Cassazione Penale, Sentenza n. 11460/2023 del 17/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza che aveva dichiarato estinto il reato per remissione della querela, deducendo l'erronea applicazione dell'art. 340 comma 4 c.p.p. perché, nonostante in udienza fosse stato letto un dispositivo che condannava la persona offesa al pagamento delle spese processuali in base a richiesta congiunta delle parti, nel testo della sentenza risultava invece la condanna del ricorrente al pagamento delle spese. Il ricorrente chiedeva quindi la correzione di tale errore materiale o l'annullamento della sentenza.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse, rilevando che prevale il dispositivo letto in udienza (che prevedeva le spese a carico della persona offesa) e che la discrepanza con il dispositivo scritto è sanabile con il procedimento di correzione dell'errore materiale. Perciò il ricorso non poteva proseguire. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di procedimento e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 340, comma 4, codice di procedura penale
La doglianza riguardava l'applicazione di questa norma in relazione alla determinazione delle spese processuali; la Corte non ha ritenuto fondata la censura perché ha dato prevalenza al dispositivo letto in udienza e ha qualificato la difformità come errore materiale correggibile
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 convertito nella l. 18 dicembre 2020, n. 176
Norma procedurale che ha consentito il trattamento del ricorso senza l'intervento delle parti, con conclusioni scritte del Pubblico Ministero
art. 616 codice di procedura penale
Prevede la condanna alle spese di procedimento per il ricorso inammissibile e la possibilità di imporre una somma alla cassa delle ammende quando l'inammissibilità sia dovuta a profili di colpa del ricorrente; applicata per condannare il ricorrente a Euro 3.000,00
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 18372 del 28/03/2017, Rv. 269852-01
Principio secondo cui la difformità tra dispositivo letto in udienza e dispositivo scritto non comporta nullità se il dispositivo non manca del tutto e che la discrepanza è sanabile con la correzione di errore materiale; principio richiamato dalla Corte per escludere l'annullamento
Massime di principio
- Il dispositivo letto in udienza prevale sul dispositivo trascritto nel corpo della sentenza: in caso di difformità rilevante, la discrepanza è normalmente sanabile come errore materiale e non determina automaticamente la nullità della sentenza
- Chi impugna per una discordanza tra pronunciato in udienza e testo scritto deve verificare l'interesse ad agire: se il dispositivo di udienza è favorevole al ricorrente, il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse
- Le difformità formali tra quanto pronunciato e quanto scritto possono essere corrette con il procedimento di correzione di errori materiali; prima di proporre ricorso in cassazione conviene chiedere la correzione in sede di merito o istruttoria
- In caso di ricorso inammissibile per colpa dell'istante, il giudice può condannare il ricorrente al pagamento delle spese e imporre una somma alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto valutare il rischio di esborsi aggiuntivi prima di impugnare
- Per evitare problemi è opportuno che le parti ed i difensori verifichino immediatamente, al termine dell'udienza, la corrispondenza tra il dispositivo letto e la redazione della sentenza e, se necessario, richiedano la correzione formale in quella sede
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