Cassazione Penale, Sentenza n. 11461/2023 del 17/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma, da parte della Corte d'appello di Bologna, della sentenza del Tribunale di Parma che li aveva dichiarati responsabili di plurimi furti di pannelli fotovoltaici, inverter e di due automezzi utilizzati per commettere i furti; chiedevano l'annullamento per vizi di motivazione e per l'erronea applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7-bis, c.p. - in particolare: (a) El Amri denunciava insufficiente e illogica motivazione, lamentando che la condanna si fondasse principalmente su un elemento indiziario (aggancio del cellulare a una cella) e contestava la mancata valutazione dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p. e della discrezionalità sulle attenuanti generiche; (b) Sifessalam contestava specificamente l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7-bis sostenendo che le società offese (Iren Energia, Clear Energy s.r.l., Argaland) non erano soggetti pubblici né privati in regime di concessione, per cui il requisito soggettivo dell'aggravante non sarebbe sussistente.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso proposto da El Amri Hassan per manifesta infondatezza delle doglianze, confermando che la motivazione di merito (Tribunale e Corte d'appello, lette congiuntamente) descrive un complesso indiziario comprensivo di intercettazioni, tabulati, videoregistrazioni e manomissione di sistemi di allarme che sostengono la responsabilità e l'esclusione dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p. Diversamente, il ricorso di Sifessalam Said è stato ritenuto fondato in relazione all'applicazione, da parte dei giudici di merito, dell'aggravante prevista dall'art. 625, comma 1, n. 7-bis c.p.: la motivazione era del tutto carente quanto alla verifica del requisito soggettivo (natura pubblica del soggetto offeso o gestione del servizio in regime di concessione). Ne è conseguito l'annullamento della sentenza limitatamente a tale aggravante e il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna per nuovo esame; per effetto estensivo (artt. 587 e 627 c.p.p.) l'annullamento si estende anche nei confronti di El Amri Hassan relativamente alla stessa circostanza aggravante.
Norme richiamate
art. 625, comma 1, n. 7-bis, codice penale
L'aggravante richiede due presupposti cumulativi: un requisito oggettivo (la cosa sottratta deve essere componente di un'infrastruttura destinata all'erogazione di un servizio pubblico) e un requisito soggettivo (il soggetto passivo deve essere pubblico o un privato che gestisce il servizio in regime di concessione). La Corte ha richiamato un'interpretazione letterale e teleologica, delimitando l'applicabilità dell'aggravante a casi in cui entrambe le condizioni risultino verificate e motivate.
art. 114, codice penale
La circostanza attenuante del contributo di minima importanza è configurabile solo quando l'apporto del concorrente sia obiettivamente minimo e trascurabile rispetto all'evento; nel caso di specie i giudici di merito hanno ritenuto che l'imputato avesse dato un contributo essenziale, escludendo quindi l'applicabilità dell'art. 114.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), codice di procedura penale
Grounds di cassazione richiamati: violazione di legge penale e processuale e nullità per insufficiente o illogica motivazione; utilizzati dai ricorrenti per impugnare la sentenza per vizi di motivazione e applicazione della legge.
artt. 132 e 133, codice penale
Norme che regolano la misura della pena e la valutazione delle attenuanti/generiche; la Corte ha richiamato la discrezionalità del giudice nella dosimetria della pena e nella valutazione delle attenuanti, a patto che la motivazione sia adeguata.
art. 587 e art. 627, comma 5, codice di procedura penale
Dispositivi che permettono l'effetto estensivo della decisione di cassazione nei confronti di altri imputati quando il motivo di ricorso non è esclusivamente personale; la Corte li invoca per estendere l'annullamento relativo all'aggravante anche al coimputato.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito), richiamato in sede di requisitoria
Riferimento procedurale alla modalità di presentazione della requisitoria scritta del Procuratore Generale; non incide sul merito ma figura negli atti.
Massime di principio
- Per far valere l'inapplicabilità dell'aggravante ex art. 625 n. 7-bis c.p. è necessario contestare e dimostrare sia il requisito oggettivo (che il bene sottratto sia componente di un'infrastruttura "destinata" all'erogazione di un servizio pubblico) sia quello soggettivo (che il soggetto passivo sia pubblico o gestore in regime di concessione). Mancata trattazione di uno dei due profili comporta vizio di motivazione.
- Quando si impugna una sentenza in Cassazione per vizio di motivazione occorre formulare censure specifiche e non generiche: argomentazioni vaghe o non circostanziate sono spesso dichiarate inammissibili.
- La qualificazione dell'attenuante di contributo minimale (art. 114 c.p.) richiede valutazione comparata dell'apporto causale: se il contributo è ritenuto essenziale o determinante l'attenuante non può essere riconosciuta.
- La discrezionalità del giudice in tema di dosimetria della pena e riconoscimento delle attenuanti generiche è ampia, ma deve essere adeguatamente motivata in rapporto ai criteri degli artt. 132-133 c.p.; critiche a tale valutazione devono specificare errori di fatto o di diritto per essere fondate in Cassazione.
- L'annullamento parziale per motivo non esclusivamente personale può estendersi ai coimputati: i difensori devono considerare questo effetto quando propongono censure che colpiscono circostanze comuni a più imputati.
- Un elemento indiziario isolato (es. l'aggancio del telefono a una cella) può non essere decisivo da solo, ma se considerato congiuntamente ad altri elementi probatori (intercettazioni, tabulati, video, manomissione di sistemi di allarme, percorsi dei veicoli) può contribuire a una valutazione univoca di responsabilità.
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