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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11484/2023 del 17/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Colosimo ha proposto ricorso straordinario per errore materiale o di fatto ex art. 625-bis c.p.p. sostenendo che la Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione, nella sentenza del 9 marzo 2022 che aveva rigettato il suo ricorso contro la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro (16.11.2020), non aveva considerato specifiche deduzioni con cui si denunciava un vizio di motivazione della Corte d'appello nel non riconoscere la circostanza attenuante speciale (art. 8 legge 12 luglio 1991 n. 203) nonostante l'importante contributo collaborativo fornito dall'imputato nella ricostruzione dell'attività della cosca mafiosa. In sostanza il ricorrente lamentava l'omessa valutazione di argomenti decisivi a sostegno del riconoscimento dell'attenuante speciale, e non una violazione di diritto.

La decisione

Il ricorso straordinario è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che l'istituto dell'errore materiale e dell'errore di fatto non possa essere utilizzato per contestare valutazioni di merito o errori di interpretazione compiuti in sede di legittimità. La Corte ha inoltre ritenuto che le censure del ricorrente fossero generiche e non provassero che l'omesso esame fosse stato decisivo, osservando che la Prima Sezione aveva comunque riconosciuto le attenuanti generiche al ricorrente ma non il livello di contributo necessario per l'attenuante speciale. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e alla somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 625-bis c.p.p.

    Il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto è limitato a vizi riconducibili a errori di trascrizione o a svisti/quivoci sugli atti interni; non copre errori di valutazione o interpretazione degli atti di legittimità.

  • art. 616 c.p.p.

    Legittima, dopo la dichiarazione di inammissibilità, la condanna alle spese processuali e a una somma a favore della cassa delle ammende.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Richiamato per il principio che il ricorrente deve provare che il motivo omesso era decisivo (contro la regola) e che l'omesso esame derivi da un errore di percezione.

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche sono fondate su molteplici elementi sintomatici e sulla valutazione complessiva del fatto e della condotta; la loro concessione non comporta automaticamente il riconoscimento dell'attenuante speciale prevista dalla normativa antimafia.

  • art. 8 legge 12 luglio 1991 n. 203 (d.l. 13 maggio 1991 n. 152, conv. legge)

    L'attenuante di cui all'art. 8 è riconosciuta in presenza di un valido contributo alle indagini finalizzato a evitare ulteriori conseguenze dell'attività delittuosa; richiede requisiti e valore del contributo distinti dalle attenuanti generiche.

  • art. 23, co. 8 d.l. 28 ottobre 2020 n. 137

    Norma richiamata in relazione alla trattazione in udienza pubblica dei ricorsi, rilevante nella procedura ma non incide sul merito della decisione di inammissibilità.

  • Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000

    Richiamata a supporto dell'idea che l'evidente inammissibilità può giustificare una sanzione pecuniaria a carico del ricorrente per colpa nella proposizione del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto ex art. 625-bis c.p.p. è ammissibile solo per vere e proprie svista o errori di trascrizione/di percezione degli atti; non è lo strumento per rimettere in discussione valutazioni di diritto o di fatto compiute dai giudici di legittimità.
  • Quando si lamenta un'omessa considerazione di motivi, il ricorrente deve dimostrare concretamente che l'omesso esame era decisivo e avrebbe determinato una decisione incontrovertibilmente diversa; affermazioni generiche non bastano.
  • Le omissioni apparenti possono essere ritenute implicitamente assorbite se la decisione affronta ragioni e principi tali da inglobare la censura non espressamente menzionata.
  • La concessione di attenuanti generiche non implica automaticamente il riconoscimento dell'attenuante speciale prevista per i collaboratori in materia di criminalità organizzata: si tratta di presupposti distinti e valutazioni autonome.
  • Se si ritiene che vi sia un vizio di motivazione del giudice di merito (per esempio omissione di elementi decisivi), il rimedio corretto è il ricorso per cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione, non il ricorso straordinario per errore di fatto, salvo che non si tratti di una palese svista materiale.
  • Per evitare condanne alle spese e sanzioni (cassa delle ammende) è importante valutare preventivamente la fondatezza e la specificità delle ragioni poste a fondamento di un ricorso straordinario.

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