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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11462/2023 del 17/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma del primo grado, ha riqualificato il fatto in violazione di domicilio (art. 614 c.p.) e rideterminato la pena. Il ricorso articolava due motivi: (1) la condotta non sarebbe riconducibile all'art. 614 c.p. perché l'immobile era inagibile e disabitato dal sisma del 06/04/2009, sicché mancherebbe l'attualità dell'uso e vi sarebbe stato abbandono dell'abitazione; (2) mancata applicazione della scriminante dello stato di necessità (art. 54 c.p.), essendosi l'imputato introdotto nell'immobile per trovare riparo dal freddo e dalla pioggia e avendo con sé effetti personali e dormito sul letto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondato che l'immobile fosse da considerare abbandonato: la giurisprudenza e i fatti (il proprietario manteneva controllo e conosceva le condizioni dell'immobile) supportano la configurazione della violazione di domicilio anche quando l'immobile sia temporaneamente non abitato, purché non vi siano indici di abbandono definitivo. Sul secondo motivo la Corte ha dichiarato inammissibile la censura perché la scriminante dello stato di necessità è stata invocata per la prima volta in Cassazione e in modo aspecifico; l'onere di allegazione grava sull'imputato e la mera prospettazione astratta di necessità di riparo non è sufficiente. Conseguentemente il dispositivo ha dichiarato inammissibile il ricorso, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e al versamento in favore della cassa delle ammende di Euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 614 cod. pen. (violazione di domicilio)

    La norma tutela la 'privata dimora' e comprende anche immobili temporaneamente non abitati purché non abbandonati; l'introduzione contro la volontà di chi ha il diritto di escluderlo integra il reato quando sussista l'attualità dell'uso, non necessariamente continua.

  • art. 54 cod. pen. (stato di necessità)

    La scriminante richiede che l'imputato alleghi e dimostri l'insuperabile stato di costrizione, il male imminente non altrimenti evitabile e l'impossibilità di sottrarsi; la mera necessità di riparo temporaneo non provata non è sufficiente.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso e la possibilità di sanzioni per profili di colpa nell'impugnazione.

  • art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamata nella parte motivazionale: una generica prospettazione di una causa di giustificazione, senza adeguata allegazione e prova, non giustifica una pronuncia assolutoria in sede di impugnazione.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 (conv. l. n. 176/2020)

    Consente, in talune ipotesi, la trattazione del ricorso senza l'intervento delle parti; in questo caso il giudizio si è svolto con conclusioni scritte delle parti.

Massime di principio

  • La violazione di domicilio può sussistere anche per un immobile temporaneamente non abitato: ciò che rileva è l'assenza di indici di abbandono definitivo e l'attualità dell'uso, non la continuità della presenza.
  • La valutazione se un luogo sia 'abbandonato' richiede accertamenti fattuali (controllo da parte del proprietario, presenza di beni personali, condizioni dell'immobile); la semplice inagibilità non determina automaticamente l'abbandono.
  • Lo stato di necessità è una causa di giustificazione che deve essere specificamente allegata e dimostrata dall'imputato: vanno indicati gli elementi del male imminente, l'impossibilità di evitarlo e l'impossibilità di sottrarsi.
  • In Cassazione non è ammesso introdurre per la prima volta difese o cause di giustificazione senza averle dedotte e sviluppate nei gradi di merito; tali novità sono frequentemente inammissibili.
  • La mera necessità giornaliera o temporanea di un riparo (ad es. per una notte) non integra automaticamente lo stato di necessità se manca il pericolo imminente non altrimenti evitabile.
  • Ricorsi palesemente infondati o formulati con negligenza possono comportare condanne alle spese e sanzioni (versamento alla cassa delle ammende).

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