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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00070/2025 del 03/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (procedura fallimentare)

La controversia

La controversia nasce dall’ammissione al passivo, con riserva, di un credito di circa 3,97 milioni di euro vantato da una società che gestiva la discarica di Borgo Montello per l’attività di smaltimento dei rifiuti solidi urbani svolta in favore della società poi fallita. Il giudice delegato aveva riconosciuto il credito ma non il privilegio invocato. In opposizione allo stato passivo, il tribunale aveva confermato il carattere chirografario del credito, ritenendo che si trattasse di un corrispettivo di natura privatistica e non di un’entrata pubblica o tributaria. Con il ricorso per cassazione la creditrice ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell’art. 2752 c.c., sostenendo che il credito avesse natura tributaria per disciplina, struttura e funzione, poiché destinato a finanziare un servizio pubblico di interesse collettivo e assimilabile a tributi come TARSU, TIA, TARES e TARI. Con il secondo motivo ha denunciato nullità per omessa pronuncia ex artt. 99 e 112 c.p.c., lamentando che il tribunale non avesse deciso sulla domanda subordinata di riconoscimento del privilegio almeno per le voci di ecotassa, oneri post gestione e benefit ambientale.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non si confrontava con la ratio decidendi del decreto impugnato: il tribunale aveva accertato in fatto che il credito era il corrispettivo contrattuale per un’attività resa da un soggetto privato e, in diritto, aveva escluso che fosse un tributo rientrante nell’art. 2752 c.c. La ricorrente si era limitata a richiamare la finalità pubblicistica del servizio e l’assimilazione ad altre entrate tributarie, senza spiegare in che modo un credito di fonte negoziale potesse assumere natura tributaria. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato, perché il tribunale aveva comunque esaminato anche la domanda subordinata e l’aveva respinta per la medesima ragione della domanda principale: l’assenza di natura tributaria dell’intero credito e delle sue singole componenti. Ne è seguito il rigetto del ricorso. Nessuna regolazione delle spese è stata disposta per la mancata costituzione del fallimento intimato; è stato inoltre dato atto dell’obbligo del ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2752 c.c.

    Il privilegio previsto per le entrate tributarie non può essere riconosciuto a un credito che, per accertamento di merito non censurato in modo pertinente, abbia fonte contrattuale e natura privatistica; il richiamo alla finalità pubblica del servizio non basta a trasformarlo in tributo.

  • art. 2745 c.c.

    La causa del credito è la ragione giustificatrice del privilegio; l’interpretazione estensiva dei privilegi può operare solo per ricomprendere casi implicitamente considerati dalla norma, non per estenderla a crediti di diversa natura.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È stato invocato per denunciare violazione e falsa applicazione di legge in relazione alla qualificazione del credito e al diniego del privilegio.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È stato invocato per la dedotta nullità della decisione per omessa pronuncia sulla domanda subordinata.

  • art. 99 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della doglianza di omessa pronuncia sulla domanda subordinata.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della doglianza di omessa pronuncia; la Corte ha escluso la violazione perché il tribunale aveva comunque esaminato e rigettato la domanda subordinata.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma richiamata per il deposito della memoria in cassazione.

  • art. 96, comma 3, l. fall.

    Il credito era stato ammesso al passivo con riserva perché già accertato con sentenza prefallimentare impugnata in appello.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228

    Richiamato come norma che ha introdotto il testo applicabile dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • I privilegi ex art. 2752 c.c. attengono alle entrate tributarie e, pur essendo suscettibili di interpretazione estensiva, non possono essere riconosciuti a crediti che restino, per fonte e struttura, corrispettivi di natura contrattuale dovuti a un soggetto privato.
  • Per qualificare un credito come tributario non basta la finalità pubblicistica dell’attività cui è collegato o la fissazione amministrativa dell’importo; occorre che la prestazione sia dovuta in forza di una previsione legale o di un atto autoritativo e presenti i caratteri propri dell’obbligazione tributaria.
  • Il motivo di ricorso per violazione di legge deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: è inammissibile se si limita a prospettare argomenti generali o analogie con altri istituti, senza spiegare perché la concreta fattispecie rientri nella norma applicata dal giudice di merito.
  • Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice di merito esamina la domanda subordinata e la respinge implicitamente o espressamente per la stessa ragione già posta a base del rigetto della domanda principale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoContenzioso tributarioSpese di lite
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileTributi
IstitutiOnere della prova

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