Cassazione Civile, Ordinanza n. 21753/2021 del 29/07/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (eredi)
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato in cassazione il decreto della Corte d'appello che aveva liquidato l'equa riparazione per irragionevole durata del processo presupposto. Il processo originario riguardava il de cuius e, secondo la ricostruzione riportata, si era aperto nel gennaio 1976; dopo il decesso di uno dei partecipanti, i suoi eredi si erano costituiti nel giudizio di primo grado all'udienza del 25 maggio 1992, che si era poi concluso con sentenza del 2004, mentre il giudizio di appello era proseguito dal 13 gennaio 2005 al 7 giugno 2011. Il primo motivo denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 35 e 6 CEDU, degli artt. 2, 3 e 6 L. n. 89/2001 e degli artt. 112 e 132 c.p.c., perché la Corte territoriale, pur avendo dato atto della costituzione degli eredi nel primo grado, aveva poi affermato contraddittoriamente che le parti ricorrenti avevano affrontato soltanto il giudizio di appello. Il secondo motivo contestava la quantificazione dell'indennizzo; il terzo riguardava il riconoscimento dei soli interessi moratori e non anche di quelli compensativi.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, rilevando la contraddizione nella motivazione del decreto impugnato circa la fase processuale effettivamente sopportata dai ricorrenti nel giudizio presupposto. L'accoglimento del primo motivo ha comportato l'assorbimento del secondo e del terzo. Il decreto della Corte d'appello è stato cassato e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
il Ministero della giustizia si è costituito decorso il termine di cui all'art. 370 c.p.c.
La costituzione del resistente è stata ritenuta tardiva, ma avvenuta al solo fine di ricevere l'avviso di fissazione dell'udienza e partecipare alla discussione.
art. 35 CEDU
violazione e falsa applicazione degli artt. 35 e 6, par. 1 della convenzione europea dei diritti dell'uomo
Richiamato come parametro della domanda di equa riparazione per durata irragionevole del processo.
art. 6, par. 1 CEDU
violazione e falsa applicazione degli artt. 35 e 6, par. 1 della convenzione europea dei diritti dell'uomo
Richiamato come parametro convenzionale per valutare la ragionevole durata del processo presupposto.
violazione e falsa applicazione degli artt. ... 2, 3 e 6 della legge n. 89/2001
Richiamati come fondamento del diritto all'equa riparazione per l'irragionevole durata del processo.
violazione e falsa applicazione ... 112 ... c.p.c.
Invocato per censurare la decisione asseritamente incongruente rispetto al contenuto della domanda e ai fatti processuali rilevanti.
violazione e falsa applicazione ... 132 c.p.c.
Invocato come parametro della motivazione del decreto impugnato.
artt. 1123, 1226, 1227 e 2056 c.c.
violazione o falsa applicazione degli artt.1123, 1226, 1227 e 2056 c.c.
Richiamati nel terzo motivo in relazione alla liquidazione del danno e agli accessori dell'indennizzo.
art. 11 della legge n. 370/1999
Richiamato nel terzo motivo con riferimento agli interessi riconosciuti sull'importo liquidato.
d.lgs. 257/1991
Richiamato nel terzo motivo insieme alle norme sulla quantificazione e sugli interessi; dal testo non emerge una specifica interpretazione della Corte.
Massime di principio
- In materia di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la Corte di merito deve ricostruire con precisione la fase o le fasi del giudizio effettivamente patite dalla parte, evitando affermazioni contraddittorie rispetto ai dati processuali accertati.
- La motivazione del decreto è viziata quando, dopo avere dato atto della costituzione della parte in un determinato grado di giudizio, ne attribuisce poi l'esperienza processuale a un diverso e solo successivo grado, incidendo sulla corretta valutazione della durata ragionevole e dell'indennizzo.
- L'accoglimento del motivo che investe l'erronea ricostruzione del periodo di partecipazione al processo presupposto comporta l'assorbimento delle censure sulla quantificazione dell'indennizzo e sugli accessori, poiché la base temporale della liquidazione deve essere nuovamente esaminata dal giudice di rinvio.
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