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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11463/2023 del 17/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi principali: (1) violazione di legge e vizio di motivazione rispetto alla configurabilità del reato di violenza privata (art. 610 c.p.), deducendo che la condotta fosse al più ingiuriosa e priva dell'elemento impeditivo della libertà di autodeterminazione della persona offesa; ha inoltre censurato la valutazione probatoria della Corte territoriale che si sarebbe basata principalmente sulla dichiarazione della persona offesa, trascurando le spiegazioni dell'imputato; (2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche (richiamando artt. 62-bis e 133 c.p.), sostenendo che la Corte avrebbe dovuto considerare le condizioni personali e ambientali del reo per un più congruo adeguamento della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondata e reiterativa la censura sulla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di violenza privata, confermando che la condotta del Palmieri (ostruire il veicolo, frapporsi davanti alla vettura, colpire il veicolo con i pugni e strattonare la persona offesa) integrava comportamento idoneo a limitare la libertà di azione e di autodeterminazione della vittima. Ha altresì ritenuto corretto il giudizio di merito sul diniego delle attenuanti generiche, motivato sulla base dei precedenti penali e della gravità delle condotte (anche in periodo di arresti domiciliari). Conseguentemente il rigetto del ricorso comporta la conferma della condanna a mesi dieci di reclusione per il capo B) (violenza privata), e la dichiarazione di non doversi procedere per il capo A) per intervenuta prescrizione (decisione della Corte d'appello). La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende per colpa nell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 610 c.p.

    Il reato di violenza privata richiede una violenza o una minaccia idonea a costringere qualcuno a fare, tollerare od omettere qualcosa; rileva qualsiasi comportamento atto a comprimere significativamente la libertà di azione o di autodeterminazione della vittima.

  • art. 660 c.p.

    Riferito al capo A) (molestie e disturbo alle persone): la Corte d'appello ha ritenuto intervenuta la prescrizione per questo capo.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.

    Norme richiamate dal ricorrente per censurare vizio di motivazione e violazione di legge in cassazione; la Corte ha ritenuto le censure sostanzialmente reiterative e prive di nuovo efficace critico.

  • art. 125, comma 3 c.p.p.

    Richiamato rispetto agli obblighi di motivazione della sentenza di merito; la Cassazione ha ritenuto che la motivazione della Corte territoriale fosse adeguata e sufficiente.

  • art. 62-bis c.p.

    Citato dal ricorrente nel contesto della valutazione delle circostanze personali e della pericolosità del reo; la Corte di merito ha utilizzato i precedenti per motivare il diniego delle attenuanti generiche.

  • art. 133 c.p.

    Norma sulla determinazione della pena e sulle circostanze da valutare (compresi gli elementi personali e ambientali); la Corte ha ritenuto che, pur dovendo considerare tali elementi, il giudice può negare le attenuanti se prevalgono elementi ostativi come precedenti e gravità della condotta.

  • art. 420-ter c.p.p.

    Richiamato in relazione al legittimo impedimento del difensore; la Corte ha precisato che, nelle trattazioni svolte con contraddittorio cartolare per assenza di tempestiva richiesta di trattazione orale, la previsione non trova applicazione.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 (conv. L. 176/2020)

    Norma emergenziale che ha consentito il trattamento del ricorso senza intervento diretto delle parti, con conclusioni scritte; la Cassazione ha proceduto sulla base di tale disciplina.

Massime di principio

  • La violenza privata (art. 610 c.p.) si configura non solo con la coercizione fisica diretta ma anche con qualsiasi condotta idonea a provocare nella vittima la concreta costrizione a non muoversi o a compiere/omessi atti: rileva l'idoneità concreta della condotta a comprimere la libertà, non la mera asserzione che si tratti di ingiuria.
  • In cassazione le censure che riproducono gli stessi argomenti già valutati e respinti dai giudici di merito, senza apportare nuovi elementi giuridici o fattuali significativi, sono soggette a declaratoria di inammissibilità per essere reiterative e manifestamente infondate.
  • Il diniego delle attenuanti generiche non richiede un esame esaustivo di tutti gli elementi favorevoli: è sufficiente che il giudice indichi i fattori decisivi (es. precedenti penali, gravità della condotta, comportamenti durante misure restrittive) che giustificano il rifiuto.
  • Nelle procedure trattate in forma cartolare (per cause legate a norme emergenziali o per mancata richiesta di trattazione orale) le istanze di legittimo impedimento del difensore o richieste tardive di udienza orale possono essere rigettate: è necessario rispettare le forme e i termini per chiedere la discussione orale.
  • Quando si valuta se una condotta abbia limitato la libertà di autodeterminazione va considerata l'idoneità concreta e la percezione di costrizione da parte della vittima (anche alla luce di testimonianze e riscontri), non la sola intenzione dell'agente o la brevità dell'evento.

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