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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10455/2024 del 17/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguarda una docente di religione cattolica che aveva lavorato per più annualità con contratti a termine nel pubblico impiego scolastico e aveva chiesto il risarcimento del c.d. danno comunitario per abusiva reiterazione dei contratti a termine, nonché il riconoscimento della parità di trattamento quanto all'anzianità di servizio. La Corte d'appello aveva respinto la domanda risarcitoria ritenendo che la successiva stabilizzazione/immissione in ruolo rendesse infondata la pretesa, applicando alla fattispecie la disciplina generale della legge n. 107/2015. Nel ricorso per cassazione la lavoratrice ha articolato dodici motivi, censurando: l'erroneo presupposto fattuale dell'avvenuta immissione in ruolo; la motivazione apparente; l'erronea applicazione della legge n. 107/2015; la retroattività sanante attribuita a tale legge; la violazione della clausola 5 dell'Accordo quadro della direttiva 99/70/CE; la violazione delle norme speciali sull'assunzione dei docenti di religione; la violazione della CEDU e della Carta dei diritti fondamentali UE; la disparità di trattamento rispetto ai docenti curriculari; la persistente spettanza del risarcimento nonostante la stabilizzazione; l'omessa considerazione della non contestazione e delle prove circa il mancato ruolo; e infine la statuizione sulle spese. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il terzo motivo, assorbendo gli altri, perché la disciplina speciale dei docenti di religione cattolica non è quella generale dettata per i docenti curriculari e la legge n. 107/2015 non è applicabile a tali insegnanti; pertanto, in caso di abuso nella reiterazione dei contratti a termine, resta configurabile il diritto al risarcimento del danno eurounitario secondo i parametri dell'art. 32, comma 5, L. n. 183/2010, non essendo invece riconoscibile la trasformazione automatica del rapporto in tempo indeterminato. La pronuncia d'appello è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso, ritenendo decisivo che i docenti di religione cattolica siano soggetti a un regime speciale di assunzione e che, per tale categoria, la legge n. 107/2015 non sia applicabile. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e rinviato alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, affinché riesamini la domanda risarcitoria alla luce del principio per cui l'abuso dei contratti a termine in tale settore genera diritto al risarcimento del danno eurounitario, ma non alla stabilizzazione automatica. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti; il giudice del rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    invocato come parametro della censura sulla valutazione dei fatti e sulla non contestazione; la Corte non lo esamina nel merito perché il motivo accolto assorbe gli altri.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato per dedurre il vizio di motivazione apparente; motivo assorbito.

  • art. 111 Cost.

    richiamato insieme alla censura sulla motivazione apparente; motivo assorbito.

  • art. 1 L. n. 107/2015

    ritenuto non applicabile ai docenti di religione cattolica, perché riferito al regime generale scolastico e ai docenti curriculari.

  • art. 11 disp. prel. c.c.

    invocato per contestare l'attribuzione retroattiva alla L. n. 107/2015 di effetti sananti; motivo assorbito, ma la Corte esclude l'applicabilità della norma al caso.

  • clausola 5 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 99/70/CE

    il suo contenuto è richiamato per affermare che l'abuso nella reiterazione dei contratti a termine richiede una misura sanzionatoria proporzionata, effettiva e sufficientemente energica.

  • art. 400 T.U. n. 297/1994

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la specialità del regime di assunzione; motivo assorbito.

  • art. 3, comma 2, L. n. 186/2003

    richiamato a sostegno della disciplina speciale dei docenti di religione cattolica.

  • art. 32 L. n. 183/2010

    utilizzato come parametro di liquidazione del danno comunitario in caso di abuso del termine; la Corte richiama i principi già affermati dalla propria precedente giurisprudenza.

  • art. 36 d.lgs. n. 165/2001

    richiamato per sostenere l'applicazione della sanzione risarcitoria nei casi di violazione delle regole sul lavoro a termine nel pubblico impiego; motivo assorbito.

  • art. 6 CEDU

    richiamato per censurare la lettura della stabilizzazione come causa di venir meno del danno; motivo assorbito.

  • art. 117 Cost.

    richiamato come parametro interposto rispetto al diritto UE e CEDU; motivo assorbito.

  • art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    richiamato in relazione alla tutela giurisdizionale effettiva; motivo assorbito.

  • art. 52 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    richiamato nei motivi relativi alla compressione dei diritti fondamentali; motivo assorbito.

  • art. 21 Carta di Nizza

    richiamato per la denunciata disparità di trattamento tra docenti di religione e docenti curriculari; motivo assorbito.

  • direttiva 2000/78/CE

    richiamata per sostenere la discriminazione subita dagli insegnanti di religione; motivo assorbito.

  • art. 1218 c.c.

    invocato per ribadire la persistenza del diritto al risarcimento nonostante la stabilizzazione; motivo assorbito.

  • art. 1223 c.c.

    richiamato per la pretesa risarcitoria del danno da inadempimento; motivo assorbito.

  • art. 437 c.p.c.

    invocato per lamentare l'omessa considerazione della non contestazione; motivo assorbito.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di onere della prova circa il mancato ruolo e l'abuso del termine; motivo assorbito.

  • art. 24 Cost.

    richiamato in relazione al diritto di difesa e alla prova del fatto costitutivo; motivo assorbito.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato anche nel contesto della non contestazione e della valutazione delle prove; motivo assorbito.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per la dedotta errata valutazione del materiale probatorio; motivo assorbito.

  • art. 421 c.p.c.

    richiamato per la dedotta omessa attivazione dei poteri istruttori del giudice; motivo assorbito.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato in relazione alla condanna alle spese; il relativo motivo è assorbito dalla cassazione con rinvio.

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato per censurare la compensazione delle spese; motivo assorbito.

Massime di principio

  • Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica, disciplinato dalla L. n. 186/2003, la reiterazione abusiva dei contratti a termine oltre il limite delle tre annualità scolastiche integra un abuso sanzionabile con il risarcimento del danno eurounitario, parametrato secondo i criteri dell'art. 32, comma 5, L. n. 183/2010, salvo prova di un maggior danno.
  • Per i docenti di religione cattolica non opera la disciplina generale di stabilizzazione prevista per i docenti curriculari dalla L. n. 107/2015; la specialità del sistema di reclutamento esclude che la successiva immissione in ruolo, soprattutto se non automatica, faccia venir meno il diritto al risarcimento maturato per l'abuso già consumato.
  • La stabilizzazione o successiva assunzione a tempo indeterminato non elide, di per sé, le conseguenze risarcitorie dell'illegittima reiterazione dei contratti a termine quando la fattispecie rientra in un regime speciale che non prevede la conversione automatica del rapporto.
  • In presenza di una categoria di lavoratori soggetta a disciplina speciale di assunzione, il giudice deve verificare prioritariamente l'applicabilità della normativa generale invocata dalle parti; l'erronea estensione della disciplina comune può comportare cassazione della sentenza che abbia escluso il risarcimento in base a un presunto effetto sanante non previsto dall'ordinamento.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termine
RamiLavoro
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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