Cassazione Penale, Sentenza n. 24342/2023 del 06/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore impugnava l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che, in riforma del provvedimento del GIP del 1° settembre 2022, aveva revocato nei confronti di Paolo Pisani la misura interdittiva dall'esercizio della professione forense (durata un anno) disposta in relazione al presunto concorso nei reati di cui agli artt. 611 e 372 cod. pen., aggravati dall'art. 416-bis, sostenendo che il Tribunale avesse erroneamente valutato la "gravità indiziaria". In particolare il ricorso puntava sulla mancata e insufficiente valorizzazione, da parte del Tribunale, di una conversazione intercettata il 14 ottobre 2019 (con protagonisti D'Ambrosio Massimo e Montualdista Ivan) che, a detta del Procuratore, comprovava la finalità intimidatoria dell'incontro organizzato da Pisani con il teste Vittorio Toscano e il coinvolgimento degli altri indagati nel tentativo di ottenere la ritrattazione della querela.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il gravame mirasse a un riesame di merito delle emergenze investigative, controllo non consentito in sede di legittimità per i provvedimenti cautelari della libertà. La Suprema Corte ha valutato che il Tribunale aveva adeguatamente motivato la decisione, evidenziando l'equivoco del contenuto della conversazione intercettata, l'assenza di riscontri precisi sull'incontro e la presenza di elementi di segno contrario, tali da escludere, allo stato, univoca gravità indiziaria. Pertanto non sussistono vizi logico-giuridici idonei a rendere ammissibile il ricorso.
Norme richiamate
Norma richiamata in sede di appello ex art. 310 come titolo dell'impugnazione proposta dall'indagato; nel contesto, la Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità sulle decisioni cautelari de libertate.
Reato richiamato nell'imputazione provvisoria come fatto a cui si riferisce la contestazione; la Corte non entra nel merito della qualificazione del fatto, essendo il controllo limitato alla motivazione cautelare.
Altro reato contestato nell'imputazione provvisoria; citato a titolo di fatto oggetto del procedimento cautelare.
art. 416-bis cod. pen. (aggravante)
Aggravante richiamata nell'ipotesi accusatoria; costituisce contesto fattuale rilevante ma non modifica il principio di limitazione del sindacato di legittimità sul merito delle prove.
Richiamato a titolo di contesto (riferimento a D'Ambrosio Adolfo ristretto ai sensi dell'art. 41-bis); usato per descrivere la situazione processuale degli indagati ma non incide sul giudizio di ammissibilità del ricorso.
art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
Indicato come parametro direttivo per la valutazione del contenuto delle intercettazioni: richiede cautela nell'estrapolare da conversazioni ambigue un significato univoco e necessario collegamento alla gravità indiziaria.
Sez. U, n. 11 del 22/03/2000 (Audino)
Giurisprudenza di legittimità richiamata per affermare il principio che la Corte di Cassazione, nei procedimenti cautelari de libertate, controlla soltanto la congruenza e la coordinazione logica della motivazione e non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione di attendibilità o rilevanza delle fonti.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione, nei ricorsi avverso provvedimenti cautelari della libertà, non riesamina il merito probatorio: il sindacato è limitato alla congruenza e coerenza logico-giuridica della motivazione.
- Intercettazioni e conversazioni ambientali dal contenuto equivoco non bastano, da sole, a fondare la "gravità indiziaria" se mancanti di elementi di riscontro e di chiarezza sulla finalità e sui soggetti coinvolti.
- Per ottenere la riforma di un provvedimento cautelare in sede di legittimità è necessario dimostrare vizi della motivazione sotto il profilo logico-giuridico, non solo prospettare una valutazione alternativa delle stesse emergenze investigative.
- La presenza di elementi di segno contrario o di assenza di riscontri concreti indebolisce la misura cautelare; il giudice di merito deve esplicitare tali circostanze nella motivazione perché siano sindacabili in Cassazione.
- Nei casi di misure interdittive (es. divieto di esercizio professionale) la gravità indiziaria richiede un quadro probatorio sufficientemente univoco e non meramente sospettivo o interpretativo.
- I difensori devono evidenziare, nel gravame, vizi specifici della motivazione (contraddittorietà, illogicità, mancanza di adesione ai parametri di legge) per sperare in un ammissibilità del ricorso in Cassazione.
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