal giudice di merito.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per condannare i ricorrenti, in caso di inammissibilità, al pagamento delle spese del procedimento e ad eventuali somme a favore della Cassa delle ammende.

  • art. 192 e art. 533 cod. proc. pen.

    Richiamati nel dibattito sulla valutazione delle dichiarazioni delle persone offese e sul principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio: la Cassazione riafferma che l'onere di dimostrare l'insufficienza motivazionale compete al ricorrente e che non può trasformarsi in un sindacato sul merito quando il giudice di merito ha compiuto un'ampia valutazione delle prove.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato con riferimento alla motivazione del trattamento sanzionatorio: la Corte ritiene congrua la valutazione del giudice di merito che ha tenuto conto della durata delle pressioni e della gravità delle modalità esecutive.

Massime di principio

  • L'aggravante del "metodo mafioso" può valere anche per reati tentati se gli atti, valutati ex ante e nel loro contesto ambientale, evocano la forza intimidatrice del vincolo associativo e producono nella vittima condizione di assoggettamento o timore.
  • In sede di Cassazione non è possibile chiedere la riconsiderazione integrale del merito: il ricorso per motivi di prova è inammissibile se non dimostra un travisamento della prova o l'utilizzo di prove inesistenti.
  • Per integrare aggravanti legate alla presenza di più persone o alla contiguità mafiosa è necessario che gli elementi probatori (intercettazioni, atti intimidatori concreti, osservazioni) siano valutati nel loro complesso e rapportati al contesto territoriale e temporale.
  • Le censure circa l'errata interpretazione di captazioni o dichiarazioni devono essere specifiche e confrontarsi puntualmente con le motivazioni del giudice di merito; il mero dissenso o una diversa interpretazione probatoria, senza elementi nuovi, è insufficiente in Cassazione.
  • Le circostanze preesistenti o attinenti alla persona (p.es. misure di prevenzione) possono essere considerate dal giudice anche quando il reato è solo tentato, se la ratio normativa giustifica l'estensione dell'aggravante al tentativo.

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