Cassazione Penale, Sentenza n. 11458/2023 del 17/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello del 17/11/2020: il ricorrente deduce tre motivi di cassazione. 1) Violazione dell'art. 192 c.p.p. per presunta mancata valutazione critica e approfondita degli elementi di prova relativi al capo E (lesioni aggravate a Di Biasi Mario) e quindi carenza di motivazione sull'accertamento della responsabilità in concorso. 2) Incompleta indicazione delle conclusioni difensive (tra cui la rilevazione della mancata applicazione della prescrizione e della scriminante della legittima difesa ex art. 52 c.p.) e violazione degli artt. 546 lett. e) e f) c.p.p. in ordine alla motivazione e al dispositivo. 3) Mancanza e manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova, in particolare riguardo al certificato medico (presunta rottura delle ossa nasali privo di firma) che sarebbe incompatibile con la dichiarazione della persona offesa di un colpo al braccio; si contesta la ricostruzione fattuale circa l'invasione di terreni e le lesioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi e il terzo motivo siano, nella sostanza, tentativi di sindacare il merito e la valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito, materia non sindacabile in sede di legittimità; la sentenza impugnata, seppure sintetica, ha toccato i punti focali della ricostruzione e ha motivato anche sulla presunta falsità del certificato medico. Il secondo motivo non è stato sviluppato e la censura sul dispositivo è manifestamente infondata, posto che il dispositivo ha correttamente dichiarato l'estinzione dei reati per prescrizione. Per l'inammissibilità il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla "cassa delle ammende" ai sensi di legge. Di conseguenza resta confermato, per quanto di competenza, l'esito della sentenza di appello (declinazione del non doversi procedere per morte di un imputato e dichiarazione di estinzione per prescrizione per gli altri reati; statuizioni civili confermate).
Norme richiamate
Regola l'obbligo del giudice di esaminare e valutare criticamente gli elementi di prova; il ricorso lamentava carente esame, ma la Corte ha ritenuto che la motivazione fosse sufficiente sui punti essenziali
Norma sulla scriminante della legittima difesa; la difesa l'aveva invocata ma in cassazione tale doglianza non è stata sviluppata o specificamente motivata in modo valido
art. 546 lett. e) e lett. f) c.p.p.
Previsioni sugli elementi che devono essere contenuti nell'atto di impugnazione (motivazioni e dispositivo richiesti per la cassazione); la Corte ha ritenuto le censure insufficientemente sviluppate e manifestamente infondate
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 (conv. L. 176/2020)
Norma che ha consentito il trattamento del ricorso senza intervento delle parti e con conclusioni scritte; richiamata per la modalità di trattazione del ricorso
Stabilisce le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso in cassazione, fra cui la condanna alle spese e l'imposizione di una somma alla cassa delle ammende quando l'inammissibilità deriva da profili di colpa nell'atto impugnatorio; applicata per la condanna a Euro 3.000,00
giurisprudenza citata (Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015)
Principio consolidato secondo cui la Corte di Cassazione non può effettuare una nuova valutazione del merito o delle prove; i citati precedenti sono stati richiamati per respingere le doglianze meramente valutative del ricorrente
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per riesaminare il merito o per riformulare la valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito: i rilievi che si limitano a contestare la valutazione dei fatti sono, di regola, inammissibili
- Per essere valutate in cassazione, le censure devono essere formulate e sviluppate in modo specifico e giuridicamente rilevante; l'omissione o la genericità delle doglianze porta normalmente all'inammissibilità
- Questioni relative alla presunta contraddittorietà tra certificati medici e dichiarazioni vanno contestualizzate nel quadro probatorio complessivo: una sola apparente discrepanza non è sufficiente a travolgere una valutazione di merito senza un'argomentazione circostanziata
- Il dispositivo che dichiara l'estinzione del reato per prescrizione è di elemento sostanziale e, se correttamente motivato, difficilmente aggressibile in cassazione con censure generiche
- L'interposizione di un ricorso manifestamente infondato o carente può comportare, oltre al rigetto, l'obbligo di sostenere le spese processuali e il pagamento di una somma alla "cassa delle ammende" quando emergono profili di colpa nell'atto impugnatorio
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