Cassazione Civile, Ordinanza n. 28344/2024 del 04/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società aveva impugnato una cartella di pagamento con cui le veniva richiesto il pagamento di somme relative a ritenute alla fonte non versate dalla società cedente di un ramo d'azienda. L'Ufficio sosteneva la responsabilità solidale della cessionaria ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. n. 472/1997, poiché il debito fiscale, pur riferito a violazioni commesse più di tre anni prima della cessione, era stato comunque contestato alla cedente nell'anno della cessione mediante comunicazione di irregolarità (c.d. avviso bonario). La CTR aveva rigettato l'appello dell'Agenzia, ma in cassazione l'Ufficio ha denunciato, da un lato, nullità della sentenza per avere la CTR deciso su una questione non devoluta, e, dall'altro, violazione dell'art. 14 D.Lgs. n. 472/1997, sostenendo che la norma rende responsabile il cessionario anche per tributi relativi a violazioni anteriori quando esse siano già contestate nell'anno della cessione. La contribuente ha resistito sostenendo, in sostanza, che la pretesa non potesse ricadere sul cessionario e che la comunicazione di irregolarità non fosse idonea a integrare la contestazione richiesta dalla norma.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo di ricorso: ha interpretato l'art. 14 D.Lgs. n. 472/1997 nel senso che la responsabilità solidale del cessionario di azienda si estende anche ai debiti per violazioni commesse oltre il biennio anteriore alla cessione, purché tali violazioni siano state contestate nell'anno della cessione. Ha inoltre affermato che la comunicazione di irregolarità ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 può valere come contestazione del debito tributario, perché rende nota al contribuente una specifica pretesa fiscale con le relative ragioni. È stato valorizzato anche il dato che la cartella riportava la consegna dell'avviso bonario alla cedente. Conseguentemente il primo motivo è stato assorbito, la sentenza della CTR è stata cassata con rinvio ad altro giudice di merito, che dovrà riesaminare la controversia e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato come parametro della dedotta nullità per ultrapetizione, ma il motivo è stato assorbito
richiamato come parametro della dedotta nullità motivazionale, ma il motivo è stato assorbito
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
base del motivo per violazione di legge sostanziale
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
base del motivo per nullità della sentenza
norma speciale tributaria che disciplina la responsabilità solidale del cessionario d'azienda per imposta e sanzioni riferibili a violazioni commesse nell'anno della cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già contestate nello stesso periodo anche se anteriori; l'obbligazione è limitata al debito risultante dagli atti degli uffici alla data del trasferimento; il certificato negativo libera il cessionario; la disciplina deroga all'art. 2560 c.c.
disciplina in via generale la responsabilità dell'acquirente d'azienda per i debiti inerenti all'esercizio dell'azienda risultanti dai libri contabili obbligatori; la Corte ne sottolinea la diversità rispetto alla disciplina tributaria speciale
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
la comunicazione di irregolarità emessa in sede di liquidazione automatizzata è idonea a portare a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria e può fungere da contestazione del debito
art. 53 Cost.
richiamato per evidenziare la specialità e la rilevanza pubblicistica dei crediti tributari, collegati alla capacità contributiva
legge cost. 20 aprile 2012, n. 1
richiamata in relazione al vincolo costituzionale di equilibrio di bilancio
art. 36, terzo comma, d.P.R. n. 600/1973
richiamato incidentalmente come fondamento dell'avviso bonario/comunicazione di irregolarità
art. 14, comma 4, D.Lgs. n. 472/1997
richiamato per la distinzione dell'ipotesi di cessione in frode, presunta iuris tantum se il trasferimento è avvenuto entro sei mesi dalla constatazione di una violazione penalmente rilevante
Massime di principio
- In materia di cessione d'azienda, l'art. 14 D.Lgs. n. 472/1997 configura una disciplina speciale rispetto all'art. 2560 c.c. e consente l'estensione della responsabilità al cessionario anche per debiti tributari non risultanti dai libri contabili obbligatori.
- La responsabilità del cessionario non è limitata ai tributi relativi a violazioni commesse nell'anno della cessione e nei due precedenti, ma comprende anche violazioni anteriori se già contestate nell'anno della cessione stessa.
- La comunicazione di irregolarità o avviso bonario, quando contiene una specifica pretesa tributaria e le sue ragioni fattuali e giuridiche, può integrare la contestazione richiesta dall'art. 14 D.Lgs. n. 472/1997.
- Ai fini della responsabilità del cessionario, rileva la dimostrazione che la contestazione sia stata effettivamente portata a conoscenza del cedente; in mancanza di prova contraria, il dato emergente dalla cartella può essere sufficiente.
- La disciplina tributaria speciale deroga ai requisiti formali dell'art. 2560 c.c. per rafforzare la garanzia patrimoniale del credito erariale e tutelare l'interesse pubblico alla riscossione delle imposte.
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