Sentenza del 09/10/2019 n. 25245 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che aveva confermato un avviso di accertamento ICI 2006. Il Comune aveva rettificato il valore dell'area edificabile da 258.228,00 euro a 2.950.921,00 euro, applicando il criterio del valore di trasformazione, basato sul valore del fabbricato realizzabile, sui costi di costruzione e sulle caratteristiche urbanistiche dell'area. La ricorrente ha contestato: la violazione dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. 504/1992; l'omessa pronuncia sui fattori che avrebbero ridotto il valore dell'area, quali vincoli locativi, costi di bonifica e adattamento e differenza rispetto ai valori tabellari comunali; nonché l'illegittimità della sanzione per infedele dichiarazione, sostenendo che avrebbe potuto applicarsi al più la sanzione per insufficiente versamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto legittimo il criterio del valore di trasformazione, purché fondato sui parametri indicati dall'art. 5, comma 5, del d.lgs. 504/1992, tra cui ubicazione, edificabilità, destinazione d'uso, costi di adattamento e prezzi di mercato comparabili. Ha escluso l'omessa pronuncia, rilevando che la CTR aveva esaminato la legittimità del criterio estimativo; eventuali lacune nella valutazione di singoli fatti avrebbero dovuto essere dedotte, ricorrendone i presupposti, come omesso esame di un fatto decisivo e non come violazione dell'art. 112 c.p.c. La Corte ha inoltre chiarito che i valori tabellari comunali ex art. 59 del d.lgs. 446/1997 hanno valore presuntivo e non impediscono una diversa stima basata su elementi specifici. La sanzione per infedele dichiarazione è stata ritenuta implicitamente confermata, poiché la società aveva indicato un valore venale errato, e non si trattava di una semplice insufficienza di versamento. La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 2.000,00 euro oltre accessori, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504/1992
La base imponibile dell'ICI, per le aree fabbricabili, è costituita dal "valore venale in comune commercio" al 1 gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione e ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
La norma consente di determinare il valore dell'area edificabile anche mediante il criterio indiretto del valore di trasformazione, purché la stima consideri concretamente i parametri normativi e sia adeguatamente motivata.
Le delibere comunali che fissano valori di riferimento per le aree edificabili costituiscono presunzioni semplici e non vincolanti. Il Comune può discostarsene quando disponga di elementi specifici idonei a dimostrare un diverso valore venale.
Articoli 112 e 132 cod. proc. civ.
L'omessa pronuncia ricorre quando il giudice non decide su una domanda o eccezione effettivamente proposta. Non coincide con la mancata considerazione di singoli argomenti o elementi probatori, che può eventualmente rilevare come omesso esame di un fatto decisivo.
Art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ.
La violazione di legge, l'omessa pronuncia e l'omesso esame di un fatto decisivo sono vizi distinti e devono essere dedotti secondo presupposti e contenuti specifici; non è possibile utilizzare il ricorso per cassazione per ottenere una nuova valutazione dei fatti o della stima economica.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla legge n. 228/2012
In caso di rigetto integrale del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Massime di principio
- Per la valutazione fiscale di un'area edificabile, il Comune può utilizzare il criterio del valore di trasformazione, stimando il valore del fabbricato realizzabile e detraendo i costi di costruzione e gli altri oneri rilevanti.
- I valori tabellari comunali non costituiscono un limite invalicabile né garantiscono automaticamente il contribuente: sono presunzioni semplici e possono essere superati da una stima specifica e motivata.
- Vincoli urbanistici, convenzioni, obblighi locativi, costi di bonifica e altri fattori di deprezzamento devono essere allegati e dimostrati concretamente dal contribuente; la loro mera allegazione non impone necessariamente una riduzione del valore.
- In cassazione non è possibile contestare soltanto l'attendibilità della stima o chiedere una nuova valutazione dei dati di fatto, poiché l'apprezzamento estimativo spetta normalmente al giudice di merito.
- La mancata risposta a singoli argomenti non integra automaticamente omessa pronuncia: se la decisione è incompatibile con la tesi della parte, può configurarsi un rigetto implicito.
- La dichiarazione di un valore imponibile errato può integrare infedele dichiarazione, distinta dalla semplice insufficienza di versamento, quando l'errore riguarda un elemento essenziale della base imponibile.
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