Cassazione Penale, Sentenza n. 11464/2023 del 17/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore Generale impugnava l'esclusione dell'aggravante della premeditazione (art. 577 comma 1 n.3 c.p.) per gli omicidi contestati; deduceva inoltre vizi di contraddittorietà e insufficienza della motivazione. I difensori degli imputati contestavano l'affermazione di responsabilità per plurimi vizi motivazionali e probatori (presunta contraddittorietà e inattendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, mancati riscontri esterni, utilizzo dei tabulati telefonici, errata valutazione delle aggravanti e del trattamento sanzionatorio).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Nel decisione ha ritenuto congrua e non manifestamente illogica la valutazione del giudice di merito circa l'attendibilità e l'autonomia delle dichiarazioni dei collaboratori (Valentino, Passaquindici, Amore), ha condiviso la valutazione che ha portato all'esclusione dell'aggravante della premeditazione per le ragioni indicate in motivazione (contraddizioni e incertezze rilevanti), ha ritenuto corretta la statuizione sulle aggravanti di tipo mafioso (art. 416bis.1 c.p.) e ha ritenuto utilizzabili i tabulati telefonici acquisiti ante riforma purché non siano l'unico fondamento della condanna e siano integrati da altri elementi di prova. Di conseguenza la sentenza di merito resta efficace con la parziale riforma già operata in sede di rinvio (esclusione della premeditazione per i capi A e C; pene rideterminate: Digiacomantonio 20 anni, Ficarelli 19 anni e 4 mesi, Perrelli 17 anni).
Norme richiamate
art. 577 comma 1 n. 3 cod. pen.
La Corte richiama i due elementi costitutivi della premeditazione (elemento cronologico e ideologico): è necessario un apprezzabile intervallo temporale e la persistenza del proposito omicida. Carenze probatorie o incertezze non marginali sulle modalità e sulla preparazione possono giustificare l'esclusione dell'aggravante.
Norma base sull'omicidio; utilizzata come riferimento per la qualificazione principale del fatto e per valutare le aggravanti e l'aumento di pena.
art. 416bis.1 cod. pen. (ex art. 7 legge 203/91)
La Corte ritiene sussistenti gli elementi della finalità di agevolazione mafiosa e del 'metodo' mafioso sulla base del contesto, delle modalità esecutive, della platealità e della finalità di preservare l'attività del sodalizio; la motivazione richiede un riferimento concreto e argomentato a tali elementi, non una mera evocazione della matrice mafiosa.
art. 192 comma 3 cod. proc. pen.
In tema di dichiarazioni dei collaboratori di giustizia la Corte conferma l'esigenza di valutare credibilità soggettiva e attendibilità oggettiva (specificità, coerenza, costanza, spontaneità), l'autonomia genetica delle chiamate, la convergenza e i riscontri esterni; inerzie o contraddizioni rilevanti possono incidere sulla valutazione dell'intero quadro probatorio.
art. 132 d.lgs. 196/2003 e art. 1 d.l. n.132/2021 (conv. L.178/2021)
La Corte ricorda la riforma che ha limitato l'acquisizione dei dati di traffico e ha previsto condizioni di utilizzo retroattive: i tabulati acquisiti prima della riforma possono essere utilizzati solo unitamente ad altri elementi di prova e per categorie di reati previste dalla nuova disciplina; pertanto i tabulati non possono più, da soli, fondare la condanna.
Citato in relazione all'aumento di pena per il tentato omicidio; la Corte territoriale ha adeguatamente motivato la determinazione della pena entro la discrezionalità del giudice di merito.
Sez. U. n. 24906/2019 (Sorge) e precedenti Sezioni Unite
Richiamate per il principio secondo cui, quando l'aggravante contiene componenti valutative, l'imputazione deve descriverne gli elementi costitutivi; altrimenti manca la necessaria precisione per l'esercizio della difesa. La Corte applica questo principio nel valutare la ritualità della contestazione della premeditazione.
Massime di principio
- L'aggravante della premeditazione richiede prova sia dell'elemento cronologico (apprezzabile intervallo e preparazione) sia di quello ideologico (persistenza del proposito): se emergono incertezze non marginali, l'aggravante può essere esclusa.
- Quando l'aggravante include valutazioni qualitative (es. premeditazione, finalità), l'imputazione deve descrivere con sufficiente dettaglio gli elementi fattuali che la giustificano; l'assenza di tale precisione può nuocere alla ritualità della contestazione.
- Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia vanno valutate con criteri rigorosi (specificità, coerenza, costanza, spontaneità, autonomia genetica, riscontri): divergences o mancanza di riscontri possono giustificare censure o esclusioni parziali.
- I tabulati telefonici acquisiti prima della legge 132/2021 possono essere utilizzati, ma non possono essere l'unico fondamento della condanna: servono altri elementi di prova a corroborazione; dopo la riforma l'acquisizione richiede maggior controllo giurisdizionale.
- La Corte di Cassazione non è sede per una rivalutazione complessiva dei fatti o per sostituirsi al giudice di merito nella valutazione della prova, salvo vizi di diritto o di motivazione manifesto; molte censure difensive che richiedono nuova lettura del materiale probatorio sono di regola inammissibili.
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e deve essere motivata; la Corte di legittimità verifica la logicità e la congruità della motivazione, non la ricalibrazione della sanzione se correttamente argomentata.
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